Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16679 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16679 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Firenze, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per aver cagionato l’omicidio di NOME COGNOME, per colpa generica oltre che con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
La responsabilità per la fattispecie di cui all’art. 589 cod. pen. (nella sua formulazione antecedente alle modifiche apportata in sede d’introduzione dell’art. 589-bis dello stesso codice) è stata confermata per aver l’imputato, alla guida di una vettura, tamponato la bicicletta che, proveniente da un accesso privato situato sulla sinistra della detta vettura con immissione diretta sulla strada, la precedeva sulla corsia relativa al proprio senso di marcia, con conseguente decesso del ciclista in ragione delle gravissime lesioni personali riportate.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza.
La Corte territoriale, nel ridurre la pena (da un anno e quattro mesi di reclusione a un anno di reclusione) in ragione della ritenuta sussistenza della circostanza attenuante della riparazione del danno, di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., avrebbe fatto riferimento a una cornice edittale diversa da quella prevista per il delitto (contestato e ritenuto all’esito del giudizio di primo grado) omicidio aggravato dalla sola violazione delle norme della disciplina sulla circolazione stradale (art. 589, comma secondo, cod. pen., nella sua formulazione antecedente alla modifica apportata dalla I. n. 41 del 2016 introducente il delitto di omicidio stradale). In particolare, sarebbero stat considerati i limiti edittali previsti dall’art. 589, comma terzo, cod. pen. (ne sua formulazione antecedente tanto alle modifiche introdotte con I. n. 3 del 2018 quanto a quelle introdotte con la citata I. n. 41 del 2016), al quale comma la Corte avrebbe fatto riferimento esplicito in sentenza, nonostante l’assenza della contestazione dell’aggravante dell’essere stato commesso il delitto da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Quanto innanzi emergerebbe dal riferimento in sentenza non solo al detto comma terzo dell’art. 589 cod. pen. ma anche, al fine di computare il termine di prescrizione
al corrispondente limite edittale (pari a dieci anni di reclusione), in luogo de limite edittale previsto per l’omicidio colposo aggravato solo dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (pari a sette anni di reclusione).
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione in merito all’apparato motivazionale relativo alla valutazione delle prove / oltre che la mancata assunzione di prove.
2.2.1 Sarebbe «scarsa e quasi assente» la motivazione con la quale è stato rigettato il motivo d’appello deducente l’omesso esame in primo grado dell’ingegnere NOME COGNOME, cofirmatario (insieme all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME) della consulenza tecnica redatta dal consulente tecnico nominato dalla difesa dall’imputato, e, comunque, in merito alla richiesta rinnovazione dell’istruttoria sul punto.
2.2.2. Altro profilo di censura riguarda l’apparato motivazionale con il quale la Corte avrebbe rigettato il motivo d’appello deducente l’omessa escussione di NOME COGNOME, a cui avrebbero fatto riferimento, quale testimone oculare, le testimoni NOME COGNOME COGNOMEmoglie della persona offesa) e NOME COGNOME. A dire del ricorrente, in particolare, si sarebbe trattato di un teste di riferiment rispetto a deposizione de relato, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto escutere ex art. 195 cod. proc. pen., il cui esame, sollecitato dalla difesa ex art. 507 cod.. pen. (in termini definiti dallo stesso ricorrente come erronei) non -27 C/ è stato~ .
2.2.3. Con il motivo in esame, infine, si deduce l’errata valutazione di una prova decisiva, la deposizione della sig.ra COGNOME (fidanzata dell’imputato e trasportata nella vettura da lui guidata al momento del sinistro), e l’omessa motivazione in merito al motivo d’appello con la quale la stessa è stata dedotta.
E 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si cl=eula il vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, evidenziando che la Corte territoriale, sul ritte, avrebbe omesso di considerare tutte le variabili e le circostanze, evidenziate dall’appellante, che invece, a suo dire, avrebbero dovuto condurre a un giudizio di esclusione della stessa.
La Procura generale e la difesa dell’imputato hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.
Il primo motivo, con il quale sostanzialmente si deduce la nullità della sentenza per la violazione del principio di correlazione tra l’imputazione e la sentenza, è infondato.
Nonostante il riferimento, solo numerico, in sentenza / al comma terzo dell’art. 589 cod. pen. e, al solo fine di escludere la prescrizione, a un diverso limite edittale, prescrizione invero non intervenuta in ragione del raddoppio dei relativi termini / previsto (dall’art. 157 cod. pen.) per il contestato reato di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dell’imputato in merito alla fattispecie di cui in rubrica, no ravvisandosi in sentenza alcun riferimento all’aggravante (prevista dall’attuale quarto comma del citato art. 589 cod. pen.) essere stato commesso il fatto da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Quanto innanzi è altresì confermato dall’effettivo calcolo della pena, sul quale dunque non ha inciso l’evidenziato erroneo riferimento al più volte citato comma. Ritenuta sussistente la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., bilanciata, sostanzialmente in uno con le attenuanti generiche già ritenute in primo grado, in termini di equivalenza con la contestata aggravante della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. dall’art. 589, comma 2, cod. pen.), la Corte territoriale si è difatti limitat ridurre la pena comminata dal giudice di primo grado da un anno e quattro mesi di reclusione a un anno di reclusione.
Sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle relative questioni, i motivi secondo e terzo di ricorso, con i quali deducono (motivo secondo) violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione in merito all’apparato motivazionale relativo alla valutazione delle prove, oltre che la mancata assunzione di prove, e (motivo terzo) in merito alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie di cui in rubrica.
3.1. Con un primo profilo di doglianza, la seconda censura deduce la «scarsa e quasi assente» motivazione del rigetto del motivo d’appello deducente l’omesso esame in primo grado dell’ingegnere NOME COGNOME, cofirmatario (insieme all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME) della consulenza tecnica redatta dal consulente tecnico nominato dalla difesa dall’imputato, e, comunque, in merito alla richiesta rinnovazione dell’istruttoria sul punto.
3.1.1. La censura è infondata, al netto dell’inammissibilità della deduzione della mancata assunzione di una prova i non avendone il ricorrente dedotto la decisività ex art. 606, lett. D, cod. proc. pen.
Dalle sentenze di merito emerge che, ammessi i mezzi di prova, a istruttoria già avviata, avviata, già acquisita con il consenso delle parti le relazioni tecniche del consulente nominato dalla responsabile civile e di quello nominato dall’imputato, sono stati escussi i tecnici indicati nelle liste depositate dalle parti, in particol per la difesa dell’imputato, l’ingegnere NOME COGNOME. All’esito, la difes dell’imputato ha chiesto anche l’escussione del cofirmatario dell’integrazione della relazione tecnica di parte (l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME), in merito alla quale er stato già escusso l’AVV_NOTAIO COGNOME (indicato in lista), e il giudice di secondo grado vista l’opposizione delle parti, si è riservato.
La circostanza dell’omesso scioglimento della riserva, dedotta quale motivo d’appello, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, è stata valutata dalla Corte territoriale nel senso per cui, sostanzialmente, non essendo stato indicato nelle liste l’AVV_NOTAIO, l’istanza istruttoria delle difesa è s considerata alla stregua di una sollecitazione ex art. 507 c.p.p., peraltro effettuata antecedentemente alla chiusura dell’istruttoria, implicitamente non accolta.
Argomentando nei termini di cui innanzi, il giudice d’appello ha quindi fatto corretta applicazione del principio per cui in tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un’espressa motivazione, quando, come nella specie, dall’effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un’eventuale integrazione istruttoria (ex plurimis: Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, Atilem, Rv. 280301; Sez. 4, 7948 del 03/10/2013, dep. 2014, Fappiano, Rv. 259272).
In merito la Corte territoriale, così rispondendo anche alla sollecitata rinnovazione dell’attività istruttoria mediante l’escussione in appello dell’ing COGNOME, ha altresì valorizzato non solo l’avvenuta acquisizione della consulenza cofirnnata ma anche l’escussione, sulle specifiche circostanze, dell’AVV_NOTAIO COGNOME, evidenziante sostanzialmente il rilievo non decisivo dell’integrazione della consulenza tecnica.
