Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10449 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10449 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BRINDISI il 08/10/1974
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito l’avv. NOME COGNOME del foro di BRINDISI, in difesa di COGNOME COGNOME il quale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 13 dicembre 2023, in riforma della pronuncia del GUP del Tribunale di Brindisi, appellata da NOME COGNOME, imputato del reato di cui all’art. 589 bis cod. pen., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta al COGNOME in misura pari ad anni uno di reclusione, già ridotta per la scelta del rito abbreviato. La Corte territoriale ha, altresì, ridotto la sospensione della patente di guida alla durat di anni uno.
All’imputato era stato contestato di avere per colpa e con violazione delle norme sulla disciplina stradale (art. 140, 141 co. 1 e 2, 142 co. 5, 146 co. 1, 149 co. 1 e 172 co. 1 del d.lgs. n. 285/1992), circolando ad una velocità pari a 110 km/h superiore a quella consentita (90 km/h) e, comunque, non adeguata allo stato dei luoghi, senza indossare le cinture di sicurezza e senza rispettare la distanza di sicurezza, tamponato violentemente l’autovettura condotta da NOME COGNOME, che transitava lungo la stessa direzione di marcia a una velocità di 20 km/h, scaraventando la suddetta auto contro il guard rail e così cagionando la morte del COGNOME intervenuta per “arresto cardiaco in politrauma della strada a prevalenza toracica”. In Francavilla Fontana il 28.8.2018.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del COGNOME affidandolo a tre motivi.
2.1 Con il primo si deduce la violazione dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 218 co. 2 del d.lgs. 285/92. Lamenta la difesa che la Corte territoriale si sia limitata ad indicare la durata della sospensione della patente di guida nella stessa misura della pena inflitta.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, co. 1, lett. d) cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva. La difesa, sin dal primo grado, aveva chiesto di acquisire documentazione attestante l’assunzione da parte della persona offesa, di terapia farmacologica che avrebbe inciso sulla sua capacità di porsi alla guida di autoveicoli, al fine di dimostrare la sussistenza di u concorso di colpa nella causazione del sinistro, essendo la dinamica dello stesso e il suo punto d’urto oggetto di contestazione e contraddittorietà delle due consulenze confluite in atti. La richiesta si fondava sulla impossibilità di acquis documentazione medica “sensibile” che nonostante le richieste avanzate non è mai stata fornita alla difesa. L’unica documentazion è quella prodotta in primo grado ma è risalente nel tempo. Ciò ha determinato un vulnus nella ricostruzione del sinistro la cui dinamica non è stata chiarita neppure dalle due consulenze esperite. Ciò determinerebbe un “travisamento della prova”.
2.3 Con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della sentenza ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. Dalla lettura della sentenza della Cor territoriale si evince che la stessa si è limitata a ripercorrere gli elementi fatt della vicenda senza motivare criticamente tali valutazioni.
All’udienza, il P.G. in persona del sostituto NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. L’avv. NOME COGNOME del Foro di Brindisi si riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato
2. E’ manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con il quale la difesa si duole del vizio di motivazione in relazione alla applicazione della sospensione della patente di guida e lo fa richiamando giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 4 n. 13747 del 23/03/2022) che attiene alla motivazione che deve sorreggere la scelta di applicare, nel caso di omicidio stradale, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la revoca della patente di guida piuttosto che la sospensione della stessa, dando conto delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, co. 2 cod. strada.
Nel caso in esame il Tribunale, con motivazione congrua, richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 88 del 17 aprile 2019 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, co. 2, quarto periodo, d.lgs. n. 285/ nella parte in cui non prevedeva, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, disporre in alternativa alla revoca della patente di guida sospensione della patente di guida. Ed aveva appunto applicato la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei.
La Corte territoriale accogliendo l’appello in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha rideterminato non solo la pena come determinata ma anche la durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida, in misura pari ad anni uno.
La pronuncia della Corte Costituzionale richiamata dal primo giudice escludeva l’automatismo della revoca della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, non graduabile in relazione alle peculiarità del caso concreto che poteva giustificarsi solo per le ipotesi aggravate previste dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589 bis che dell’art. 590 bis cod. pen. Diversamente nelle ipotesi non aggravate, secondo la Corte Costituzionale «l’automatismo non è compatibile con i principi di ‘eguaglianza e proporzionalità e perciò deve cedere alla valutazione individualizzante
del giudice di cui va data motivazione in sentenza» (Sez. 4 n. 11479 del 09/03/2021, Rv. 280832 – 01)
In altri termini il primo giudice, proprio in virtù della pronuncia della Cor Costituzionale che ha dato la possibilità di valutare se applicare la sanzione meno afflittiva della sospensione della patente, ha optato per l’appunto, per quella meno gravosa in luogo della revoca. E l’ha applicata, avuto riguardo al massimo previsto di quattro anni, in misura pari ad anni uno e mesi sei. La Corte territoriale, come detto, l’ha ulteriormente ridotta.
Se, come affermato dalla pronuncia richiamata nel ricorso, invero non isolata, secondo cui il giudice che, in assenza di circostanze aggravanti, applichi la sanzione della revoca della patente di guida in luogo di quella più favorevole della sospensione deve dare conto delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, c. 2, c.d.s (c. anche Sez. 4, n. 13882 del 19/2/2020, COGNOME, Rv. 279139), «Si può, allora, a contrario, affermare il principio per cui il giudice che, in assenza delle circostanz aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, come consentitogli dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca del titolo di guida, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, co. 2, c.d.s., essendo sufficiente, all’uopo, anche il richiamo a “circostanze del fatto” e/o alla “gravità della condotta» (Sez. 4 n. 11479 del 2021 sopra richiamata). Quanto detto vale a maggior ragione quando la sanzione sia, come nel caso in esame, determinata in misura ben al di sotto non solo del massimo previsto ma anche dei valori medi della stessa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo con il quale la difesa si duole della mancata assunzione di una prova decisiva ossia certificazione medica aggiornata dalla quale si sarebbe dovuto/potuto ricavare se la vittima assumesse terapia farmacologica essendo stato in passato in cura presso un centro di salute mentale.
La Corte territoriale, con giudizio condiviso da questo Collegio in relazione alla mancanza di decisività della prova richiesta, ha spiegato in maniera logica e coerente con le emergenze acquisite, innanzitutto che la richiesta aveva finalità meramente esplorative e dunque prive di concretezza probatoria ma che la stessa, avuto riguardo alla dinamica del sinistro appariva assolutamente irrilevante.
La Corte, infatti, dato atto della ottima visibilità, del traffico normale, del c sereno e delle perfette condizioni del manto stradale, avuto riguardo alla andatura della Fiat Punto condotta dalla vittima (20 km/h) e di quella condotta dall’imputato (111 km/h a fronte dei 90 consentiti) ha rilevato che «solo in termini di condotta di guida distratta dell’imputato può spiegarsi l’impatto da tergo (tamponamento), malgrado il tentativo di sterzata all’ulimo momento e senza che il D’COGNOME abbia neppure azionato l’impianto frentante».
E’ stato ulteriormente evidenziato nelle sentenze conformi come proprio il fatto che si sia trattato di un tamponamento, consente di escludere rilievo alcuno alla condotta di guida del COGNOME poiché anche a volere ipotizzare un malore o un guasto meccanico che lo induceva a procedere così lentamente, l’imputato, che sopraggiungeva, avrebbe dovuto, nel rispetto dell’art. 149 cod. strada mantenere la distanza di sicurezza, atta a prevenenire qualsiasi ostacolo riconducibile alla condotta di guida di chi lo precedeva. Tutto questo in uno alla velocità nettamente superiore a quella consentita.
Con particolare riferimento alla rilevanza causale del tamponamento causato dal COGNOME, è stato osservato che la violenza dell’urto è stata tale da “scaraventare” l’auto condotta dal COGNOME contro il guard-rail e da provocare danni tali da dovere richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dal mezzo conducente che a causa delle gravissime ferite riportate decedeva.
Né si dica che in assenza della acquisizione in parola sia il Gup che la Corte territoriale si sono dovuti rifare a una “ipotesi” circa la effettiva dinamica del sini laddove si legge nella sentenza di primo grado che “la Fiat Uno, con molta probabilità viaggiava lungo il margine destro della carreggiata”.
A ben vedere, infatti, quella che nei primi rilievi dei Carabinieri di Francavil Fontana era descritta come “probabilità” che la vittima viaggiasse lungo il margine destro della carreggiata è assurta a certezza all’esito della consulenza dell’ing. COGNOME che ha individuto il punto d’urto, all’interno della corsia di marcia ordinari di entrambi í veicoli allorchè il COGNOME, avvedutosi all’ultimo istante del presenza della Fiat Panda condotta dal COGNOME, tentava di sorpassarlo.
La Corte di appello, inoltre, ponendo a confronto le consulenze ha risposto ai quesiti critici mossi rilevando come la «deformazione dell’auto della vittima conduce ad un violentissimo urto da tergo pressoché perpendicolare e interamente spostato su lato posteriore sinistro proprio perché il COGNOME ha tentato all’ultimo minuto di evitarla non riuscendovi a causa della enorme differenza di velocità». Inoltre, i giudici di secondo grado hanno confutato l’argomento speso dalla difesa secondo cui l’urto sarebbe avvenuto su una curva sinistrorsa poiché è documentato che in quel stratto la sede viaria è rettilinea con un innesto laterale parecchio distante e precedente lo stesso punto di impatto.
Il terzo motivo con il quale si lamenta la manifesta illogicità della sentenza è del tutto generico e piuttosto che attaccare punti delle sentenze conformi, che rispondono senz’altro al requisito della coerenza interna, il ricorrente si limita richiamare giurisprudenza di questa Corte che attengono alla contraddittorietà e alla illogicità della motivazione.
Al contrario le sentenze di merito, che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595) – hanno fornito una motivata ricostruzione della dinamica del sinistro e la Corte di appello ha già vagliato e motivatamente respinto le censure che sono state reiterate nei motivi di ricorso lamentando genericamente una presunta carenza o illogicità della motivazione senza alcun confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procesuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 dicembre 2024
Il Pre ente