Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3543 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3543 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VARESE il 28/06/1968
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino, che – giudicando in sede di rinvio dopo l’annullamento della decisione che, in riforma della sentenza di primo grado, lo aveva assolto dal reato di omicidio stradale di COGNOME NOME NOME – ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia, emessa in data 30/11/2021, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Torino;
rilevato che la difesa censura in particolare la conferma del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen, nonché l’entità della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
ritenuto che le censure relative al trattamento sanzionatorio siano manifestamente infondate, in quanto la pur sintetica motivazione in ordine alla conferma cislle statuizioni in tema di pena principale ed accessoria – imperniata sul grado elevato della colpa (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) – deve ritenersi immune da censure deducibili in questa sede, avuto riguardo alla prossimità al minimo della pena principale ed dcontenimento di quella accessoria entro il medio edittale;
ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, assumendo rilievo assorbente il fatto che, in sede rescindente, era stata esclusa la possibilità di attribuire la rilevanza auspicata dalla difesa – in un’ott ricostruttiva volta ad evidenziare una condotta repentina e imprevedibile della persona offesa – al rinvenimento delle ciabatte a bordo strada (cfr. il brano della sentenza della Quarta Sezione riportato a pag. 2 del provvedimento impugnato);
ritenuto che tale statuizione renda rende inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare, anche nel giudizio di rinvio, la mancata applicazione dell’attenuante, attraverso una reiterata valorizzazione dell’elemento fattuale ritenuto inidoneo dalla sentenza rescindente;
ritenuto che le considerazioni fin qui esposte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di una somma in favore della Cassa delle Ammende che appare equo quantificare in Euro tremila, tenuto conto della causa di inammissibilità
I
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 novembre 2024