Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35716 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35716 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero,-
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari il 17 aprile 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Bari il 15 novembre 2020, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei reati di omicidio stradale e di lesioni stradali, unificati tra loro ai sensi dell’art. 589-bis, comma 8, cod. pen., e, con l’aggravante di avere guidato in stato di ebbrezza alcoolica, applicata la diminuente di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., non essendo gli eventi (morte e lesioni) esclusiva responsabilità dell’imputato, con la diminuzione per il rito, lo ha condannato alle pene, principale ed accessoria, di giustizia.
I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti concordemente dai giudici di merito.
2.1. La mattina del 19 febbraio 2019, alle ore 08.25 circa, la vettura Fiat Punto condotta da NOME COGNOME e con a bordo NOME COGNOME, trasportato sul sedile anteriore destro, e NOME COGNOME ed NOME COGNOME, trasportati sul sedile posteriore, rispettivamente a sinistra e a destra, affrontando alla velocità di circa 129 chilometri orari una ampia curva destrorsa lungo una strada statale extraurbana ove vigeva il limite di 90 km/h, è andata ad urtare, prima, il muretto spartitraffico in cemento a sinistra, poi il guard-rail a destra e quindi di nuovo il muretto a sinistra, per poi procedere oltre ed infine fermarsi con il muso dell’auto in senso contrario al senso di marcia.
Durante l’incidente, NOME COGNOME è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e ha riportato gravi lesioni che lo hanno condotto a morte il giorno seguente; NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno riportato lesioni.
E’ emerso dagli atti di indagine, utilizzabili in ragione del rito prescelto, integrati da una perizia disposta dal Tribunale: che in quel momento il fondo stradale era in discrete condizioni, senza anomalie e asciutto; che la visibilità era ottima, il cielo sereno ed il traffico regolare; che nessuno degli occupanti il veicolo indossava la cintura di sicurezza; che il conducente era in stato di ebbrezza alcoolica; che la gomma posteriore sinistra dell’auto era diversa dalla gemella e in pessime condizioni.
2.2. Si è ritenuto da parte dei decidenti avere l’imputato violato gli artt. 140, 141 e 142 (quanto alla velocità), 186 (guida sotto l’effetto dell’alcool), 79 (efficienza dei veicoli, anche riguardo alle gomme) e 172 (uso delle cinture di sicurezza) del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia vizio di motivazione.
3.1. Con il primo motivo lamenta difetto di motivazione rispetto all’affermazione di penale responsabilità, sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo, in relazione agli argomenti svolti con il primo dei motivi di appello.
Si contesta la ricostruzione svolta dai giudici di merito, che sarebbe illogica e contraddittoria anche avuto riguardo alle risultanze della perizia, cui la sentenza aderisce ma non in toto. Infatti, lo scoppio dello pneumatico sinistro non sarebbe addebitabile al conducente ma alla trascuratezza del proprietario dell’auto e la sentenza non chiarisce se sia stata la velocità a provocare lo scoppio della gomma; non sarebbe esigibile da parte chi si mette alla guida del veicolo altrui il controllo sullo stato di usura delle gomme; in ogni caso, nessuno – e nemmeno la vittima – era assicurato con la cintura di sicurezza.
3.2. Con l’ulteriore motivo censura vizio di motivazione rispetto ai temi del riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 2, cod. pen. (avere guidato in stato di ebrezza alcoolica) e dell’applicazione della revoca della patente di guida.
Si richiamano il secondo ed il terzo motivo di appello, cui la decisione impugnata non avrebbe fornito adeguata risposta.
In particolare, sarebbe inattendibile l’esito dell’accertamento circa il tasso alcolemico a causa del tipo di metodo (quello enzimatico) utilizzato.
In conseguenza, mancando la prova dello stato di ebrezza, sarebbe illegittima la revoca della patente di guida, effetto obbligatorio della condanna ai sensi dell’art. 222, comma 2, del codice della strada.
3.3. Il terzo motivo ha ad oggetto la quantificazione della pena applicata all’imputato, pena che si stima eccessivamente severa, con motivazione che non terrebbe conto del contenuto del quarto motivo di appello e, in particolare, della incensuratezza dell’imputato, della sua condotta processuale e di quella successiva al fatto; inoltre, avere riconosciuto l’effetto concausativo del mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dei trasportati non può non avere avuto effetti sulla quantità della sanzione.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione nella ·requisitoria scritta dell’8 maggio 2024 ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il 23 maggio 2024 il Difensore del ricorrente ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per i seguenti motivi.
Tutti i motivi (il primo: sull’an della responsabilità; il secondo: sull’aggravante dell’avere guidato in stato di ebbrezza e, conseguentemente, sulla revoca della patente come effetto della riconosciuta aggravante; il terzo: sul trattamento sanzionatorio) sono la mera riproposizione degli stessi motivi già svolti con l’atto di appello. Rispetto alla risposta a ciascuno di essi fornita dalla Corte di appello, peraltro con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, il ricorrente si limita a manifestare il proprio dissenso soggettivo.
Peraltro, l’impugnazione lamenta soltanto vizio di motivazione a fronte di Kx.2. doppia conforme, senza nemmeno denunciare il travisamento 4( ;ilzp rispetto al – pacifico – orientamento secondo cui «Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (tra le numerose, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M, Rv. 283777).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/05/2024.