Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9535 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del delitto di cui all’art. 589-bis cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione degli artt. 125, comma 3, 533, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all’art. 589-bis cod. pen.; assenza di autonoma valutazione. 2. Violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 3, 533, 546, comma 1, lett. e)cod. proc. pen. con riferimento all’art. 589-bis cod. peri.; illogicità e irrazionalità d motivazione. 3. Violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 3, 530, comma 2, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all’art. 58 . 9-bis cod. pen.
Letta la memoria depositata per via telematica, con cui la difesa, dopo avere ripercorso e precisato le ragioni di doglianza, insta affinché il ricorso sia rimesso alla Sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con gli orientamento consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in cui la difesa lamenta la ricorrenza del vizio della motivazione apparente e la mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice di appello, non trova riscontro nella lettura della sentenza, avendo la Corte di appello dato conto in modo puntuale dei rilievi difensivi, provveduto ad effettuare accertamenti ulteriori sui fatti mediante conferimento di apposita perizia ed inferendo dalle risultanze processuali e peritali conclusioni coerenti e logiche, non suscettibili, in quanto tali, di essere censurate in questa sede.
In particolare:
Il primo motivo di ricorso riproduce le doglianze che erano state dedotte in appello, riguardanti l’omessa, inadeguata valutazione dell’intero materiale probatorio e delle risultanze delle consulenze acquisite in atti da parte del giudice di primo grado. Secondo la difesa tali vizi si riproporrebbero anche in relazione alla motivazione resa dalla Corte di appello. I rilievi risultano manifestamente infondati: la Corte territoriale, in accoglimento della richiesta della difesa, dopo avere provveduto a rinnovare l’istruttoria dibattimentale affidando nuovo incarico di perizia, sulla base degli esiti di questa, ha ribadito la ricostruzione operata dal primo giudice, confermando i profili di responsabilità individuati a carico del ricorrente (violazione degli artt. 143 e 146 cod. strada, per avere l’imputato travolto il motociclo condotto dalla persona offesa non rispettando l’obbligo di mantenere strettamente la destra ed invadendo l’opposta corsia di marcia). Le censure difensive, a fronte del ragionamento illustrato in sentenza, privo di evidenti aporie logiche, si rivelano del tutto generiche. Deve all’uopo rilevarsi come in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice di preferire, tra diverse tesi prospettat dal perito e dai consulenti delle parti, quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, come avvenuto nel caso in esame, delle ragioni di tale scelta (Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Rv. NUMERO_CARTA).
2. Il secondo motivo di ricorso, nel quale si contestano gli esiti della perizia e la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di merito è inammissibile.
I rilievi riguardanti l’asserito travisamento del materiale probatorio e del contenuto delle dichiarazioni testimoniali si traducono nella prospettazione di
un’alternativa ricostruzione dei fatti, il cui sindacato sfugge al controllo legittimità al cospetto di una motivazione logica e coerente;
Deve rammentarsi come, in tema di giudizio di cassazione, siano precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento dell decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati da giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Deve aggiungersi come, in tema di prova scientifica, la Cassazione non sia tenuta a stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità de informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudic di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti dell’elaborato peritale, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. Nel caso in esame i giudici di merito hanno logicamente coniugato le risultanze peritali con gli accertamenti in fatto, fornendo una ricostruzione della vicenda non censurabile in questa sede.
Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che l’asserito malgoverno dell’art. 530, comma 2, cod. pen. non trova conforto nelle argomentazioni illustrate nella sentenza impugnata, dove l’affermazione di penale responsabilità è sorretta da un puntuale vaglio delle emergenze probatorie.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore