Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2850 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2850 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la sua responsabilità ordine al reato di omicidio stradale.
La difesa dell’imputato ha articolato i seguenti motivi di doglianza.
1. Violazione di legge: la Corte di merito avrebbe ritenuto erroneament sussistente nei fatti il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen., trascu considerare le caratteristiche anomale della vicenda. La individuazione dell responsabilità penale in materia impone di verificare non soltanto se condotta del soggetto agente abbia concorso a determinare l’evento e se l condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare, anche se l’autore della stessa potesse prevedere, con giudizio “ex ant quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo; 2. La Corte merito avrebbe espresso una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria e carente. La condotta di guida serbata dal conducente de motociclo, che non ha moderato la velocità in prossimità dell’intersezione, h determinato una palese interruzione del nesso di causalità, andando ad impattare autonomamente contro l’autovettura dell’imputato, che si trovava ferma sul ciglio della strada; 3. Violazione di legge, omessa e/o caren motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo ed il secondo motivo di doglianza si appalesano del tutto generici tendenti a sollecitare un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie, non consentito in sede di legittimità.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la ricostruzione di u incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti in fatto che son sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione ( ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679).
Occorre aggiungere che in tema di sindacato del vizio di motivazione, i compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propr valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabi delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi ab esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito u corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta a deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logi nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. n. 930 del dicembre 1995, Clarke, Rv. 203428). Esula, quindi, dai poteri della Corte d RAGIONE_SOCIALEzione la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondam della decisione di merito, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo, q vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere macroscopica evidenza (cfr. Cass. S.U., 24 dicembre 1999, COGNOME; Cass. S.U., 30 aprile 1997, COGNOME; cfr. altresì Cass. S.U. 24 settembre 2003 n. 47829, COGNOME, RV 226074).
Il ricorrente solo apparentemente svolge una critica alle argomentazion logiche fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una propria dive ricostruzione dei fatti, la quale non può essere delibata in sede di legitt allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata, come nel caso in esame, abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa. In particolare, la Corte d’appello, sulla base del puntuale richiamo alle risult
processuali, ha sostenuto come la ricostruzione dell’incidente stradale proposta dal ricorrente fosse frutto di ipotesi che non avevano trovato alcuna conferma in atti, essendo smentita dagli esiti degli accertamenti effettuati dal personale di polizia intervenuto sul posto (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso. Con argomentare immune da incongruenze logiche, fondato su un’attenta analisi della regiudicanda, la Corte di merito ha chiarito come non sussistano i presupposti per riconoscere l’attenuante invocata dall’imputato, in assenza di qualsiasi prova di condotte colpose ascrivibili alla vittima.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinata nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente