Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5024 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5024 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Ischitella il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte di appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del P.G, in persona della Sostituta Procuratrice NOME
NOME, con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. NOME COGNOME, che alla guida della propria autovettura percorreva la S.S. 89, era stato contestato di avere causato la morte per carbonizzazione di NOME COGNOME impattando con la parte anteriore del l’auto contro la portiera sinistra del veicolo Piaggio Ape condotto dalla vittima, determinandone il ribaltamento sul fianco destro e il successivo incendio. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, NOME aveva causato l’incidente perché procedeva alla velocità di circa 80 km/h, superiore a quella consentita di 50 km/h, ma all’evento aveva contribuito la condotta colposa
della vittima, che aveva effettuato una inversione a ‘U’ in un tratto di strada in cui tale manovra era vietata stante la presenza di una striscia longitudinale continua di mezzeria.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del NOME, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce la illogicità della motivazione con riferimento alla posizione di quiete del mezzo investito, prima che procedesse alla manovra di inversione, circostanza questa che inciderebbe sulla non esigibilità della manovra di emergenza del conducente a fronte della condotta di guida posta in essere dal COGNOME, definita già dal primo giudice come ‘assurda’. A detta conclusione si è pervenuti, tra l’altro, liquidando come ‘indimostrato presupposto’ la dichiarazione resa dall’unico testimone oculare. A quanto detto si aggiunge la totale indeterminatezza dei criteri utilizzati per la valutazione dello spazio di frenata.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva e, in specie, la mancata ammissione di una perizia sulla dinamica del sinistro. La Corte di appello ha «concesso credito, sostanzialmente senza motivo» alle conclusioni di due consulenti circa la posizione del motocarro prima di effettuare l’inversione , benché i detti consulenti siano stati smentiti dal teste presente sul posto e ascoltato nell’immediatezza dei fatti.
2.3. Con il terzo motivo contesta il ricorrente che la Corte territoriale ha equivocato il motivo di appello con cui si lamentava la mancata dichiarazione di prescrizione che sarebbe intervenuta prima della sentenza di primo grado. In tesi difensiva, ai sensi dell’art. 2 cod. pen. non sarebbe stato possibile contestare a NOME il delitto di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen. abrogato per effetto della soppressione della dicitura ‘sulla disciplina della circolazione stradale’ ; né poteva essergli imputato il delitto di cui all’art. 589 bis cod. pen. in quanto non ancora in vigore al momento del fatto. Il reato contestabile era, dunque, il semplice art. 589 comma 1, cod. pen. fattispecie alla quale non è applicabile il raddoppio del termine di prescrizione.
Con requisitoria scritta tempestivamente depositata il PG ha concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
La Corte territoriale, dopo aver proceduto alla ricostruzione della dinamica del sinistro ha ritenuto provato che il ricorrente percorresse la strada provinciale,
sulla quale il COGNOME stava effettuando la manovra di inversione a U vietata, ad una velocità compresa tra 75 e 80 Km/h e che avrebbe potuto avvistare l’ingombro a una distanza di 55 metri. Facendo proprie le conclusioni del consulente del P.M., ricavate dai rilievi eseguiti dai militari intervenuti sul posto, che segnalavano anche la presenza di tracce di frenata per 29 metri, ha ritenuto che, ove il ricorrente avesse proceduto alla velocità di cinquanta chilometri orari, consentita lungo quel tratto di strada, sarebbero stati necessari trenta metri per arrestare la marcia del mezzo il che è stato ritenuto avere diretta incidenza sulla evitabilità del sinistro.
Il ricorrente si lamenta della valutazione espressa dai giudici di merito nelle sentenze conformi, sulla scorta delle conclusioni fatte proprie dai consulenti del pubblico ministero e delle parti civili rispetto alle quali si afferma, in maniera generica ed assertiva, sarebbe stato dato immotivatamente credito rispetto alla posizione di partenza della motoape piuttosto che alle dichiarazioni rese dal testimone.
In proposito va osservato che secondo le conformi sentenze di merito le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti sono il frutto di una ricostruzione della dinamica del sinistro operata sulla scorta dei rilievi e dei danni riportati dai mezzi coinvolti nel sinistro. Ed invero, i giudici hanno dato atto che se il mezzo fosse stato fermo sul lato sinistro della carreggiata, come indicato dal testimone, non avrebbe potuto essere colpito sulla fiancata sinistra (come in concreto avvenne) se non dopo aver compiuto una rotazione completa. Da ciò si è inferito che, ragionevolmente, il teste si è confuso asserendo che il mezzo si trovava parcheggiato sul lato sinistro piuttosto che su quello destro della carreggiata. È stato, inoltre, ribadito dalla Corte territoriale, con motivazione affatto illogica ed anzi coerente con le emergenze acquisite, che se la motoape si fosse mossa dal lato mare e, dunque, da una posizione di quiete muovendo da sinistra, nell ‘ esecuzione della manovra di inversione a U avrebbe offerto alla Fiat 500, condotta dal ricorrente, il lato destro, e non il sinistro, come è emerso, invece, dall’esame de i danni riportati dai mezzi in conseguenza dell’impatto.
È stato, tuttavia, argomentato che «ove anche si voglia assumere che la manovra di inversione sia stata avviata dal deceduto muovendosi dal lato mare non vi è ragione per escludere, anche in siffatta evenienza, la rilevanza causale della condotta di guida del prevenuto, ove si consideri che l’imprudente immissione ad opera del COGNOME sul tratto di strada percorso dal NOME è avvenuta necessariamente a modesta velocità di avvio anche in ragione delle caratteristiche del mezzo ovvero secondo modalità tali da consentire al COGNOME, ove rispettoso del limite di velocità, di realizzare tempestivamente l’incauta inversione di marcia altrui e quindi di attivare utilmente la manovra di frenata anticollisione».
È manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva e in specie, di una perizia funzionale a ricostruire la dinamica del sinistro.
Sul punto vale la pena ricordare il costante insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui nel caso di mancato svolgimento di una perizia non si è in presenza della mancata assunzione di prove decisive, come pure lamenta il ricorrente, poiché in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi ‘decisiva’ secondo la previsione di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe determinato sicuramente una diversa pronuncia o quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 1, n. 19701 del 03/11/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 9878 del 21/01/202, R., Rv. 278670 -01; Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, COGNOME, Rv. 259323 -01). Invero, non tutte le prove sono riconducibili al concetto di ‘prova decisiva’ e il riferimento all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. rimanda alla nozione di prova a discarico, laddove la perizia, essendo sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, non può dirsi tale (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 – 01; conf., Sez. 5, n. 2905 del 23/10/2024, deo. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 25829 del 06/06/2024, COGNOME, non mass.).
Ne consegue che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 41426 del 3/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 39198 del 24/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 25829 del 06/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 23720 del 22/02/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 27643 del 10/06/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, COGNOME, Rv. 268815 – 01). D’altra parte, la prova decisiva deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo il cui risultato è destinato ad essere vagliato per operare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l’ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 – 01; Sez. 5, n. 9069 del 07/11/2013, dep. 2014, Pavento, Rv. 259534).
Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta l’omessa declaratoria della prescrizione del reato.
Vale la pena ricordare che il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale commesso dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 157 cod. pen. e dopo la modifica dell’art. 589, comma 2, cod. pen. ad opera del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 convertito con
modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, che ha innalzato il limite edittale da cinque a sette anni, è soggetto al termine di prescrizione di quattrodici anni, in forza del raddoppio previsto dal comma sesto dell’art. 157 cod. pen. e al termine massimo, ai sensi dell’art. 161 cod. pen. di diciassette anni e sei mesi (Sez. 4, n. 32456 del 07/07/2022, Rv. 283488).
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva a effetto speciale prevista dall’art. 589 cod. pen. formalmente abrogata dalla legge 23 marzo 2016 n. 31 e l’autonoma fattispecie introdotta dall’art. 589 bis cod. pen. poiché la predetta circostanza aggravante è stata riprodotta quale elemento costitutivo della fattispecie di nuovo conio (Sez. 3, n. 15238 del 19/02/2020, Rv. 279383 in cui questa Corte ha ritenuto la correttezza del raddoppio del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 157, c. 6, cod. pen. per il reato di omicidio colposo commesso sotto la il vigore della previgente normativa).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 gennaio 2026
La Consigliera est. La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME