Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37657 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37657 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
udito il difensore
E’ presente con nomina depositata in aula e revoca dell’AVV_NOTAIO foro ROMA, l’avv COGNOME FORO ROMA.
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso.
RITEN UTO I N FATTO
La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 19 ottobre 2023, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Roma che aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena di anni sette di reclusione, oltre al risarcimento del danno nei confronti parti civili costituite, dichiarandolo responsabile del reato di cui all’art. commi 2 e 3 cod. pen, commesso nei confronti di COGNOME NOME, appena ventenne all’epoca del sinistro (fatto del 24 agosto 2022, alle ore 4.02 del mattino).
All’imputato era stata contestato che, alla guida del proprio veicolo Opel Meriva stato di ebbrezza alcolica nonché di alterazione psico fisica consegue all’assunzione di sostanze stupefacenti, in violazione delle norme sulla circolaz stradale e per di più titolare di una patente di guida scaduta sin dal 2018 rinnovata, percorrendo la INDIRIZZO, nell’eseguire una manovra di svolt sinistra p metteva di dare la precedenza ed impattava violentemente con il motociclo TARGA_VEICOLO condotto da NOME COGNOME, cagionandone l’immediata morte.
I giudici della Corte d’appello confermavano la ricostruzione, in fatto, della dina del sinistro e ribadivano GLYPH esclusiva riconducibilità della responsabilità dell’evento all’imputato. Ritenevano accertato che il Persí aveva violato le norme s circolazione stradale, nonch0 -a .e-!segnaletica orizzontale esistente in loco, che imponeva di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra, svoltando inve repentinamente a sinistra e collidendo così con il motociclo condotto dalla vìtti giudici di merito confermavano altresì il giudizio del primo giudice in ordine sussistenza dello stato di ebbrezza alcolica (2,34 g/I di etanolo) e di alte conseguente alla assunzione di stupefacenti, nonché in ordine al diniego de circostanze attenuanti generiche.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l’imputato per tre motivi.
2.1. Con un primo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. pro pen., vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 5 comma 2, cod. pen, e 360 cod. proc. pen. I giudici di merito avevano affermato ch l’imputato si era posto alla guida in stato di ebbrezza e di alterazione da assun di sostanze stupefacenti nonostante la nullità delle analisi effettuate sui ca biologici. I giudici di merito non avevano considerato che, qualora le analis campioni biologi siano eseguite ai sensi dell’art. 589 bis cod.pen, è tassativa previsto, a pena di nullità, che siano raccolte tre aliquote di matrice ematica pe di alcolemia, tre di matrice ematica per i test di droghe e tre per l’accertamento la presenza delle droghe di abuso. In sede di appello era stato evidenziato che erano state generate le aliquote che avrebbero consentito le cd analisi riservat difesa, poiché erano stati raccolti solo due reperti, di cui uno di sangue e uno di Era da rilevare, inoltre, che il difensore d’ufficio nomiNOME, pur avvisato, non
preso parte all’atto eseguito ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. Le so informazioni acquisite da parte dei sanitari che avevano eseguito il preliev RAGIONE_SOCIALE avevano confermato quanto sopra esposto per di più aggiungendo che, all’epoca di confezionamento delle cd aliquote, erano stati inse tappi di colore diverso rispetto a quelli convenzionali. Sul punto, la Corte terri non aveva fornito alcuna risposta, limitandosi a ribadire che, all’esito del screening con risultato ” non negativo” e della seconda analisí positiva quanto presenza di alcool e droga, i esami di secondo livello condotto dal CT del PM avevan dato esito positivo. Nulla era stato osservato con riferimento al diritto della di eseguire le controanalisi. Non era inoltre sufficiente il riferimento alle ammi dell’imputato rese nella immediatezza del proprio arresto, in quanto espresse i momento di evidente confusione e sconforto.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di víolazione di legge e vizio di motivazi relativamente alla mancata applicazione della attenuante speciale di cui all’art bis, comma 7, cod. proc. pen. I giudici d’appello avevano del tutto omesso considerare che la vittima non era abilitata alla guida del mezzo condotto, di cilin elevata rispetto alla tipologia di patente in possesso del giovane NOME COGNOME considerando altresì irrilevante l’accertamento della velocità tenuta dal motocicl
2.3. Con il terzo motivo infine lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimet della pena e in particolare in ordine al diniego delle attenuanti generich motivazione era illogica, essendo stata, da un lato, non considerata la mancanza de titolarità, da parte della vittima, della patente idonea alla conduzione del mot di cilindrata TARGA_VEICOLO e, dall’altro, essendo stato invece valutato, quale elemento os alla concessione del beneficio, il fatto che il ricorrente si fosse posto alla guid patente scaduta.
CONSIDERATO IN DIRITrO
1. Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo si lamenta la nullità degli accertamenti eseguiti suí campi ematici del COGNOME e si deduce che sarebbe stata violata la procedura prescri ordine alle modalità di esecuzione del prelievo, a dire del ricorrente stabilita di nullità. Secondo la predetta procedura, a fronte della necessità d custodi campioni designati con le lettere A, B, C (il primo destiNOME al primo screenin secondo alla conferma, il terzo alle cd controanalisi in casi di contestazio risultato sul campione B) , non sarebbe stata esattamente eseguita la campionatur con conseguente impossibilità di effettuare le controanalisi al fine di contes risultati dell’accertamento. Invero, erano statí raccolti, per ogni aliquota, s campioni, di cui uno dí sangue e uno di urine, mentre la raccolta avrebbe dovu
essere eseguita mediante la campionatura di tre reperti ematici per i test di alcolemia, tre reperti ematici per i test di droghe e tre reperti ematici per le droghe di abuso. La tipologia di raccolta eseguita aveva comportato che, in sede di accertamento ex art. 360 cod proc pen, il CT del Pm aveva dovuto utilizzare l’unico campione ematico prelevato con aliquota C), e non era rimasto altro campione per eseguire le cd. controanalisi.
Orbene,la Corte di appello contrariamente a quanto affermato dal ricorrente – ha compiutamente vagliato la doglianza, già proposta in sede di gravame, ed ha rilevato @ l’assenza di norme di rango primario che prevedano detti adempimenti a pena di nullità (le prescrizioni scaturiscono infatti da un Protocollo Operativo della Regione Lazio per gli accertamenti necessari in caso di omicidio stradale). Questa Corte, peraltro, ha già affermato che la legge non stabilisce forme determinate per le modalità di campionatura e verifica dei liquidi biologici, lasciando al personale medico libertà di scelta nel metodo da usare purchè sia scientificamente corretto (Sez. 4, n. 6497 del 09/01/2018, COGNOME, Rv. 272600 01; Sez. 4 – , n. 8165 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 278969 – 01). Oltre al rilievo assorbente di tale considerazione (che esclude si possa ipotizzare una nullità riguardo al procedimento di esecuzione dei test tossicologici), non è stata mai contestata la regolarità del procedimento di accertamento tecnico preventivo eseguito dal Pubblico ministero ai sensi dell’art 360 , pert, ritualmente acquisito agli atti in ragione della scelta del giudizio abbreviato. Come ampiamente evidenziato nelle sentenze di merito, in sede di accertamento urgente il CT del Pm ha analizzato i campioni ematici del COGNOME, già esaminati in ospedale a seguito del sinistro secondo il procedimento di cui all’art. 186 e 187 CdS, rilevando un tasso di etanolo pari a 2,43 g/I, nonché la presenza di cocaina e dei metaboliti nel sangue ( risultato confermato anche dalla analisi delle urine eseguita presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I ove il COGNOME era stato trasportato nella immediatezza del fatto). A fronte di tale procedimento che, come esposto, risulta essersi svolto nel pieno rispetto delle garanzie difensive dell’imputato, non consta neppure che l’imputato predetto abbia mai mosso rilievi o contestazioni, chiedendo tempestivamente l’espletamento della cd controanalisi del terzo campione, di cui si è genericamente limitato a lamentare l’assenza soltanto in sede di proposizione dell’ atto di appello e quindi dopo diversi mesi dall’accaduto. Per di più, tutto il materiale probatorio compiutamente ed esaustivamente esamiNOME dai giudici di merito fornisce, secondo un logico apprezzamento incensurabile nella presente sede, il quadro certo dello stato di alterazione del COGNOME, senza che, dunque, possano assumere rilievo decisivo diverse ed ulteriori controanalisi. Militano in tal senso, come correttamente rilevato dai giudici di merito, non solo ampia deposizione del soccorritore intervenuto nella immediatezza dei fatti, che ha riferito come l’imputato si presentasse in stato di evidente alterazione, con alito vinoso, ma
anche le ammissioni espressamente rese dal COGNOME in sede di arresto, ove egli dichiarato di aver assunto, poco prima di mettersi alla guida, diverse birre no cocaina. Va in proposito ribadito che la giurisprudenza di questa Corte è costante valorizzare gli elementi sintomatici se corroborati da ulteriori elementi tecni questo il caso della misurazione alcolimetrica effettuata una sola volta, anziché ): cfr. Sez. 4 n. 4633 del 04/12/2019, Carrara, Rv. 278291 – 01; Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017,Rv. 269979;Sez. 4 – , n. 35933 del 24/04/2019 U d. (dep. 09/08/2019 ) Rv. 276674 – 01. Allo stesso modo, in tema di guida sot l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazion essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiv conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzi di stupefacente, ed atti a corroborare l’esito positivo dell’esame sui liquidi bi (Sez, 4, n. 5890 del 25/01/2023 , COGNOME, Rv. 284099 – 01).
Il secondo motivo, relativo al riconoscimento dell’attenuane di cui al comma 7 dell’ 589 bis cod proc pen, non risulta essere stato proposto in sede di appello. Con l di appello il ricorrente si è infatti limitato e sollecitare una rilettura della di sinistro (puntualmente ricostruita dai giudici di merito con il riferiment deposizione resa dal teste oculare, ai rilievi della PG intervenuta in loco, ai presenti sui veicoli) insistendo perché fosse verificata l’andatura tenuta dalla v anche alla luce della grossa cilindrata del mezzo che non era abilitato a guidare. comunque, il ricorrente ha censurato la sentenza di primo grado chiedend l’applicazione, in proprio favore, della circostanza attenuante citata. Va du ribadito che non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che n abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio ch sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugNOME con riferimento ad punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 d 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745; Sez. 2 , a n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306 – 01; Sez. 5, n. 10982 del 05/12/2022, COGNOME, Rv. 284672 – 02).
Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla questione relativa al dini delle attenuanti generiche. La prospettata censura non tiene conto della compiu motivazione della sentenza di primo grado, cui si riporta la sentenza impugnata, ha escluso l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche in assenza di ele positivi atti a giustificarne l’applicazione. Il giudice di appello invero può moti propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della senten di primo grado quando – come nel caso di specie – l’appellante si sia limitato mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressament adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia
formulato deduzioni generiche (Sez. 6, 17912 del 7 marzo 2013, Rv. 255392; sez. 6 , n. 5224 del 02/10/2019, Rv. 278611 – 01). Va allora rammentato che mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esser legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con i 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imp (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,Rv. . 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 – 01). Nel caso specie, la Corte ha fatto pertinente riferimento al precedente penale specific guida in stato di ebbrezza e alla estrema gravità del comportamento dell’imputa postosi alla guida ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26settembre 2024