Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5127 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5127 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME CENTONZE
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato in UCRAINA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/08/2025 del TRIBUNALE di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 13 agosto 2025 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 1, 575, 577 cod. pen. commesso il 27 luglio 2025.
Il ricorrente Ł stato ritenuto gravemente indiziato di aver ucciso nel corso di una lite, nata da una discussione al bar, il conoscente NOME COGNOME, colpendolo con calci e pugni, e sferrandogli, inoltre, un calcio al volto quando la vittima si trovava già a terra esanime.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata valutazione della esistenza di una situazione di legittima difesa o di eccesso colposo in essa, che avrebbe dovuto essere ricavata dalla sproporzione numerica in cui era avvenuta la lite (la vittima era con un amico polacco, l’imputato da solo), dalla condotta offensiva della vittima, dal pericolo causato da questa anche mentre si trovava a terra.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata esclusione del dolo del reato di omicidio; se l’indagato avesse voluto uccidere, avrebbe reiterato i colpi contro il contendente a terra, invece, egli ha inferto a questi un solo calcio, per di piø in uno stato concitato, senza alcuna intenzione di provocare la morte.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi, in quanto il diverbio relativo alla mancata partecipazione del ricorrente alla guerra in Ucraina che ha originato la lite non può essere ritenuto futile; in ogni caso, lo COGNOME era estraneo a questa conversazione sulla guerra, che aveva coinvolto il ricorrente (ucraino) e COGNOME (polacco).
Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella scelta della misura, perchØ avrebbero potuto essere concessi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l’occasionalità della lite e la risalenza dell’unico precedente a carico dell’imputato.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria scritta il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
¨ infondato anzitutto il primo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata valutazione della esistenza di una situazione di legittima difesa o di eccesso colposo in essa.
Il ricorso deduce, in particolare, che il Tribunale non ha considerato a tal fine la sproporzione numerica in cui era avvenuta la lite (la vittima era con un amico, l’imputato da solo) e la condotta offensiva tenuta dalla vittima.
L’argomento Ł infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha evidenziato che, come emerge dal video dell’azione ripresa da una telecamera di sicurezza, il primo che ha iniziato la lite Ł stato proprio l’indagato che alle ore 2.24.30 ha spintonato COGNOME, poi Ł vero che COGNOME Ł intervenuto a dare sostegno a COGNOME, ma l’indagato ha sempre avuto il controllo dell’azione, perchØ per due volte ha colpito con pugni COGNOME in modo da farlo cadere a terra (alle 2.25.08 ed alle 2.25.19), poi, quando COGNOME era a terra per la seconda volta, l’indagato lo ha colpito con un calcio al volto e COGNOME non si Ł rialzato piø.
In questo contesto non Ł manifestamente illogico che il giudice del merito abbia escluso la ricorrenza di una situazione di legittima difesa, posto che la legittima difesa può essere riconosciuta soltanto quando la situazione di pericolo non sia stata cagionata dall’agente (cfr. Sez. 1, n. 21577 del 20/02/2024, Nuredini, Rv. 286440: in tema di legittima difesa, la volontaria determinazione di una situazione di pericolo che poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizio e disonore osta alla configurabilità della causa di giustificazione, che opera solo quando l’agente Ł costretto a reagire al “pericolo attuale di un’offesa ingiusta”, e non anche quando egli stesso ha dato “ab initio” causa alla specifica situazione pericolosa o l’ha, comunque, affrontata, accettando il rischio di subirne gli effetti), ed in un caso, quale quello in esame, in cui Ł stato il ricorrente ad iniziare la lite, anche ad ammettere che il ricorrente si sia trovato in una situazione di pericolo, essa sarebbe stata cagionata dallo stesso agente.
Il ricorso deduce, poi, che nel filmato che ha ripreso l’accaduto si noterebbe che la vittima, cadendo a terra, ha cercato di afferrare le gambe dell’indagato, questi si sarebbe trovato, quindi, in quel momento una situazione di pericolo, perchØ il contendente avrebbe potuto rialzarsi e proseguire la lite in condizioni di superiorità numerica. Il ricorso aggiunge che la minaccia profferita dall’imputato ( stai giø, ti ammazzo, ti finisco ) appare indicativa del fatto che con il proprio comportamento l’indagato volesse proprio evitare che la vittima si rialzasse. L’argomento Ł riproposto poi anche nella memoria depositata in corso di giudizio, in cui di nuovo si deduce che COGNOME stava per afferrare le gambe del ricorrente, che, perciò, avrebbe dato il calcio al volto del contendente.
