Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10477 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha concluso chiedendo 4 Zkrvkci l -1-31 COGNOME 14°
RITENUTO IN FATTO
La difesa di COGNOME NOME presenta ricorso avverso la sentenza n. 881 del 2022/emessa in data 1.03.2022 dalla Corte di appello di Firenze / con la quale veniva confermata la sentenza di condanna emessa in data 28.05.2019 dal Tribunale di Pisa / che, riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., condannava l’imputato per il delitto di omicidio colposo stradale alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Con un primo motivo di ricorso si eccepisce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto per cui si procede nonché in modo specifico l’inosservanza della legge, in particolare dell’art. 43 cod. pen..
In particolare, ritiene la difesa che non sussista dubbio alcuno che la motivazione della orte d’appello abbia ritenuto di discostarsi in modo macroscopico dai contenuti dell’accertamento svoltosi in primo grado, senza però alcun apporto motivazionale e in modo incoerente con il dato probatorio e segnatamente con gli specifici elementi richiamati dal giudice di primo grado. Il vizio di motivazione, a parere della difesa, consiste nell’aver omesso di fornire qualsiasi giustificazione argomentativa ad una ricostruzione palesemente difforme da quella adottata dal giudice di primo grado, in contraddizione rispetto agli atti processuali richiamati dallo stesso giudice.
Il percorso argomentativo della motivazione impugnata seguirebbe un iter giuridicamente erroneo perché assume l’individuazione della regola cautelare violata, consistita nella velocità dell’automezzo guidato dall’imputato, basandosi esclusivamente su valutazione ex post secondo un ragionamento per-altro evidentemente circolare consistito nell’aver ritenuto che siccome l’imputato teneva una velocità eccessiva, altrimenti sarebbe riuscito ad evitare il sinistro, l’incidente è stato quindi causato o concausato dalla velocità eccessiva. Di talché la statuizione di responsabilità a carico dell’imputato poggia integralmente su un presupposto di fatto errato inficiando così l’intero impianto motivazionale.
La t orte d’appello, con particolare riferimento alla circostanza 4 A [ 7 1: -‘; (t U1 che l’imputato abbia urtato una portiera che si COGNOME all’improvviso e in corsa, a parere della difesa, è incorsa in un duplice vizio della motivazione ( avendo raggiunto tale conclusione in assenza di qualsiasi sostegno
motivazionale ed in aperto contrasto con le risultanze probatorie, così costituendo un punto di collasso dell’intera argomentazione della motivazione. La( corte di appello ha eluso in blocco le doglianze avanzate dalla difesa in sede di impugnazione della sentenza di primo grado dove era già evidenziato che il giudice, pur avendo considerato il dato obiettivo della posizione della vittima al momento dell’impatto con il veicolo condotto dall’imputato, non ha tratto le logiche conclusioni in merito all’addebito di colpa elevato a carico di quest’ultimo.
Ritiene inoltre la difesa dell’imputato che si sia in presenza di una claudicante motivazione circa la colpa dell’imputato perché se il giudice di prime cure avesse correttamente ricostruito la dinamica causale ne sarebbe derivato un diverso tipo di giudizio in ordine alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento.
Un’ulteriore COGNOME critica COGNOME volta COGNOME ad COGNOME evidenziare COGNOME una COGNOME lacuna motivazionale riguarda la circostanza di fondamentale rilevanza circa la visibilità del veicolo fermo che poteva essere ostacolata anche dai veicoli di notevoli dimensioni che precedevano l’automezzo di COGNOME e che viaggiavano nella stessa direzione; circostanza che ricadrebbe sulla valutazione eseguita circa le concrete condizioni di visibilità.
Altro vulnus dello sviluppo motivazionale seguito dal giudice di prime cure e poi ribadito nella sentenza di secondo grado consiste nell’omessa analisi dell’incidenza causale della condotta della vittima che avrebbe dovuto rilevare, anche solo in base alla piana lettura del dato normativo, la ben più significativa violazione del disposto di cui all’art. 176, comma 8, cod. strada. In altri termini, se la vittima avesse correttamente posizioNOME il segnale mobile di pericolo a 100 mt. di distanza dal veicolo incidentato il suo mezzo sarebbe stato certamente avvistabile con ampio anticipo e comunque in tempo utile per porre in essere la manovra di sorpasso per evitare ogni tipo di collisione.
Con un secondo motivo di ricorso la difesa eccepisce COGNOME il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, dell’incidenza della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589bis cod. pen. nonché in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. e all’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen.
La carenza della motivazione, a parere della difesa, si coglierebbe attraverso lo sviluppo degli argomenti esposti nel primo motivo di ricorso che rivisitat ( i avrebbero portato ad escludere ,D1y . , l’addebito di colpa elevato a carico dell’odierno imputato COGNOME ad avere quantomeno
un’incidenza sulla valutazione del grado della colpa, del calcolo della pena applicata in ragione dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. nonché sulla riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta quindi delle medesime argomentazioni proposte nel primo motivo di ricorso da cui la difesa fa discendere una diversa valutazione in punto di quantificazione della pena nonché della riduzione della stessa in ragione della ritenuta circostanza attenuante.
