Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51582 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51582 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
TASSONE; nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la pronuncia di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado (consistente nella ritenuta sussistenza delle circostanze attenuanti generiche), ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per aver cagionato, con unica condotta, per colpa generica, oltre che con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (segnatamente l’art. 140 cod. strada), l’omicidio stradale di NOME COGNOME e lesioni personali in offesa di NOME COGNOME (di cui all’art 589-bis cod. pen).
Si è trattato, per quanto accertato dai giudici di merito, di eventi causati durante una sfilata dimostrativa pre-gara su un tratto stradale urbano già chiuso al traffico, in vista della futura gara sportiva organizzata, quest’ultima, dall’A (denominata «RAGIONE_SOCIALE»). Nel detto contesto, l’imputato (a velocità di circa 70 km/h) perde il controllo della vettur investendo il direttore di gara NOME COGNOME, presente ai margini della carreggiata con il compito di moderare la velocità dei veicoli, deceduto a causa delle lesioni riportate, nonché la commissaria NOME COGNOME, provocandole lesioni personali.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione sostanzialmente fondato su cinque motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo / si deduce il difetto assoluto di motivazione, per l’apoditticità del relativo apparato argonnentativo in quanto di mero stile, non percependosi l’iter logico-giuridico che avrebbe condotto tanto il giudice di primo ! E grado quanto la Corte territoriale a ritenere violate fl – t.{ norme sulla circolazione stradale, nonostante si fosse trattato, a dire del ricorrente, di competizione sportiva in quanto evento verificatosi su strada già chiusa al traffico e al pubblico, con conseguente erronea sussunzione della concreta fattispecie nell’astratta previsione di cui all’art. 589-bis cod. pen. in luogo di quel contemplata dall’art. 589 del medesimo codice.
2.2. Difetto assoluto di motivazione, sostanzialmente negli stessi termini di cui innanzi, ovvero omessa motivazione, vi sarebbe altresì, per come dedotto con il terzo motivo (indicato con la numerazione «2B»), in ordine alla sussistenza prospettata dalla difesa, sin dal primo grado, dell’attenuante di cui all’art. 589bis, settimo comma, in considerazione della condotta colposa di NOME COGNOME in quanto presente non sul marciapiede ma al limite della carreggiata.
2.3. Difetterebbe in termini assoluti la motivazione, per il quinto motivo (indicato con la numerazione «3»), anche laddove, pur intervenendo, a differenza della sentenza di primo grado, dopo la sentenza della Consulta n. 88 del 2019, la sentenza d’appello, nonostante specifica deduzione con l’appello, avrebbe automaticamente applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo della sospensione della stessa, senza che si percepisca l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione. Per il ricorrente, Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la gravità della condotta, in considerazione di tutti gli elementi del fatto. Non sarebbe comunque sufficiente, come invece avrebbe ritenuto il giudice di nnerto, «un semplice riferimento alla gravità della condotta, specie in considerazione della incensuratezza dell’imputato, del contesto in cui si è verificato il fatto, del comportament successivo, della condotta quantomeno imprudente del danneggiato e di tutte le altre circostanze indicate nell’atto d’appello».
2.4. Con i motivi secondo e quarto (indicati, rispettivamente, con le numerazioni «2A» e «2C»)/si deducono violazioni di legge per aver i giudici di merito ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 589, comma quarto, cod. pen., peraltro non contestata formalmente ma ritenuta contestata in fatto dal giudice di primo grado, nonostante la natura di fattispecie autonoma dell’omicidio stradale (previsto dall’art. 589-bis, cod. pen.), e, comunque, per non averla bilanciata con le ritenute attenuanti generiche, così sostanzialmente applicando il divieto di cui all’art. 590-quater cod. pen. a fattispecie in esso non contemplata.
Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, complessivamente considerato, deve essere rigettato,
I motivi primo, terzo e quinto sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni e dei comuni profili d’inammissibilità per il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, venendo così meno, in radice, l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).
2.1. Quanto alla prima doglianza, differentemente dalle deduzioni del ricorrente, la Corte territoriale, con motivazione non omessa e sorretta da iter logico-giuridico percepibile, coerente e non manifestamente illogico, dopo averlo sintetizzato, ha rigettato lo specifico motivo d’appello con apparato argomentativo sostanzialmente non sindacato dal ricorrente, che non ha con esso confrontato il suo dire. Il giudice d’appello, difatti, ha chiarito che la mer chiusura al traffico della strada urbana non ha escluso, nel caso concreto, l’obbligo dei conducenti dei veicoli di rispettare le norma del codice della strada, versandosi non in ipotesi di gara ma di una fase precedente, consistente in una E GLYPH ,, sfilata dimostrativa, cui, peraltro, era stata Ltp~ la partecipazione di soggett terzi rispetto ai futuri gareggianti.
2.2. Parimenti dicasi quanto ai motivi terzo e quarto.
2.2.1. La Corte territoriale, con motivazione sorretta da iter logico-giuridico percepibile, coerente e non manifestamente illogico, sostanzialmente non sindacato dal ricorrente che con esso non confronta il suo dire, ha rigettato lo specifico motivo d’appello inerente alla ritenuta lOsussistenza dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., escludendo qualsivoglia profilo di colpa in capo a NOME COGNOME (deceduto a causa dell’investimento da parte dell’imputato), in quanto correttamente posizionatosi sul limitare della carreggiata proprio al fine (e con il compito) di moderare la velocità tenuta dai partecipanti alla sfilata dimostrativa.
