Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5431 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5431 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AREZZO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1.11 Tribunale di Arezzo, con sentenza assunta in data 24 giugno 2025, su richiesta dell’imputato, cui ha prestato consenso l’ufficio del pubblico ministero, ha applicato a COGNOME NOME la pena di anni due di reclusione in relazione al reato di omicidio stradale di cui all’art.589 bis, commi 1 e 4 cod. pen. e ha disposto nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni.
2.Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge la Procura Generale presso la Corte di appello di Firenze la quale denuncia ipotesi di violazione di legge con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria assumendo che nella specie, ai sensi dell’art.222 comma 2, del Codice della strada, avrebbe dovuto essere disposta la revoca della patente di guida, ricorrendo una delle circostanze aggravanti dell’omicidio stradale in relazione alle quali era residuato l’automatismo sanzionatorio previsto dalla suddetta disposizione normativa (art.589bis, commi uno e due cod. pen.).
3. Il Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Invero con la sentenza emessa ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, n. 45687 del 20/11/2008, PG in proc. Cuomo, Rv.241611; n.57202 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271688 – 01). Il giudice pertanto è tenuto a provvedere anche di ufficio sull’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito, trattandosi di tema estraneo all’accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall’art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.U, n.21369 del 26/09/2019, COGNOME Rv.279349; sez.5, n.49477 del 13/11/2019, NOME, Rv.277552).
2.11 ricorso risulta peraltro infondato in quanto l’automatismo sanzionatorio, originariamente previsto dall’art.222 comma 2 C.d.S. per tutte le ipotesi di omicidio e di lesioni stradali, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con sentenza n.88/2019 è ancora in vigore esclusivamente in relazione alle ipotesi aggravate dell’omicidio stradale di cui al secondo e al terzo comma dell’art.589 bis cod. pen. e pertanto in relazione alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica con una soglia superiore a 1,5 g/I, ovvero in stato di alterazione a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti (comma 2), e per la ipotesi di guida in stato di ebbrezza con il superamento della soglia di 0,80 gr/I limitatamente ai conducenti di autoarticolati ovvero addetti al trasporto di cose e persone di cui all’art.186bis lett.b), c) e d) C.d.S. (comma terzo).
Nella specie non ricorre alcuna di dette ipotesi innanzi indicate in quanto, come emerge dal capo di imputazione e dal testo dell’impugnata sentenza, al ricorrente veniva contestata la ipotesi aggravata di cui all’art.589 bis, comma 4 cod. pen. e cioè la guida in stato di ebbrezza con valore superiore alla soglia di 0,80 g/I, ma in assenza delle condizioni previste dal comma terzo (e cioè la guida di autoarticolati ovvero il trasporto professionale di cose e persone), di talchè si è in presenza di condotta illecita sottratta all’automatismo sanzionatorio della revoca della patente di guida, di cui all’art.222 comma 2, C.d.S. La presente ipotesi rientra al contrario nella previsione del dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, che rimette la scelta della misura da applicare alla discrezionalità del giudice di merito che, nella specie la ha esercitata in termini congrui, che comunque non hanno formato oggetto di denuncia di vizi di legittimità da parte dell’ufficio del PM.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025