Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36957 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36957 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del grado, oltre a una somma in favore della Cassa delle ammende.
1. La Corte d’appello di Venezia ha parzialmente riformato, solo limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria che ha ridotto, la sentenza del Tribunal di Verona, con la quale COGNOME era stato condannato per il reato di omicidio stradale ai danni di COGNOME NOME, per avere intrapreso una manovra di svolta a sinistra impegnando la corsia opposta sulla quale stava sopraggiungendo un motoveicolo condotto dalla vittima (in Verona, il 09/07/20121), in violazione delle norme sulla circolaz stradale (art. 145, co. 1 e 2 e art. 154 co. 1 codice strada).
2. Secondo la ricostruzione fattuale recepita in sentenza, l’imputato aveva intrapreso in maniera non conforme alle regole la manovra in questione, alla guida di un mezzo pesante (trattore), impegnando l’opposta corsia di marcia, nonostante il sopravvenire del motoveicolo che procedeva a velocità sostenuta, mezzo del quale egli era stato in condizioni di avvedersi. Su quest’ultimo punto, in particolare, la Corte territ sulla scorta delle raccolte prove testimoniali, ha ritenuto che il motoveicolo era avvistato dai mezzi che seguivano e che precedevano quello condotto dall’imputato; che il motociclista aveva iniziato a scivolare per evitare il mezzo pesante che gli ostruiva strada, come emerso dalle tracce rilevate; che la condotta alternativa esigibi dall’imputato (arresto della marcia in attesa del passaggio del motoveicolo) avrebbe scongiurato l’impatto.
Quanto, poi, alla dosimetria della pena, quel giudice ha osservato che la riduzione in misura non massima per l’attenuante di cui all’art. 589 bis co. 7, cod. pen. (in ragione del superamento del limite di velocità da parte della vittima) e per le generiche era s congruamente giustificata dal Tribunale, in ragione del grado della colpa, ritenuto maggiore rispetto a quello ascrivibile al comportamento della vittima, considerando eccessiva, però, la durata della sanzione accessoria – dal primo giudice individuata in an tre – che ha, conseguentemente, ridotto.
3. La difesa ha proposto ricorso, formulando quattro motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge ed erronea applicazione della legge processuale in relazione alla valutazione del compendio probatorio con riferimento all sussistenza dell’elemento oggettivo del reato: la Corte territoriale non si sare confrontata con diversi elementi emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale, sul p richiamando per stralci il riferito della teste COGNOME, la quale non avrebbe dichiar alcunché in ordine alla dinamica dell’incidente e alla manovra effettuata dall’imputat inoltre, sarebbe rimasto accertato che, prima dell’impatto, costui aveva appena iniziato manovra di svolta e che il motoveicolo procedeva a velocità sostenuta in prossimità di una intersezione; infine, che le stesse regole della circolazione imporrebbero al conducente d portarsi verso il centro della carreggiata prima di intraprendere una manovra di svolta,
grandi dimensioni del mezzo condotto dall’imputato avendo reso inevitabile l’impegno di un tratto dell’opposta corsia di marcia.
Con un secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi quanto all’elemento soggettivo del reato, rilevando che la Corte non avrebbe operato la verifica circa l’effetto salvifico manovra alternativa lecita: al momento dell’impatto, l’imputato aveva appena iniziato l manovra, come emerso dai rilievi della polizia locale; le tracce lasciate dalla moto erano “scarrocciamento” e non di frenata; la persona offesa, al momento dell’impatto, aveva già perso il controllo del proprio mezzo, non essendo state rinvenute tracce di frenata..
Con il terzo, ha dedotto analoghi vizi quanto al trattamento sanzionatorio censurando le riduzioni operate per le riconosciute attenuanti, contestando la valutazion di maggiore gravità della condotta di guida tenuta dall’imputato rispetto a quella de vittima e assumendo, quanto alle generiche, l’errata valutazione dell’atteggiamento collaborativo dell’imputato, sia nella immediatezza dei fatti, che durante il proces avendo egli acconsentito all’acquisizione del verbale di s.i.t. COGNOME che aveva permesso una più spedita definizione di esso. Infine, anche con riferimento alla dosimetria della pe base, la difesa ha censurato il discostamento dal Minimo edittale, per non avere il giudic considerato numerosi elementi che avrebbero comportato una quantificazione più favorevole, tenuto conto del comportamento della vittima, dell’intervenuto risarcimento de danno e dell’atteggiamento collaborativo.
Infine, con un quarto motivo, deducendo analoghi vizi, ha contestato la quantificazione della durata della sanzione amministrativa accessoria in anni due da parte del primo giudice, rilevando la genericità e lacunosità della motivazione sul punto, u corretta valorizzazione degli elementi fissati dall’art. 218 codice strada conducend invece, secondo la difesa, a una differente determinazione del periodo di sospensione.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, oltre l i una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi.
Quanto al primo e al secondo, la difesa ha omesso un effettivo confronto con le ragioni della decisione censurata, del tutto coerenti, del resto, rispetto al compen probatorio illustrato, in base al quale i giudici del merito hanno ritenuto, in ma conforme, che l’imputato, nell’occorso, avesse effettuato la manovra di svolta senza tener conto del sopraggiungere della moto e confidando, pertanto, nella sua capacità di effettuarla in sicurezza, nonostante l’invasione della opposta corsia di marcia con un mezz di non agevole movimentazione.
In sede di ricorso, la difesa ha ribadito il proprio dissonante punto di vista, s introdurre argomenti idonei a mettere in luce i denunciati vizi e senza neppure tener con dei limiti propri del giudizio di legittimità. Premesso che il deducente non ha svilup argomentazioni a sostegno del dedotto vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, quanto ai vizi motivazionali, la cognizione della Corte di cassazione funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il se comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le su competenze stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, R 285504 – 01), essendo estranei al presente sindacato, per consolidata giurisprudenza, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autono adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indica ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativ rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Mus Rv. 265482 – 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 – 01).
3. Anche il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati.
La difesa si duole della dosimetria della pena, sia in relazione alla individuazione quella base, che avuto riguardo alla riduzione operata per le riconosciute attenuant Entrambe, tuttavia, sono state giustificate dai giudici del merito in maniera congrua, n contraddittoria, né manifestamente illogica: sono stati, infatti, valorizzati la gravit violazione e il grado della colpa, consideratf j t anche in relazione al concorso della vittima, dandosi conto dei parametri legali ai quali è stato agganciato il vaglio di congruità d pena. Allo stesso modo, deve ricordarsi, con riferimento alla incidenza delle riconosciut attenuanti sulla pena e al relativo onere motivazionale del giudice (sia pur con specif riferimento al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali), che tratta esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in se legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei crite valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 02; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, deo. 2020, COGNOME, Rv. 279181 – 02; Sez. 7, n. 111 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 – 01, in cui si è affermato che, per carattere globale del relativo giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specific ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanz fatto tali da legittimare la richiesta stessa). Ciò vale anche con riferimento alla della individuata riduzione, nella specie agganciata a un parametro certamente sussumibile tra quelli individuati dall’art. 133 cod. pen.
Infine, è manifestamente infondata anche la censura inerente alla durata della sanzione amministrativa accessoria: la difesa ha censurato quella individuata dal primo
giudice, non avvedendosi evidentemente del fatto che essa è stata ridotta in sede di appello, circostanza con la quale difetta ogni confronto, cosicché la censura deve ritenersi anche del tutto generica.
All’inammissibilità segue, a norma dell’art. 616, cod. proc. pen., la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 30 settembre 2025.