COGNOME Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile sia per la genericità dei motivi sia perché riedita i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado per rivalutare elementi fattuali non scrutinabili in sede di legittimità.
In particolare, in ordine al primo motivo di ricorso, una serie articolata di osservazioni esprimono una generica critica alle risultanze probatorie senza giungere ad una critica effettiva ed argomentata del costrutto logico seguito dalla Corte di appello di Firenze i che a sua volta ha recepito la motivazione della sentenza del Tribunale di Pisa del 28/05/2019 n. 266/19.
Sostanzialmente la difesa tende a rilevare la non conformità delle motivazioni di primo e secondo grado, per sostenere la lacunosità o contraddittorietà della sentenza di appello, riproponendo in gran parte argomentazioni e considerazioni circa la valutazione nel merito delle singole prove sotto forma di evidenze di illogicità della motivazione ma senza misurarsi effettivamente con gli argomenti utilizzati dal giudice di secondo grado.
A fronte di due sentenze conformi di condanna da cui emerge una linearità e coerenza logica del materiale probatorio circa la causalità materiale e psichica dell’evento mortale, la difesa ribadisce quanto già prospettato in sede di impugnazione della sentenza di primo grado riguardante l’imprudente azione della vittima che avrebbe sostanzialmente azzerato il tempo di reazione a disposizione dell’imputato per evitare l’impatto con lo sportello che gli si era improvvisamente aperto innanzi.
In particolare, il travisamento del fatto lamentato dalla difesa in esordio al primo motivo di ricorso nonché “una ricostruzione del fatto e dei motivi di impugnazione estremamente imprecisa ed approssimativa”, non
sono riscontabili nel duplice conforme giudizio che invece ha spiegato con linearità tutti gli elementi di fatto convergenti sulla colpa dell’imputato laddove ha eseguito, anche per via della velocità, una manovra di guida che non gli ha consentito, pur avendolo ben avvistato, di evitare l’impatto con la portiera dell’automezzo furgoNOME della vittima NOME NOME, con la conseguenza diretta di strappargli il braccio sinistro e condurlo all’effetto morte verificatési. Le osservazioni sulla valutazione circa il movimento della vittima in quel momento appartengono anch’esse al merito e non depongono per un difetto logico delle due conformi motivazioni laddove allineano tutte le evidenze probatorie con un coerente sviluppo argomentativo che descrive esaurientemente sia la causalità materiale dell’impatto (invero, sostanzialmente non opiNOME dalla difesa) sia la prevedibilità dell’impatto da parte dell’imputato.
Le osservazioni difensive, per quanto finalizzate a criticare la logica della motivazione, però, sono confinate nel perimetro della rielaborazione e valutazione delle prove, riservata al giudice di merito. Si noti che la circostanza di fondamentale rilevanza circa la visibilità del veicolo fermo che poteva essere ostacolata anche dai veicoli di notevoli dimensioni che precedevano l’automezzo di COGNOME e che viaggiavano nella stessa direzione, riguarda la valutazione delle concrete condizioni di visibilità, già uniformemente e approfonditamente svolta da entrambi i giudici, le cui motivazioni, peraltro, si sovrappongono con coerenza logica.
Anche gli elementi testimoniali e tecnici criticati dalla difesa appartengono al materiale probatorio scrutiNOME nel merito dei due gradi di giudizio ed esposti con un rigore logico che non può essere messo in dubbio riproponendo in sede di legittimità i motivi di appello.
Al fine di aggredire la coerenza logico – deduttiva della motivazione impugnata non è sufficiente riproporre in modo generico e superficiale le critiche alle deduzioni probatorie svolte nei due gradi di giudizio ed associarvi il vizio di logicità della motivazione.
In definitiva, il primo motivo di ricorso deduce in vari punti vizi della motivazione della sentenza ma senza argomentazioni specifiche / limitandosi ad evidenziare il contrasto tra emergenze probatorie e conclusioni della motivazione della éorte di appello. Lo sviluppo critico e argomentativo del motivo di ricorso avverso il percorso seguito dalla motivazione di secondo grado (definito “giuridicamente erroneo, oltre che obiettivamente infondato”) rimane nel perimetro della rilettura delle prove e non lievita verso una sostenibile critica alla logica della motivazione che appare comunque coerente con tutti gli elementi fattuali esposti.
Parimenti dicasi in ordine al secondo motivo di ricorso che riprende gli stessi argomenti esposti nel primo motivo, che quindi riaccusano gli stessi limiti sopra indicati, ma al fine di criticare il trattamento sanzioNOMErio e le valutazioni svolte in merito alle circostanze generiche.
Sul punto si noti che la sentenza di primo grado, interamente recepita dalla torte di appello, offre un quadro esaustivo, coerente, logico degli argomenti da cui dedurre il complessivo trattamento sanzioNOMErio tenendo conto della provata dinamica dell’impatto, del grado della colpa e del comportamento dell’imputato nella guida del suo furgone.
Anche per il secondo motivo di ricorso, pertanto, si deve ritenere l’inammissibilità per la genericità e superficialità delle critiche alla sentenza impugnata laddove hie, riguardi profili di valutazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità.
Segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il consigliere estensore