L’argomento Ł manifestamente infondato, anzitutto perchØ – a fronte delle dichiarazioni del testimone NOME COGNOME che riferisce che, quando ha ricevuto il calcio, COGNOME era impossibilitato a difendersi in quanto a terra in uno stato di semicoscienza – la deduzione
proposta in ricorso si basa su un elemento che allo stato Ł soltanto congetturale, ovvero che la vittima, caduta a terra per la seconda volta, in realtà, avesse fatto un movimento con la mano finalizzato a far cadere l’indagato; ed una congettura Ł, per definizione, un elemento inidoneo a viziare il percorso logico di una motivazione (Sez. 1, n. 17102 del 15/02/2024, Concilio, n.m.; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).
L’argomento Ł, inoltre, manifestamente infondato perchØ in ogni caso, per giustificare una legittima difesa, la situazione di pericolo deve essere non soltanto attuale, ma anche non altrimenti evitabile, se non con la commissione del fatto integrante reato (Sez. 1, n. 9843 del 18/06/1990, COGNOME, Rv. 184813; Sez. 1, n. 672 del 26/10/1989, dep. 1990, COGNOME, Rv. 183096; Sez. 1, n. 8503 del 09/02/1988, COGNOME, Rv. 178978), circostanza che in modo non manifestamente illogico Ł stato ritenuto non sussistere nel caso in esame in cui, come detto, il ricorrente non ha mai perso il controllo dell’azione ed ha soverchiato, praticamente fin dall’inizio della lite, i due contendenti.
Nella memoria depositata il ricorrente deduce anche che l’autopsia, intervenuta dopo la decisione del Tribunale del riesame, ha stabilito che, in realtà, COGNOME non Ł morto per il calcio alla testa ma per le fratture alle costole, il che toglierebbe rilevanza causale al calcio scagliato quando la vittima era già a terra.
L’argomento Ł inammissibile, in quanto critica la motivazione dell’ordinanza impugnata sulla base di un atto che il giudice del merito non ha potuto conoscere, in quanto sopravvenuto alla sua decisione. Si ricorda, infatti, che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, non Ł ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimità di “documenti nuovi”, ovvero già non facenti parte del fascicolo, diversi da quelli di natura tale da non costituire “nuova prova” e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte, perchØ tale attività Ł estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266390; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254302; Sez. 4, n. 3396 del 06/12/2005, dep. 2006, Kurugamage, Rv. 233241). Questa Corte ha anche aggiunto che ‘gli articoli 585, comma 4, e 311, comma 4, c.p.p. consentono, rispettivamente in generale nel giudizio di impugnazione, ed in particolare nel giudizio di legittimità, la formulazione di “motivi nuovi”, non anche la produzione di “documenti nuovi” (Sez. 2, n. 42059 del 19/06/2019, P.m. in proc. Innocenti, n.m.).
¨ infondato anche il secondo motivo, in cui il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione per erronea valutazione dell’elemento soggettivo del reato, che dovrebbe essere sussunto nell’omicidio preterintenzionale.
Il ricorso deduce che, se l’indagato avesse voluto uccidere, avrebbe reiterato i colpi, invece ne ha inferto uno solo, per di piø in uno stato concitato senza intenzione di provocare la morte.
L’argomento Ł infondato. La motivazione dell’ordinanza impugnata ha ricavato l’elemento soggettivo del reato da elementi del fatto concreto (particolare violenza nel colpire la vittima; parti del corpo attinte; durata del comportamento violento con reiterazione dei pugni; frasi pronunciate durante e dopo l’azione; comportamento tenuto dopo l’azione, ovvero, in particolare, il fatto che l’autore del reato si sia allontanato disinteressandosi della sorte della persona rimasta a terra) da cui, in modo non manifestamente illogico, si può, in effetti, desumere nell’agente il dolo dell’evento morte. Il dolo del reato di omicidio deve essere ricavato, infatti, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i piø idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente (cfr., per tutte, Sez. 1,
n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014).
La circostanza che sia stato inferto un unico calcio quando la vittima era a terra Ł senz’altro un argomento di valutazione a favore del ricorrente, perchØ, se egli avesse voluto uccidere, avrebbe potuto finire il contendente colpendolo nuovamente, ma la giurisprudenza di legittimità ha detto piø volte che, per individuare il dolo, non Ł decisivo che l’agente, pur avendo davanti a sØ la vittima inerme, avrebbe potuto colpirla di nuovo per cagionarne con certezza la morte (Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151; conformi, piø di recente, Sez. 1, n. 19880 del 26/02/2025, P., n.m.; Sez. 5, n. 8907 del 02/12/2024, dep. 2025, G., n.m.).
Infatti, in presenza di dolo d’impeto, ciò che deve essere valutato Ł l’atteggiamento soggettivo dell’agente nel momento in cui ha consapevolmente sferrato il colpo, o i colpi, che hanno cagionato la morte, e che rende sussumibile la sua condotta sotto il dolo alternativo di omicidio o lesioni, che Ł sufficiente per qualificare il fatto sotto la fattispecie contestata.
