Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16111 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16111 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BERGAMO il 22/08/1967
avverso la sentenza del 04/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 4 giugno 2024 il Giudice per l’udienza preliminare di Bergamo ha applicato a NOME COGNOME su richiesta concorde delle parti, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 589 b cod. pen. Con la sentenza è stato riconosciuto all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e disposta la sospensione della patente di guida per la durata di anni due.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidandolo ad unico motivo con il quale si deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod proc. pen. Il giudice, con motivazione solo apparente, nell’applicare la sanzione accessoria, ha determinato la sospensione della patente di guida per due anni, muovendo dalla pena base di anni tre limitandosi a definire “congrua” la suddetta determinazione senza spiegare le ragioni sottese a tale determinazione. Il giudice, invero, ha determinato la sanzione muovendo pressoché dal massimo previsto, il che imponeva una compiuta motivazione.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va, innanzitutto, rammentato che con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., anche a seguito della modifica dell’art. 444, co. 1, cod. proc. pen. introdotta dall’art. 25, co. 1, lett. a), n. 1), d.lg ottobre 2022 n. 150 1 che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Rv. 285426 – 01). Ne discende che è del tutto irrilevante la circostanza che le parti non avessero concordato alcunché in ordine a natura ed entità della sanzione amministrativa accessoria applicabile al caso di specie, trattandosi di statuizione sottratta alla disponibilità delle parti.
La difesa si duole del vizio di motivazione in relazione alla applicazione della sospensione della patente di guida e lo fa senza considerare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, co. 2, qua periodo, d.lsg. n. 285/1992 nella parte in cui non prevedeva, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di disporre t in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della patente medesima.
Con la sentenza in parola è stato escluso l’automatismo della revoca della patente, prevista dall’art. 222 cod. strada,/ – non graduabile in relazione alle peculiarità del caso concreto / che poteva giustificarsi solo per le ipotesi aggravate previste dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589 bis che dell’art. 590 bis cod. pen.
Diversamente, nelle ipotesi non aggravate, secondo la Corte Costituzionale «l’automatismo non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità e perciò deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice di cui va data motivazione in sentenza» (Sez. 4 n. 11479 del 09/03/2021, Rv. 280832 – 01).
Il caso affrontato dalla Corte Costituzionale riguardava proprio un omicidio stradale non aggravato ai sensi del secondo e terzo comma ed è apparso incongruo che, alla stregua dei casi più gravi, il giudice fosse tenuto all’applicazione automatica della’ -watère di guida. E’ stato dato, pertanto, al giudice, di valutare4 nel caso concreto se non fosse da applicare la sanzione meno afflittiva della sospensione della patente di guida (v. Sez. 4 n. 11479 del 2021 sopra citata).
Nel caso in esame il giudice, con la sentenza di applicazione pena, ha optato per la sanzione amministrativa meno gravosa (la sospensione in luogo della revoca) e ha ritenuto “congrua” la pena di anni tre, diminuendola in ragione di un terzo ai sensi dell’art. 222, co. 2 bis cod. strada.
Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui «il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bi (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, come consentitogli dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole,
della revoca del titolo di guida, non è tenuto a dare conto g in modo puntuale
delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218 co. 2 c.d.s., essendo sufficient
anche il richiamo alle “circostanze del fatto” e/o alla gravità della condotta»
(Sez. 4. N. 11479 del 09/03/2021, Rv. 280832 – 01).
Il ricorso non si confronta realmente con la sentenza laddove il giudice, nel ritenere la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, ha
/
in sostanza /valutato e valorizzato l’offensività della condotta e il grado della
colpa, come si evince dalla pluralità degli addebiti mossi in termini di inosservanza delle norme del codice della strada (segnatamente, art.
130, 141, 148, co. 13 e 191 cod. strada relativi alla velocità, al sorpasso effettuato in prossimità di un attraversamento stradale, la mancata
precedenza al pedone in fase di attraversamento delle strice pedonali)
esprimendo, un giudizio di congruità della sanzione come determinata.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e ril ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 18 dicembre 2024