Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28635 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28635 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
che ha concluso chiedendo
NOME. COGNOME -~ il rigetto del ricorso.
on è presente alcun difensore.
ludito il difensore
n
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce, in rifor della sentenza emessa nei confronti di COGNOME COGNOME dal locale Tribunale in dat 20/05/2020 – che condannava l’imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in sede civile -, dichiarato non procedere in ordine al reato ascritto al capo B) perché estinto per prescrizione ridotto la pena per i delitti ascritti ai capi A) e C), già unificati ex art. 81 cpv. cod. pen. Ha confermato nel resto l’impugnata sentenza.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell’imputato che deduce la nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità del motivazione, nonché per inosservanza ed erronea applicazione:
1.2.11 COGNOME é chiamato a rispondere di aver cagionato la morte di COGNOME (14 ‘4A 2^^1-0 ) NOMENOME resioni personali gravi a COGNOME NOME per colpa generica e per violazione delle norme in tema di circolazione stradale, indicate nel capo imputazione. Percorrendo INDIRIZZO, nel centro abitato di Lecce, alla guid dell’autovettura di grossa cilindrata TARGA_VEICOLO (tg. TARGA_VEICOLOTARGA_VEICOLO, alla velocità di circ 107/108 km/h, superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, in stato di ebbrezza alcolica e privo di patente di guida, e procede contromano sulla opposta corsia di sinistra riservata ai veicoli provenienti d direzione opposta di marcia, provocava un violento impatto con il ciclomotore Piaggio 50 (tg. TARGA_VEICOLO), condotto da COGNOME NOME e con a bordo il figlio COGNOME NOME, che proveniva dalla direzione opposta di marcia, nella corsia d propria pertinenza: così determinando il decesso immediato di COGNOME NOME e le gravi lesioni personali a carico del figlio (capo A). All’imputato è altresì a il reato di cui all’art. 648 cod. pen. per aver acquistato e comunque ricevut fine di procurarsi un profitto, il propulsore dell’anzidetta autovettura con matr abrasa, all’evidenza riconducibile a delitto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. L’affermazione di responsabil dell’imputato si sarebbe basata sulle dichiarazioni del consulente, AVV_NOTAIO COGNOME, più volte in dibattimento ha riferito di aver ragionato su dati presuntivi e no certezze matematiche. Già l’atto di gravame aveva messo in dubbio le dichiarazioni dei testi in ordine alla ricostruzione dell’impatto: questi ave affermato che lo scooter fosse molto più veloce della loro auto, di tal che poteva dedursi una velocità di quel mezzo 04s ‘ oltanto 30 km/h, come invece si è ritenuto. La lettura dei fatti ha avuto una connotazione esclusivamen colpevolista;
2.2. dell’art. 648 cod. pen. Si contestano gli assunti sul punto della sen impugnata, lamentandosi che non si sia proceduto ad effettuare una consulenza a posteriori e che non siano state valutate le argomentazioni difensive;
2.3. degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, giustificato da un atteggiamento privo di resipiscenza momento del fatto, costituirebbe una valutazione basata soltanto sull esternazioni dei testi, mentre non vi è la minima valutazione sulle dichiarazioni prevenuto in sede di convalida e sulle sue ammissioni di responsabilità. La Cort territoriale non manifesta di aver svolto un’argomentazione per certi ve favorevole al reo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Oltre ad essere manifestamente infondato, esso è meramente oppositivo e generico, in quanto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che d sorreggere le richieste (così come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.), non reiterativo di doglianze cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta. inoltre, è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, l determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridi seguito dal giudicante e delle ragioni della decisione.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha ricordato che il consulente del Pubblico ministero, AVV_NOTAIO, dopo essersi recato sul posto ed avere analizzato tut rilievi eseguiti, ha riferito di uno scontro frontale di violenza inaudita, c desumeva dalla deformazione “immane” dell’auto stessa, stimando la velocità di marcia del ciclomotore intorno ai 30 km/h e quella dell’auto in 107/108 km/h. Precisa sul punto il giudice di primo grado (p. 5) che non si trattava di riferimento ipotetico – diversamente da quanto assume il ricorrente – ma d un’analisi derivante dal punto d’impatto, dallo sbalzo del ciclomotore, da posizione dei corpi, dalla accelerazione che la BMW doveva aver avuto, desunta dalla posizione della stessa fuori corsia di marcia. Responsabilità che i Giudic merito hanno, con motivazioni congrue, totalmente ascritto all’imputato, il qua marciava contromano, perdeva il controllo del mezzo condotto a forte velocità, con musica a tutto volume che attutiva la percezione esterna, già offuscata dal notevole assunzione di alcolici. Nessun rimprovero, sostiene la sentenza
impugnata, può essere mosso al conducente del ciclomotore, COGNOME NOMENOME NOME NOME procedeva regolarmente all’interno della propria corsia quando venne travolto dall’autovettura che proveniva in senso contrario e che aveva invas l’opposta corsia di marcia (p. 3 sent. app.). La Corte di appello osserva in propo che l’appellante non si confronta con la deposizione del testimone COGNOME NOME, che ebbe pertanto modo di assistere all’impatto perché, con COGNOME NOME, viaggiava a bordo dell’autovettura che seguiva il ciclomotore Correttamente disattesa anche la doglianza su un ventilato concorso di colpa dell vittima, cui il ricorrente riserva un generico accenno con riguardo alla veloc tenuta dal motociclo. Giova, peraltro, riaffermare che la ricostruzione un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia, con la valutazi delle condotte dei singoli conducenti e l’accertamento delle relative responsabil con la determinazione della efficienza causale di ciascuna colpa concorrente, rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto c sono sottratti, se sorretti da adeguata motivazione, al sindacato di legittimità Corte di cassazione (ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679).
Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha offerto motivazione congrua e non manifestamente illogica (p. 6 sent. impugnata) sulle ragioni per le quali ritenuto, conformemente al primo Giudice, che la fattura di acquisto di propulsor di un’autovettura BMW, prodotta dalla difesa per dimostrarne la provenienza lecita, non fosse idonea ad escludere la responsabilità dell’imputato in ordin reato di cui all’art. 648 cod. pen. La rinnovazione dell’istruttoria dibattim mediante l’espletamento di una perizia, cui il ricorrente accenna in questo secon motivo di ricorso, era peraltro finalizzata – come si legge nella sentenza di app (p.2) – alla ricostruzione della dinamica del sinistro, non al delitto di ricett Sul punto, la doglianza qui riproposta appare, peraltro, del 1:utto generic meramente assertiva.
Parimenti privo di pregio il terzo motivo di ricorso. Premesse che, in tema circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, no necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevol sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il rife a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specif considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/202 dep. 2022, COGNOME NOME, Rv. 282693), nel caso di specie la Corte di appello h adeguatamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, mancanza di alcun segno di resipiscenza in capo all’imputato in ordine all gravissime conseguenze della sua sconsiderata condotta di guida, «giungendo
persino a scagliarsi – dopo l’impatto – verso il giovane COGNOME NOME accusandolo di avere invaso la corsia la sua corsia di marcia». Non ha, tuttavia, tralasciato di considerare lo stato di incensuratezza del prevenuto laddove ha proceduto a ridurgli la pena.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 marzo 2024