2.2.2. Dal penultimo capoverso della sentenza emerge poi la motivazione del giudice d’appello circa le ragioni sottese alla disposta revoca della patente di guida, in luogo della mera sospensione (pur applicabile in ragione dell’intervento di Corte cost. n. 88 del 2019). Risulta, in particolare, la sottesa considerazione della gravità del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare (ex art. 218 cod. strada), valutata alla luce della gravità della condotta e delle relative modalità dalla stessa Corte territoriale ricostruite, caratterizzate cioè dall perdita di controllo della vettura, condotta a velocità superiore ai limiti oltre c eccessiva rispetto alla partecipazione a una mera sfilata dimostrativa su strada urbana (circa il rilievo, ai fini della sanzione amministrativa accessoria i oggetto, dei parametri di cui all’art. 218 cod. strada, in luogo di quelli previs dall’art. 133 cod. pen. per la commisurazione giudiziale della pena, invece invocati dal ricorrente, si veda, ex plurimis: Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, COGNOME).
I motivi secondo e quarto censurano la sentenza per aver i giudici di merito ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 589, comma quarto, cod. pen., peraltro non contestata formalmente ma ritenuta contestata in
fatto dal giudice di primo grado, nonostante la natura di fattispecie autonoma dell’omicidio stradale (previsto dall’art. 589-bis, cod. pen.), e, comunque, per non averla bilanciata con le ritenute attenuanti generiche, così sostanzialmente applicando il divieto di cui all’art. 590-quater cod. pen. a fattispecie in esso non contemplata.
3.1. Le doglianze sono infondate.
3.2. Il primo giudice, come emerge dalla lettura di pag. 11 della relativa sentenza, fa erroneo riferimento all’art. 589, comma quarto, c.p. e non all’art. 589-bis, comma ottavo, cod. pen., anche se, successivamente (qualche rigo dopo) fa correttamente riferimento all’art. 589-bis cod. pen., pur errando nell’indicazione numerica del comma (riportato come quarto e non ottavo). Nonostante ciò, si chiarisce che, in fatto, nell’imputazione si contesta l’aver cagionato non solo la morte di NOME COGNOME ma anche, con la medesima condotta colposa, le lesioni personali in offesa di NOME COGNOME, anch’esse, all’esito del giudizio, ritenute accertate come riconducibili causalmente alla stessa condotta colposa dell’imputato. Ne è correttamente conseguito, sin dal primo grado, l’aumento di pena nei limiti di quanto previsto dall’art. 589-bis, comma ottavo, cod. pen., ancorché erroneamente ricollegato alla sussistenza di una circostanza aggravante in luogo della descritta ipotesi di concorso formale di più reati.
3.3. La Corte territoriale ha confermato la responsabilità dell’imputato nei termini accertati all’esito del primo grado, pur ritenendo sussistenti le circostanze attenuanti generiche, facendo corretto riferimento al disposto di cui all’art. 589-bis cod. pen. ma errando nell’indicazione numerica del comma quarto in luogo del comma ottavo. Conseguentemente è stata aumentata la pena base (determinata in anni tre e mesi sei di reclusione) ad anni quattro di reclusione, procedendo il giudice d’appello, in seguito, alla riduzione per le circostanze attenuanti generiche e, infine, alla riduzione per il rito.
3.4. Orbene, da quanto innanzi evidenziato GLYPH che si è trattato di contestazione, e successivo accertamento in primo grado poi confermato in appello, di una ipotesi di concorso formale di cui all’art. 589-bis, comma ottavo, cod. pen., per aver l’imputato cagionato con la condotta colposa tanto la morte di una persona quanto le lesioni personali di altro soggetto, nonostante gli svariati errori nell’indicazione numerica dell’articolo e del comma rilevanti nella specie, commessi dai giudici di merito e, invero, dallo stesso ricorrente (il quale, nella formulazione del motivo «2B», fa riferimento all’art. 589 cod. pen. e non all’artt. 589-bis dello stesso codice, salvo poi correggersi solo in sede di conclusioni scritte).
3.5. Non trattandosi di circostanza aggravante ma di concorso formale, non è altresì pertinente il dedotto mancato bilanciamento tra circostanze eterogenee, di cui all’art. 69 cod. pen. (in merito alla sussunzione della fattispecie di c all’art. 589-bis, comma ottavo, cod. pen., in una ipotesi di concorso formale e non di circostanza aggravante, si vedano, ancorché circa l’art. 589 cod. pen., Sez. 4, n. 10048 del 16/07/1993, Rv. 195698; Sez. 4, n. 1509 del 15/12/1989, dep. 1990, Mangili, Rv. 183208).
3.6. La Corte, invece, ha errato nell’aver prima operato l’aumento ai sensi dell’art. 589-bis cod. pen. (in ragione dell’accertato concorso formale) e poi ridotto la pena per le circostanze attenuanti generiche. Operazione di calcolo, quella appena descritta, errata ma sostanzialmente rivelatasi nella specie favorevole per l’imputato oltre che non dedotta dal ricorrente e non integrante pena illegale, in quanto irrogata nei rispetto dei limiti edittali (per la distinz tra pena illegittima e pena illegale si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 47182 del 31/3/2022, COGNOME, Rv. 283818, e Sez. U, 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886).
In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 novembre 2023
Il Presidente