3.1.2. Altro profilo di censura riguarda l’apparato motivazionale con il quale la Corte avrebbe rigettato il motivo d’appello deducente l’omessa escussione di NOME COGNOME, a cui avrebbero fatto riferimento, quale testimone oculare, le testimoni NOME COGNOME COGNOMEmoglie della persona offesa) e NOME COGNOME. A dire del ricorrente, in particolare, si sarebbe trattato di un teste di riferiment rispetto a deposizione de relato, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto escutere ex art. 195 cod. proc. pen., al cui esame, sollecitato dalla difesa ex art. 507 cod. proc. pen. (in termini definiti dallo stesso ricorrente come erronei) no si è proceduto.
La censura è manifestamente infondata, oltre che inammissibile per difetto di specificità per non aver il ricorrente dedotto di aver eccepito il vizio, a pena d decadenza, in sede di formulazione e precisazione delle conclusioni, onde evitare una rinuncia tacita all’adempimento, che rende utilizzabili le dichiarazioni de relato anche al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 195, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8423 del 21/01/2020, Catania, Rv. 278390).
Come correttamente evidenziato dal ricorrente, nella specie non vi è stata istanza di parte, proposta ex art. 195, comma 1, cod. proc. pen., avente a oggetto l’escussione del testimone di riferimento, la cui inosservanza avrebbe reso inutilizzabile la testimonianza de relato ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, bensì una sollecitazione di escussione di un testimone ex art. 507 del codice di rito, non accolta dal giudice di primo grado in quanto ritenuta superflua e sovrabbondante, il cui giudizio di superfluità è stato confermato e ribadito dalla Corte d’appello.
3.1.3. Con il motivo in esame, infine, si deducono l’errata valutazione di una prova decisiva, la deposizione della sig.ra COGNOME (fidanzata dell’imputato e trasportata nella vettura da lui guidata al momento del sinistro), e l’omessa motivazione in merito al motivo d’appello con la quale la stessa è stata dedotta.
La censura in esame, comunque inammissibile laddove deduce una errata valutazione di una prova decisiva in luogo di una mancata assunzione di una prova decisiva (ammissibile ex art. 606, lett. d, cod. proc. pen.), è infondatsk,
La Corte territoriale, dopo aver fatto riferimento, in sede di ricostruzione dell’iter logico-giuridico sotteso alla decisione di primo grado a cui aderisce con autonome valutazioni, alle dichiarazioni rese in dibattimento dalla sig.ra COGNOME (pag. 4 della sentenza impugnata), con motivazione non censurabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, valuta decisivi ai fini della ricostruzione della situazione di contesto del sinistro e de condotta dell’imputato gli elementi emergenti dagli esiti delle consulenze tecniche (si veda in particolare pag. 7 della sentenza impugnata).
3.2. Quanto appena evidenziato introduce la trattazione del connesso terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa in quanto, sul punto, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare tutte le variabili e le circostanze, evidenziate dall’appellante, che invece, a suo dire, avrebbero dovuto condurre a un giudizio di esclusione della stessa.
La censura, al netto dell’inammissibile tentativo di sostituire proprie valutazioni di merito a quelle del giudicante in ordine all’apprezzamento delle circostanze emerse dal dibattimento, è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi della decisione impugnata (per l’inammissibilità
del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584).
La Corte territoriale, con motivazione coerente e non manifestamente illogica nonché evidenziate le circostanze addotte dall’appellante (pag. 5 e 6), con la quale il ricorrente sostanzialmente non confronta il suo dire, prende difatti posizione (a pag. 7) in merito alle modalità del tamponamento, sottese al giudizio di rimproverabilità soggettiva in capo all’imputato. Il riferimento è, particolare, alla situazione di contesto del sinistro, come emergente dagli esiti delle consulenze tecniche, sostanziatosi in un tamponamento, e alle relative modalità, in quanto avvenuto quando la bicicletta, proveniente da un accesso privato situato sulla sinistra della pubblica strada, già precedeva, nella medesima corsia, il veicolo condotto dall’imputato.
In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 febbraio 2024