Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2022 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2022 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVOLA il 12/01/1971
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME il quale si riporta alle conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
E’ presente l’avv. NOME COGNOME del Foro di Roma, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen., per delega scritta dell’avv. NOME COGNOME del Foro di ROMA in difesa di NOME COGNOME la quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catania, in data 28 giugno 2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa il 19 aprile 2021, con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 589, comma 3 n. 1, 337, 582 cod. pen, art. 189 C.d.s. e art. 4 L. 110/75, previa esclusione della contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato i anni cinque di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 589 comma 3 n. 1 337, 61 n. 1 , 582. 585, 61 n. 2 cod. pen. nonché degli artt. 189 C.d.s. e 4 L. n. 110/1975.
Sulla scorta dei rilievi eseguiti dalla Polizia municipale, degli esiti della peri disposta dal giudice, della relazione medico legale eseguita su incarico del Pubblico Ministero oltre che delle deposizioni testimoniali, prima il Tribunale e poi la Corte d appello hanno ricostruito i fatti nel modo che segue. Tiralongo – che era stato notato procedere a velocità sostenuta, sgommando ed effettuando manovre pericolose – giunto in corrispondenza di una intersezione, collideva da destra con la bicicletta condotta dalla persona offesa. In conseguenza dell’impatto il ciclista, dapprima finiva sul cofano della Panda condotta dall’imputato fino a raggiungere il parabrezza anteriore che subiva lo sfondamento, di seguito veniva proiettato in avanti, ricadendo ad una distanza di circa 20 metri dal punto di impatto. Tutto ciò in condizioni di traffico regolare, di buona visibilità (calcolata a circa 100 metri, d le caratteristiche della strada percorsa), in pieno giorno e su un fondo stradale regolare. Il ciclista, in seguito all’impatto, rovinava al suolo riportando lesioni conseguenza delle quali decedeva.
Il COGNOME, che secondo la prospettazione accusatoria recepita in sentenza si presentava in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol, all’arrivo degli agenti della Polizia municipale opponeva resistenza armandosi di un pezzo di legno che custodiva all’interno dell’autovettura con il quale riusciva a colpire tre agent cagionando loro lesioni personali.
La Corte territoriale, recependo la ricostruzione operata dal Tribunale, respingeva le censure mosse dal Tiralongo che afferivano alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’espletamento di una nuova perizia, contestando tanto la velocità calcolata dal perito quanto la sussistenza del nesso causale tra la sua condotta di guida e l’evento susseguente sul presupposto della mancata precedenza da parte del ciclista, oltre che la prova dello stato di ebbrezza.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse di NOME COGNOME affidandolo a due motivi.
2.1 Con il primo si deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e
vizio di motivazione poiché, ad avviso della difesa, la sentenza della Corte territoriale richiama la sentenza emessa dal Tribunale che non rispetta gli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. ed è, tra l’altro, caratterizzata da un evidente travisamento della prova. Vi sarebbero, infatti, delle ipotesi alternative e antagoniste, equiparabi rispetto a quella accolta dalla Corte territoriale sì da non consentire il superamento del limite del ragionevole dubbio. Si afferma, in particolare, che la condotta tenuta dall’imputato sarebbe semplicemente l’occasione dell’evento e, in quanto tale, penalmente irrilevante. Quanto al reato di resistenza e lesioni, la difesa ritiene che, nel caso in esame, sussista la scriminante della legittima difesa putativa, erroneamente supposta dal ricorrente che farebbe venir meno il dolo.
2.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. sotto il profilo della contraddittorietà e del travisamento della prova Secondo la difesa la motivazione non è convincente sotto il profilo della sussistenza dello stato di ebbrezza essendo stato travisato l’esito delle analisi eseguite successivamente al sinistro e ricavato dal tasso dei metaboliti urinari. La sentenza, sulla scorta della rilevata traccia di alcol nelle urine, ha ritenuto che l’imputato momento del sinistro, fosse in stato di ebbrezza alcolica, il che non è sufficiente. Quanto alla ricostruzione del sinistro la difesa contesta l’impiego del criterio dell deformazione dei veicoli che, nel caso in esame, non poteva essere utilizzato trattandosi di un’autovettura e di una bicicletta.
Si contesta ancora la sussistenza del nesso causale tra la condotta di guida e il sinistro che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, sarebbe addebitabile all’imprudenza del ciclista deceduto che avrebbe omesso di dare la precedenza al Tiralongo. Si tratterebbe di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, ai sensi dell’art. 41, co. 2 cod. pen., come tale idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta riferibile al Tiralongo e il sinistro.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) e lett e) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo in relazione ai restanti reati contestati. Dopo l’incidente il Tiralongo, che non aveva percepito la qualità degli operanti, ha supposto erroneamente di essere vittima di una ingiusta aggressione anche perché non si riteneva responsabile del sinistro. Si verserebbe, dunque, al più, in ipotesi di eccesso di legittima difesa rilevante sotto il profilo della colpa.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del Tiralongo, avv. NOME COGNOME ha depositato memoria con la quale ha chiesto respingersi le conclusioni della Procura generale e
insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
All’udienza, svoltasi in forma orale, il P.G. si è riportato alle conclusio già depositate; la difesa ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso oltre c nella memoria ex art. 611 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti.
Quanto al primo motivo, al netto dei richiami giurisprudenziali, la difesa non prova neppure a ricostruire nel dettaglio l’ipotesi alternativa antagonista rispetto a quella esplicitata nelle sentenze di merito. Il motivo, dunque, rimane generico oltre che inesplorato poiché non attacca in alcun modo la motivazione che appare logica e coerente con le emergenze istruttorie. L’aspecificità degli argomenti posti a fondamento del motivo dedotto lo rendono per ciò stesso inammissibile.
Con il secondo e con il terzo motivo viene dedotto, in primo luogo, che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di travisamento della prova che, francamente, non si ravvisa nelle motivazioni offerte dal Tribunale prima e della Corte territoriale poi e che, invero, si risolve in una sollecitazione alla rilettura materiale probatorio acquisito e con il quale il ricorso non si confronta.
Vale la pena rammentare che il vizio di travisamento della prova, nel caso in esame – come nel caso in esame – genericamente addotto, non solo richiede che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti ma che, vieppiù, l contraddittorietà della motivazione, rispetto ad essi, sia immediatamente apprezzabile, a nulla rilevando eventuali minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, COGNOME, Rv. 237652 – 01).
In ogni caso si richiede che gli argomenti spesi dalla difesa siano dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’inter ragionamento svolto dal giudicante e determini, al suo interno, radicali incompatibilità così da vanificare o inficiare sotto il profilo logico la motivazione. N è questo il caso.
Procedendo con ordine. La difesa assume, innanzitutto, che dal tasso di metaboliti urinari rilevati dopo il sinistro non poteva inferirsi che il Tiralong trovasse alla guida in stato di ebbrezza alcolica. L’argomento, genericamente dedotto, non si confronta con la motivazione posta a fondamento del giudizio espresso dalla Corte territoriale che, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, lungi dal limitarsi all’accertamento dell’alterazione suddetta, si è soffermata
sull’accertamento dello stato di ebbrezza, desumendolo, tra l’altro, da tutta una serie di elementi sintomatici che sono stati riferiti dagli operanti intervenuti, t convergenti, che si saldano coerentemente con i risultati delle analisi delle urine, richiamando, peraltro, i principi giurisprudenziali che fondano la validità del percorso logico giuridico seguito dalla Corte di merito per rigettare le censure già poste dal ricorrente in grado di appello (Sez. 4 n. 27940 del 7/6/2012 Rv. 253598 e Sez. 4 n. 4633 del 4/12/2019 dep. 4/2/2020 Rv. 278291).
Né, sotto altro profilo, argomenti a sostegno del dedotto travisamento si ricavano dalla lettura delle sentenze conformi con riferimento alla ricostruzione del sinistro che si assume operata sulla scorta del criterio della deformazione dei veicoli che, secondo la difesa, con argomenti generici che non intaccano l’intero costrutto motivazionale, non poteva essere utilizzato nel caso in esame, avuto riguardo ai diversi mezzi coinvolti nel sinistro (un’autovettura e una bicicletta).
In proposito la Corte territoriale ha richiamato le conclusioni peritali circa velocità dei mezzi e ha spiegato diffusamente le ragioni per le quali ha ritenuto preferibile la ricostruzione del sinistro operata, nella parte in cui viene indicata u velocità di circa 89-90 Km/h, decisamente superiore a quella consentita, rispetto a quella indicata dal consulente tecnico della difesa. Non hanno mancato i giudici di merito di evidenziare con motivazione congrua, non manifestamente illogica né contraddittoria, che la ricostruzione operata dal perito era il frutto dei rilievi te operati dal personale intervenuto e che nessun dubbio poteva sorgere sulla ricostruzione di quell’incidente che si era verificato “sotto gli occhi di una pluralità presenti”. Ha poi posto l’accento la Corte territoriale sulle ulteriori violazioni codice della strada produttive dell’evento mortale ossia la velocità non commisurata all’approssimarsi a una intersezione stradale e il mancato rispetto dell’obbligo di prudenza nella guida, rispetto alle condizioni dei luoghi e del traffico, funzionale, s del caso, alla prevenzione di eventuali comportamenti irregolari posti in essere da altri utenti della strada.
La Corte territoriale, poi, rispondendo all’argomento già dedotto della presunta mancata precedenza da parte del ciclista, ha diffusamente e logicamente spiegato le ragioni per le quali, anche a ritenere che costui possa avere omesso la precedenza, lo stesso era, comunque, visibile al conducente dell’auto ad una distanza compresa tra 44 e 75 metri e che il suo comportamento non era da considerare né abnorme né imprevedibile proprio in virtù dell’andamento rettilineo della strada e della visibilità.
Anche sotto tale profilo, dunque, gli argomenti addotti sono generici e non attaccano il percorso logico-motivazionale seguito dai giudici.
Il ricorso, ancora, nell’affermare che il presunto contegno omissivo del ciclista avrebbe potuto al più configurarsi come una “mera occasione penalmente irrilevante” ma non in termini di concausa, non si confronta affatto con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale a pagina 8 della motivazione. I giudici di secondo grado, invero, posto il riconoscimento del concorso di colpa della vittima, riconosciuto in primo
grado in misura pari al 20% per avere omesso, in prossimità dell’intersezione, di dare la precedenza al veicolo proveniente da destra, hanno rigettato il motivo con il quale la difesa aveva chiesto il riconoscimento del concorso di colpa in misura superiore al 50%. A tal fine hanno argomentato nel senso che se è vero che il ciclista violava la prescrizione di cui all’art. 145 codice strada è del pari vero che «la velocit da lui tenuta era talmente bassa che egli era stato caricato sulla Fiat Panda e proiettato in avanti. A ciò si aggiunga che la violazione della precedenza era posta in essere dal conducente di un mezzo assai leggero (una semplice bicicletta) che procedeva a velocità particolarmente bassa, con la conseguenza che la forza d’urto e la potenzialità lesiva, in caso di impatto e il conseguente possibile danno erano tutti estremamente ridotti».
Con argomenti immuni da censure, non intaccati dai generici motivi di ricorso, la Corte territoriale, nel solco tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte, ha rilevato che in tema di circolazione stradale, il comportamento colposo della vittima può costituire causa sopravvenuta da sola sufficiente solo nel caso in cui risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile quando cioè il conducente si sia trovato per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare la vittima ed osservarne per tempo i movimenti che risultino attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile. Hanno concluso i giudici di merito, ripercorrendo in maniera coerente con le emergenze acquisite, che Tiralongo, a velocità prossima al doppio rispetto a quella consentita, non ha usato la minima prudenza, non ha adottato alcuna manovra di emergenza, come risulta dalla mancanza di tracce di frenata, né ha regolato la velocità, non ha mantenuto una condotta di guida tale da conservare il controllo sul veicolo anche a fronte di eventuali imprudenze altrui. Con tutto quanto sopra detto, il ricorso, connotato da evidente genericità, non si confronta.
Manifestamente infondati sono i motivi dedotti con riferimento ai reati contestati ai capi 2, 3, 4 e 5.
La Corte ha richiamato le dettagliate testimonianze degli agenti di polizia giudiziaria intervenuti da cui si è desunto che non solo l’imputato, dopo l’impatto con il ciclista, non prestava assistenza al Nardò ma si poneva nuovamente alla guida per darsi alla fuga, opponendo resistenza e cagionando lesioni agli agenti di P.S.
L’ipotesi difensiva che, con deduzioni in fatto come tali inammissibili in questa sede, tende a scardinare la motivazione in merito alla sussistenza del dolo, ancora una volta, non si confronta con l’apparato motivazionale posto a fondamento del giudizio di colpevolezza.
In proposito va rilevato che la Corte territoriale ha passato in rassegna le deposizioni dei testi ricostruendo l’accaduto nel senso che il teste COGNOME intervenuto nell’immediatezza aveva tentato di bloccare il tentativo di fuga posto in essere dall’imputato togliendo le chiavi dal quadro di accensione dell’autovettura, ma
il COGNOME, prelevata dall’auto una “mazza di legno” posta sul sedile posteriore, tentava di colpirlo. Intervenivano i colleghi COGNOME e COGNOME e ne scaturiva una colluttazione nel corso della quale il COGNOME, che gli operanti tentavano di fare salire sull’auto di servizio, provocava loro lesioni mordendoli e colpendoli con calci, nel tentativo di sottrarsi.
A fronte della ricostruzione operata dalle conformi sentenze di merito, con il ricorso, a dispetto dell’intervento di personale in divisa giunto sul posto con l’auto d servizio, si contesta il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa putativa che già la Corte territoriale ha definito «fantasiosa, irragionevole disancorata da alcuna circostanza concreta».
Sul punto questa Corte di legittimità ha chiarito che “In tema di legittima difesa putativa, l’errore scusabile che può determinare il riconoscimento della scriminante deve trovare adeguata giustificazione in una situazione concreta ed obiettiva che, seppure malamente rappresentata o compresa, abbia indotto l’agente a convincersi di essere esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta.” (Sez. 1 n. 30608 del 05/07/2024, Rv. 286808 – 01).
Da quanto sopra esposto discende la inammissibilità del ricorso proposto.
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost., n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Deciso il 24 ottobre 2024
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