Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 81 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 81 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22.6.2021 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Gip di Venezia del 18.7.2020 che, all’esito di giudizio abbreviato condizionato all’effettuazione di una perizia in ordine ad un aspetto specifico della dinamica del sinistro, ha ritenuto la responsabilità di NOME per il reato di cui all’art. 589 bis, commi 1 e 8, art. 589 ter cod. pe condannandolo alla pena di anni otto di reclusione e prosciogliendolo invece dalla contestazione di lesioni personali cagionate a NOME COGNOME per difetto di procedibilità.
Il giudice di primo grado aveva altresì disposto la revoca della patente di guida ed aveva condannato il NOME al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili rimettendo le parti dinanzi al giudice civile.
Il fatto come ricostruito dalle sentenze di merito può essere così descritto:
il giorno 14.7.2019 in Jesolo lungo la via Adriatico con direzione Jesolo-Caposile, NOME alla guida della sua Golf TARGA_VEICOLO effettuava a velocità elevata il sorpasso della Ford Fiesta TARGA_VEICOLO che viaggiava dinanzi a lui (condotta da NOME NOME e con altri quattro trasportati a bordo); una volta rientrato dalla corsia di sorpasso urtava con la fiancata destra della Golf la fiancata sinistra della Fiesta che a causa dell’impatto fuoriusciva di strada, urtava ed abbatteva un palo di sostegno della linea telefonica per poi ribaltarsi e finire nel canale Pesarone. A seguito del sinistro decedevano tutti gli occupanti della Ford Fiesta ad eccezione di COGNOME NOME che riusciva ad uscire riportando lesioni personali. Il NOME NOME dava alla fuga e veniva identificato solo il giòrn successivo.
Sulla base delle consulenze di parte e di una perizia disposta dal giudice si accertava che il sinistro era da imputarsi alla condotta di guida tenuta dal COGNOME sia in punto di manovra di sorpasso, effettuata in luogo non consentito e con modalità vietate, sia in punto di velocità (velocità tra i 95 ed i 100 km/h in fase di sorpasso) per di più rientrando nella propria carreggiata prima di aver completato la manovra di sorpasso. Così violando in particolare gli artt. 146 e 148 C.d.S.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, a mezzo del difensore dì fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo c:on cui deduce la contraddittorietà nonché l’illogicità della sentenza in ordine alla pena base applicata nonché in ordine all’aumento di pena per il reato di cui all’art. 589 ter cod. pen. in relazione all’art. 606 lett. b) e c) cod. proc.pen..
Censurava la sentenza d’appello che aveva condiviso la decisione del primo giudice in ordine alla determinazione della pena base sia in ordine all’aumento ex art. 589 ter cod. pen., applicandola nella misura massima in ragione della astratta possibilità di salvare gli altri occupanti dell’auto se vi fosse stato parte dell’imputato un immediato soccorso.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è inammissibile.
In primis la censura reitera quanto già dedotto in appello e non si confronta con le statuizioni sul punto della sentenza di appello.
In ogni caso, va premesso che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di all’art. 133 cod. pen.
Nella specie la pena base è stata indicata in un valore intermedio tra il minimo ed il massimo edittale e tiene conto delle modalità dell’azione, del grado della colpa, del danno cagionato; quanto all’aumento ai sensi dell’art. 589 ter cod. pen. la Corte territoriale ha condiviso il giudizio di particolare disvalore attribui alla condotta di fuga dell’odierno imputato espresso dal giudice di primo grado, proprio in quanto un eventuale intervento dell’odierno prevenuto avrebbe potuto rivestire un rilievo . decisivo. Infine congruamente motivato è l’aumento ex art. 589 bis, comma 8, cod.pen.,e comunque inferiore al massimo edittale.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata, di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente