Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47396 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47396 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CUORGNE’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
In difesa del ricorrente COGNOME è presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di TORINO che dopo aver esposto i motivi del gravame, insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15.12.2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che – in sede di rito abbreviato – aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di omicidio colposo stradale in danno di NOME COGNOME, in relazione all’incidente avvenuto il 21.8.2020: l’imputato, alla guida di un autoveicolo Fiat Doblò, procedendo a velocità (105-110 Km/h) superiore al limite consentito (90 Km/h), aveva urtato violentemente contro la Fiat Panda condotta dalla vittima, in uscita da una stazione di servizio.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere affermato la responsabilità del ricorrente sulla base di una erronea lettura delle consulenze tecniche in atti, disancorata dalle risultanze processuali.
II) Carenza di motivazione in ordine alla determinazione della misura della sospensione della patente di guida.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto articola doglianze che attengono al merito in maniera confusa e non autosufficiente, adducendo, fra l’altro, presunti vizi di cui non si comprende la rilevanza (in relazione all’intervenuto contraddittorio tra i consulenti tecnici nominati) né l’interesse a dedurli (in relazione al vizio motivazionale che attingerebbe la pur riconosciuta circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen.).
Il primo motivo ha la pretesa di ottenere in questa sede una non consentita rivalutazione nel merito della vicenda, attraverso una lettura del compendio probatorio alternativa e diversa rispetto a quella adottata nella decisione impugnata, laddove è noto che la ricostruzione dei fatti, sulla base della interpretazione dei dati probatori processualmente emersi, è operazione riservata alla competenza esclusiva del giudice di merito. Compito della Corte di cassazione è solo quello di verificare la congruenza logico-giuridica delle argomentazioni che sorreggono il decisum del giudice di merito, secondo il numero chiuso rappresentato dal catalogo dei motivi di ricorso deducibili dalle
parti ai sensi di quanto previsto dall’art. 606 cod. proc. pen., elenco che delimita rigidamente l’orizzonte valutativo di questa Corte ed al di fuori del quale non vi è spazio per l’ammissibilità del relativo motivo.
In questa prospettiva, e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si osserva che la sentenza impugnata ha motivatamente condiviso la conclusione cui è pervenuto il consulente tecnico nominato dal PM, a riguardo del coefficiente d’attrito applicato – nella ricostruzione della cinematica dell’incidente – per i veicolo condotto dal COGNOME, pari a 0,6, ritenuto prudenziale in quanto valore minimo previsto per un fondo stradale di asfalto liscio, come riscontrato nel caso di specie. Di conseguenza, la Corte di merito ha legittimamente osservato che se il COGNOME avesse mantenuto la velocità di 90 km/h, pari al limite massimo per quel tratto di strada, lo spazio di frenata sarebbe risultato di 78 metri circa, idoneo ad evitare l’impatto con la Fiat Panda condotta dalla persona offesa. La velocità tenuta dall’imputato era invece superiore al limite indicato, essendo stata calcolata intorno ai 105/110 km/h, sulla scorta di una valutazione insindacabile nella presente sede di legittimità. Trattandosi di velocità superiore al limite previsto, la relativa condotta era comunque integrativa della colpa specifica riconducibile alla violazione della norma cautelare di cui all’art. 142 cod. strada, senza alcuna necessità di stabilire quale fosse la velocità adeguata di cui all’art. 141 cod. strada. Peraltro, tale valutazione è stata congruamente operata da parte dei giudici di merito, i quali hanno logicamente considerato la presenza, in prossimità del luogo del sinistro, di abitazioni e l’approssimarsi del distributore di carburante quali elementi che avrebbero dovuto suggerire al prevenuto una ulteriore riduzione della velocità.
Il secondo motivo, in merito alla sospensione della patente di guida, è manifestamente infondato, poiché, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha motivato sul punto secondo i parametri dell’art. 218 cod. strada, avendo specificamente tenuto conto della gravità della violazione commessa in rapporto alla gravità della colpa, avuto riguardo alla velocità eccessiva e al constatato ritardo dell’imputato nell’attuare la frenata d’emergenza.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2023
Il Consi GLYPH estensore
Il Presidente