L’atteggiamento immediatamente successivo al fatto e l’aver cessato l’agente di tenere una condotta aggressiva nel momento in cui ha vinto lo scontro con il rivale Ł indice, infatti, al piø, di un dolo (di omicidio o lesioni) che non si protrae oltre la durata dello scontro, ma in una situazione di dolo d’impeto non Ł sufficiente ad escludere l’esistenza del dolo alternativo nello specifico momento in cui, preso dall’esigenza prioritaria di avere la meglio nello scontro fisico, l’agente ha sferrato il colpo, o i colpi, che hanno cagionato la morte del rivale.
Il terzo motivo, dedicato alla aggravante dei futili motivi, Ł inammissibile per mancanza di interesse.
Nel subprocedimento cautelare, infatti, il riconoscimento o meno di tale aggravante non ha alcun rilievo concreto, atteso che la stessa non modifica i termini della custodia cautelare dell’art. 303 cod. proc. pen. e non incide sulla esistenza o meno della presunzione di adeguatezza dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
I termini di custodia cautelare della fase delle indagini preliminari restano, infatti, pari ad un anno, in quanto il delitto di cui all’art. 575 cod. pen. Ł ricompreso nei delitti dell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen, richiamato dall’art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e la pena edittale massima, anche eliminata l’aggravante, Ł comunque superiore ai sei anni.
Anche la presunzione di adeguatezza di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ł prevista, in genere, per il reato di omicidio di cui all’art. 575 cod. pen., indipendentemente dal fatto che sia qualificato o meno dall’esistenza di aggravanti.
Lo status cautelare del ricorrente non muterebbe, quindi, per effetto dell’eventuale accoglimento del motivo (cfr. Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508: Ł inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento “de libertate” non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall’esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l’assenza di ripercussioni sull'”an” o sul “quomodo” della cautela, la legittimità della disposta misura; conforme Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237; piø di recente, nello stesso senso, v. anche Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01).
Nella memoria depositata in corso di giudizio il ricorrente, replicando ad un argomento delle conclusioni del Procuratore generale, ha sostenuto che l’interesse al ricorso su tale punto consiste nel fatto che la contestazione dell’aggravante dei futili motivi preclude l’accesso ad un rito alternativo, ma l’argomento Ł infondato, perchØ si tratta di un interesse che Ł al di fuori del subprocedimento cautelare, e che riguarda un fatto futuro ed, allo stato, incerto quale la richiesta di rinvio a giudizio.
Ne consegue che il ricorrente non ha un interesse all’accoglimento del motivo di ricorso proposto, interesse che Ł condizione di ammissibilità dell’impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., perchØ l’eliminazione in parte qua del provvedimento impugnato non determinerebbe per l’impugnante una situazione pratica piø vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 – 01).
Il quarto motivo, relativo alle esigenze cautelari, Ł infondato.
Il ricorso deduce che avrebbero potuto essere concessi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in quanto la commissione del reato era un evento eccezionale nato da una discussione occasionale e l’unico precedente a carico dell’imputato risale a dieci anni prima.
L’argomento Ł infondato.
Il percorso logico che deve sviluppare il giudice della cautela in presenza di una presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere posta dal legislatore Ł speculare ed opposto rispetto a quello ordinario, dovendo partire dal vincolo normativo dell’applicazione della misura massima, da cui ci si può discostare se nell’ordinanza sono evidenziate le ragioni, desumibili dagli elementi di cui si dispone nel caso concreto, che inducono ad applicare una misura minore.
Il ricorso, invece, propone un percorso logico che ricalca quello ordinario dei commi 1 e 2 dell’art. 275 cod. proc. pen., e pretermette del tutto la esistenza della presunzione normativa di adeguatezza della sola custodia in carcere del comma 3 della stessa norma, che in questo modo verrebbe disapplicata.
Come già evidenziato, invece, in Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004, ‘la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità sociale determina l’inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l’eventuale esistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l’effetto presuntivo (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861-01; Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01)’.
Gli elementi evidenziati (l’unico precedente a carico dell’imputato, l’origine casuale della lite) non sono tali da rendere manifestamente illogica la decisione del giudice del merito che ha ritenuto nel caso concreto non contenibili in altro modo le esigenze cautelari, anche perchØ nel senso della pericolosità attuale del ricorrente l’ordinanza ha evidenziato anche la personalità rissosa dello stesso, aduso a comportamenti prevaricatori ed aggressivi soprattutto in stato di ubriachezza, che emerge dagli atti a disposizione del Tribunale, argomento con cui il ricorso non si confronta in alcun modo.
Il motivo Ł, pertanto, infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 27/01/2026