Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10471 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; concluswchiedendoi
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per l’inammissibilita del ricorso.
udito il difensore
Per il ricorrente COGNOME NOME è presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di PRATO il quale, dopo aver esposto i motivi di doglianza, conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna, res in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Pistoia per il reato di cui all’ar bis, comma 4, cod. pen. L’imputato, alla guida della propria autovettura in stat di alterazione psicofisica, urtava da tergo la bicicletta, dotata di disposi illuminazione posteriore attivo e funzionante, condotta da NOME COGNOME, ch percorreva la stessa via nel medesimo senso di marcia. In conseguenza dell’impatto il COGNOME riportava lesioni gravissime che ne determinavano il decess
2. Il ricorso consta di due motivi:
2.1. GLYPH Con il primo, si deducono violazione di legge (artt. 132 e 133 cod. pen.), nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione i relazione alla ritenuta gravità della condotta, tale da escluderé -riconoscinnento delle circostanze attenuanti generiche. La gravità della condotta, infatti, è ancorata ad elementi che rappresentano aspetti costitutivi della fattispecie, per il fatto è stato ritenuto grave solo in quanto avvenuto;
2.2. GLYPH Con il secondo, si lamentano violazione degli artt. 589-bis, comma 4, cod. pen. e 122 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché illogicità contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta gravità della condo tale da comportare la sanzione amministrativa accessoria della revoca dell patente di guida, in luogo della sospensione. Così come avvenuto per il dinieg delle attenuanti generiche, la Corte territoriale non ha valorizzato dati ulte rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, non avendo t conto dei numerosi elementi, nel ricorso richiamati, che avrebbero ben giustifica la sospensione della patente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente, anche i considerazione del fatto che, alla base del mancato riconoscimento dell circostanze attenuanti generiche e della disposta revoca della patente di guida la medesima valutazione di gravità della condotta dell’imputato, operata da Giudici di merito, per le ragioni analiticamente illustrate nella sentenza impugna
Giova, in primo luogo, ricordare che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzioNOMErio, naturalmente rimess alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frut arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che no si rinviene nel caso di specie. Invero, la Corte di appello ha, in primo lu valorizzato, in senso negativo, la gravità della condotta, evidenziando come stato di non trascurabile ebbrezza alcolica in cui versava l’imputato gli ab impedito di attuare manovre di emergenza; condotta, sostiene la Corte territoriale altamente imprudente che ha posto altresì in pericolo l’incolumità dei tre amici c il COGNOME trasportava per un tragitto non breve. Ha poi osservato che la veloc dell’auto condotta dall’imputato non era adeguata, non solo rispetto al suo sta ma anche alle condizioni dei luoghi, atteso che l’orario notturno avrebbe impost una maggiore cautela. Si tratta di considerazioni in ragione delle quali la Cort merito ha altresì disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca del patente di guida. In sostanza, il Giudice di appello, pur dando atto di av positivamente apprezzato gli elementi rappresentati dalla difesa (giovane età incensuratezza, nonché avvio di una attività lavorativa), non li ha reputati tal scalfire l’anzidetto giudizio di gravità e di elevata imprudenza della condot stimato ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al sostituzione della revoca della patente conia sospensione della stessa.
L’onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei princ informatori indicati dal giudice di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente