Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41199 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41199 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
TASSONE con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa, in data 16 settembre 2022, dal GUP del Tribunale di Roma con la quale NOME COGNOME è stato condanNOME alla pena di anni due di reclusione e alla sospensione della patente di guida per la durata di anni due per il reato di cui all’art. 589 bis, commi 1 e 5 n. 3) in relazione al comma 4 cod. pen. per avere, alla guida del motoveicolo Honda, con la propria condotta di guida, in violazione degli artt. 141, 148 e 191 D.I.vo 285/92, cagioNOME la morte di un pedone in fase di attraversamento stradale.
1.1 Era stato ascritto all’imputato di avere, mentre a bordo del proprio motoveicolo percorreva la INDIRIZZO del comune di Roma, per colpa consistita nel tenere una velocità inadeguata avuto riguardo alle dimensioni della strada e la prossimità delle strisce pedonali e nel non avere effettuato le manovre necessarie per evitare l’evento, travolto il pedone NOME COGNOME che si trovava in fase si attraversamento stradale scaraventandola ad oltre sei metri dal punto di impatto, cagionandone l’immediato decesso per “politraumatismo cranio encefalico e toracico”.
1.2 La Corte territoriale, quanto alla ricostruzione del sinistro, ha richiamato la documentazione contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero, pienamente utilizzabile ai sensi dell’art. 438 cod. proc. pen., consistente nell’annotazione della Polizia di Roma Capitale, in data 14.5.2020, e dai rilievi fotoplanimetrici, alle s.i.t. raccolte nell’immediatezza dei fatti dai testimoni ocular nella relazione di consulenza medico legale disposta dal Pubblico Ministero. Si è fatto, altresì, richiamo alle dichiarazioni rese dall’imputato secondo il quale mentre percorreva la INDIRIZZO alla velocità di circa 30-35 km/h vedeva sbucare la donna dai cassonetti posti al margine sinistro della strada; di avere a quel punto urlato per almeno due volte “signora, signora”, di avere azioNOME il clacson ripetutamente, di avere, ancora, tentato di aggirare l’ostacolo deviando a sinistra ma di non essere riuscito ad evitare l’impatto.
La Corte ha rigettato il motivo di appello riguardante la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento, ritenendo per un verso irrilevante la circostanza dichiarata dal COGNOME, della velocità contenuta, ritenendo che le condizioni di luogo avrebbero reso necessaria una andatura inferiore rispetto a quella tenuta dall’imputato e, comunque, tale da porlo in condizione di evitare eventuali ostacoli nonché, infine, rilevando che la manovra di emergenza prescelta era sbagliata ma, in ogni caso, tale da non garantirgli di mantenere il controllo del mezzo. La Corte territoriale ha, inoltre, rigettato Corte il motivo di appello con i quale si era sostenuto il concorso di colpa della vittima per la imprevedibilità della
condotta della stessa tenuta, consistita nell’attraversamento improvviso della strada, passando tra due cassonetti dei rifiuti posti a margine della carreggiata.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse dell’imputato articolando due motivi.
2.1. Con il primo si deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al riconoscimento in capo al COGNOME della responsabilità in ordine al decesso di NOME COGNOME. Ad avviso della difesa sarebbe errato l’argomento speso dalla Corte territoriale laddove ipotizza che COGNOME “conservava un margine di manovra che gli avrebbe consentito di arrestare la propria marcia”. Tale conclusione sarebbe in contrasto con le conclusioni cui perviene l’unico consulente tecnico, quello nomiNOME dalla difesa dell’imputato, atteso che la Procura non ha ritenuto necessario procedere ad una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica del sinistro in occasione del quale il pedone riportava le lesioni in conseguenza delle quali decedeva. Mentre il consulente di parte ha concluso nel senso che il pedone non si trovava sulle strisce pedonali, la Corte ha ritenuto di doversi attenere alle dichiarazioni del conducente un’altra autovettura, di tenore contrario e di un passante che, però, non essendo presente al momento dell’urto non è stato in condizione di dire se la donna avesse o meno attraversato sulle strisce.
