Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16861 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16861 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9.5.2023, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha revocato le statuizioni civili e, per il resto, h confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME per l’omicidio stradale di NOME COGNOME, in relazione all’incidente avvenuto il 17.5.2017: l’imputato, alla guida di un autoarticolato con semirimorchio, transitando in INDIRIZZO) iniziava manovra di svolta a sinistra in strada laterale, omettendo di concedere al motociclo condotto dal COGNOME, proveniente dalla direzione opposta, la dovuta precedenza; la persona offesa, dopo un tentativo di frenata, perdeva il controllo del mezzo e andava a collidere con il semirimorchio, riportando gravissime lesioni che lo conducevano a morte immediata.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
Vizio di motivazione, per non avere il giudicante spiegato le ragioni per le quali non si sono ritenuti attendibili i rilievi critici dell’atto di appel riguardo al mancato apprezzamento della prova diretta (testimonianza COGNOME NOME) nonché del c.t. della difesa rispetto a quella del c.t. della pubblica accusa.
Deduce che la teste COGNOME ha riferito che al momento del sinistro metà dell’autoarticolato si era già immesso nella strada laterale, sicché l’imputato, al momento di intraprendere la svolta a sinistra, non poteva aver notato il sopraggiungere del motociclo che procedeva ad elevata velocità. La responsabilità del prevenuto non è provata e si basa esclusivamente su elementi di natura congetturale e illazioni, non su fatti oggettivi.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata, conformemente a quella di primo grado, ha adeguatamente motivato in punto di responsabilità, ricostruendo il fatto secondo logiche e congrue considerazioni, coerenti con le risultanze processuali.
I giudicanti hanno argomentato in maniera esauriente in ordine ai profili di colpa (addebitabili all’imputato) che hanno causato il sinistro in oggetto, sulla scorta delle risultanze fornite dai consulenti tecnici di accusa e difesa, nonché della deposizione della teste COGNOME, presente al fatto.
In particolare, è stato appurato che l’autoarticolato condotto dall’imputato procedeva ad una velocità non inferiore a 30 km/h quando aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra, come stimato dal c.t. del PM e come precisato dallo stesso imputato (secondo cui la velocità era di circa 25-30 Km/h); mentre la stima del consulente della difesa (21 Km/h) è stata considerata inattendibile, non avendo costui, a differenza dell’esperto dell’accusa, eseguito l’ispezione della zona del sinistro né visionato i veicoli coinvolti.
È stato anche accertato che la “visibilità reciproca” dei veicoli coinvolti ne sinistro era pari a 80 metri, distanza che – osservano i giudicanti – non risulta smentita neanche dal c.t. della difesa.
Sulla base di quanto ricostruito a seguito di ispezione dei luoghi da parte del consulente della pubblica accusa, i giudici di merito hanno rilevato che nell’occorso la persona offesa, a bordo del motociclo, aveva iniziato l’azione frenante, prima di perdere il controllo, ad una distanza di circa 45,55 metri dalla zona di collisione; la circostanza – aggiungono i giudici – risulta confermata dalla teste COGNOME, la quale ha assistito all’impatto tra il motoveicolo ed i rimorchio.
A questo punto, le logiche considerazioni del Tribunale, fatte proprie e confermate dai giudici di appello, sono state nel senso che l’azione frenante da parte della persona offesa aveva sostanzialmente coinciso con l’avvio della manovra di svolta “senza soluzione di continuità” da parte dell’imputato. Proprio in ragione di tale coincidenza, l’imputato – secondo i giudici – aveva visto o avrebbe dovuto vedere il motociclo sopraggiungere, trovandosi ancora ad una distanza di ben 45,55 metri dalla zona di impatto; pertanto – proseguono i giudici – se l’imputato si fosse fermato, prima di svoltare, il tragico evento non sarebbe avvenuto. Tutto ciò è stato plausibilmente desunto dalla circostanza che l’azione frenante del motociclo iniziò a 45,55 metri dalla zona di collisione e che il motociclo, all’esito di tale azione frenante (purtroppo inefficace), impattò con i rimorchio e non con la motrice del veicolo condotto da COGNOME.
In definitiva, la colpa specifica accertata a carico dell’imputato è stata quella di non avere dato la precedenza (art. 145, comma 2, cod. strada) ai veicoli in transito sulla corsia opposta, segnatamente al motoveicolo del COGNOME, che l’imputato avrebbe dovuto e potuto vedere sui luoghi, quantomeno all’inizio dell’azione frenante del motociclo, a circa 45,55 metri dalla zona di collisione.
È stato anche legittimamente individuato un profilo di colpa generica, vis che il camionista aveva intrapreso la manovra di svolta a sinistra senza ferma e a velocità sostenuta rispetto alle condizioni della strada (quella di immis era una strada secondaria), mentre lo stato dei luoghi avrebbe imposto maggiore attenzione e prudenza, anche tenuto conto della lunghezza e della mol dell’autoarticolato condotto dall’imputato.
I rilievi avanzati dal ricorrente si limitano a contestare tale ricostru prospettando questioni ai limiti della inammissibilità, in quanto prevalentemen attinenti al merito, e comunque senza incidere sulla logicità e congruenza deg argomenti spesi nelle conformi sentenze di merito, costituenti una cd. “dopp conforme”, atteso che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentati si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ul sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01).
4l rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso in data 8 febbraio 2024
Il Consiglie e estensore
Il Presr -nte