La Corte terrítoriale non ha risposto a tre quesiti che si ritengono di fondamentale importanza: a) se il sinistro poteva essere evitato dal COGNOME ove piuttosto che urlare e azionare il clacson avesse freNOME bruscamente; b) se la condotta del COGNOME sia o meno censurabile; c) se l’attraversamento della COGNOME poteva o meno essere previsto dal conducente del motoveicolo.
Sul punto rileva la difesa che avuto riguardo alla velocità alla quale viaggiava a bordo del proprio motociclo il COGNOME, pari a 35 km/h, ed essendo necessario uno spazio di frenata pari a 17 metri, l’investimento risultava inevitabile. Avuto riguardo al rispetto del limite di velocità, il centauro ha fatto tutto quanto era nel sue possibilità per evitare qualsiasi evento infausto. La Corte territoriale non ha trattato la questione della avvistabilità da parte del COGNOME, quesito affrontato risolto dalla consulenza tecnica di parte che ha concluso nel senso che la donna prima di impegnare la carreggiata risultava occultata dalla sagoma dei cassonetti dei rifiuti, alti esattamente quanto il pedone.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis comma 7 cod. pen. Il fatto che la vittima sia sbucata all’improvviso dai cassonetti, rappresenta una di quelle ipotesi
in cui l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole e costituisce dunque un concorso di colpa della vittima.
La Procura Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.Il primo motivo non si confronta con l’articolato apparato motivazionale posto alla base della sentenza di condanna e propone una rilettura del materiale probatorio acquisito e pienamente utilizzabile per effetto della scelta del rito abbreviato, passato poi analiticamente in rassegna dalla Corte territoriale e posto a fondamento della decisione.
I giudici di merito non si sono affatto sottratti all’onere motivazionale avendo affermato con argomentazioni congrue e non illogiche che le condizioni della strada, non particolarmente ampia e con autovetture parcheggiate ai margini della sede viaria, caratterizzata ancora dalla presenza delle strisce pedonali stante anche la presenza di numerosi portoni di accesso agli edifici prospicienti, imponevano al COGNOME di tenere una velocità adeguata, sì da potersi mettere in condizione, una volta avvistata la donna in fase di attraversamento, di porre in essere le manovre necessarie per il rallentamento e l’arresto del veicolo.
Sono costanti i principi espressi da questa Corte in ordine agli obblighi imposti all’utente della strada nei confronti dei pedoni e che sono improntati oltre che alle regole di comune e generale prudenza, al principio di cautela che informa la circolazione stradale e che si sostanzia in tre obblighi comportamentali: l’ispezione della strada ove si procede o che si sta per impegnare; di mantenere il costante controllo del mezzo nonché quello di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, sì da non determinare intralcio o pericolo per gli utenti della strada.
Si tratta di obblighi che tendono anche alla prevenzione di eventuali comportamenti irregolari del pedone medesimo, fossero anche imprudenti o in violazione delle norme del codice della strada, quale l’attraversamento al di fuori degli attraversamenti perdonali.
Incombe, infatti, sul conducente l’obbligo di prevedere anche le imprudenze degli altri utenti della strada, mantenendo una condotta di guida, tale da garantirgli sempre il controllo del mezzo, sì da potere arrestare la marcia anche
davanti ad un ostacolo improvviso; il conducente, infatti, andrà esente da colpa solo ove si accerti che la condotta del pedone abbia costituito una causa eccezionale, atipica, non prevista né precedibile che sia da sola sufficiente a produrre l’evento Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, COGNOME, Rv. 255288; Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, COGNOME, Rv. 281929). Tuttavia, non è questo il caso.
Non coglie nel segno l’argomento speso dalla difesa secondo il quale la motivazione sarebbe carente nella parte in cui Corte territoriale non avrebbe offerto risposte in merito alla prevedibilità dell’attraversamento della sede viaria, da parte della donna.
I giudici di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, hanno ricostruito il punto di contatto attraverso i segni lasciati dallo scivolamento della moto, dal luogo di ritrovamento della scarpa calzata dalla donna che, dai rilievi eseguiti, attestano che l’impatto tra il motoveicolo e il pedone si è verificato allorquando la donna si trovava già a metà della carreggiata. Né è controverso che l’impatto si sia verificato tra la parte anteriore della moto e il corpo della donna che è stata sbalzata poi a sei metri di distanza dalle strisce pedonali.
Nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ipotizzato per avere ritenuto che l’urto sia avvenuto ad attraversamento già abbondantemente iniziato. Quanto detto è stato ritenuto argomento idoneo ad escludere la circostanza che la donna sia uscita all’improvviso passando “tra” i “secchioni della spazzatura” circostanza questa che, come si legge’ nella sentenza di primo grado, neppure l’imputato ha sostenuto nel corso del suo interrogatorio.
Se così è, non può certo parlarsi di avvistabilità del pedone né è possibile escludere la prevedibilità o evitabilità dell’evento atteso che, in una strada come quella in cui è avvenuto il sinistro, la presenza dei pedoni era tutt’altro che imprevedibile, come diffusamente spiegato dai giudici di merito nelle sentenze di merito.
D’altra parte è stato evidenziato con motivazione logica che, al di là del fatto che si trattava di una strada con caratteristiche tali che la presenza di pedoni era tutt’altro che imprevedibile, la donna, in fase di attraversamento già iniziato, era stata avvistata dal COGNOME il quale, come dallo stesso riferito, vedendola aveva il tempo di urlare per due volte “signora, signora” e di usare “più volte” il clacson senza, tuttavia, neppure provare a frenare come dimostra la mancanza di segni. Hanno, dunque, concluso i giudici di merito con il dire che la scelta della manovra effettuata era del tutto inadeguata dato che si sostanziava “nell’allargarsi” alla propria sinistra, proprio nella direzione percorsa dalla donna, quasi sfiorando le
auto parcheggiate, per poi colpire la donna facendola cadere a terra e cadendo lui stesso con la moto.
Risulta evidente dunque, come sia mal posto il problema della evitabilità con riferimento alla velocità che deve essere rapportata a quella che il motociclista avrebbe dovuto tenere e non a quella che ha tenuto, inadeguata rispetto alle caratteristiche della strada per come ampiamente argomentato dai giudici del merito.
5.. Non coglie poi nel segno l’argomento speso dalla difesa secondo il quale la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle conclusioni dell’unico consulente tecnico, quello di parte, in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro e si sarebbe trattenuto solo sulle dichiarazioni rese da un testimone, trascurando le altre.
In proposito va detto che le due sentenze di merito, trattandosi di “doppia conforme” si integrano e si fondono e devono essere lette come un tutt’uno motivazionale. Il primo giudice si è diffuso nella disamina dei testi escussi, evidenziando le criticità emerse nelle loro deposizioni avuto riguardo agli evidenti contrasti tra le versioni offerte nella immediatezza e quelle successivamente rese, al punto da disporre la trasmissione degli atti all’Ufficio di Procura.
Il primo giudice, superando le obiezioni mosse nella consulenza, con argomenti ripresi dalla Corte territoriale ha, altresì, evidenziato alle pagine 8 e 9 della sentenza, le criticità emerse proprio nell’elaborato del consulente dell’imputato, in un raffronto obiettivo con i rilievi della Polizia di Roma Capital quanto alla posizione del corpo, al luogo di ritrovamento della scarpa, ai segni lasciati dalla moto in caduta oltre che alle stesse dichiarazioni rese dall’imputato nonché alle lesioni riscontrate sul corpo della donna in sede di esame autoptico, compatibili con la ricostruzione operata. Il tutto offrendo logiche spiegazioni in ordine alla dinamica del sinistro.
Reitera la difesa, sotto forma di vizio di motivazione e violazione di legge, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis comma 7 cod. pen. ma lo fa con argomenti che riprendono la alternativa ricostruzione del sinistro di cui al primo motivo di talché la inammissibilità d questo, priva di fondamento la prospettazione del ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 9 luglio 2024
Il Con gÌ r estensore
COGNOME Il Pr i ente
NOME COGNOME
ena COGNOME Salvatoel6overe