Omicidio stradale: ricorso in Cassazione inammissibile se i motivi sono ripetitivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso di omicidio stradale, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di omicidio stradale, ai sensi dell’art. 589-bis del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità penale da parte della Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali:
1. Il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale prevista dal comma 7 dello stesso articolo, che si applica quando l’evento non è conseguenza esclusiva dell’azione dell’imputato.
2. La mancata concessione nella massima estensione dell’attenuante comune di cui all’art. 62, n. 6 c.p. (aver riparato il danno).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, i motivi presentati dall’imputato non superavano il vaglio di ammissibilità, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Suprema Corte si fonda su argomentazioni chiare e consolidate in giurisprudenza. Vediamole nel dettaglio.
## La non specificità del ricorso sull’omicidio stradale
Il primo motivo di critica della Corte riguarda la natura del ricorso. I giudici hanno osservato che l’imputato si è limitato a una “pedissequa reiterazione” dei motivi già discussi e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve assolvere a una funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Non può essere una mera riproposizione delle stesse difese, ma deve individuare e contestare specificamente i vizi logico-giuridici presenti nella motivazione della Corte di merito. In assenza di questa specificità, il ricorso è solo apparentemente critico e, pertanto, inammissibile.
## L’assenza di concorso di colpa della vittima
Per quanto riguarda la richiesta di applicazione dell’attenuante del concorso di colpa (art. 589-bis, co. 7 c.p.), la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente adeguata e priva di vizi. I giudici di merito avevano accertato, sulla base di approfondite analisi tecniche, che non emergeva alcun profilo di colpa in capo alla vittima. Quest’ultima, infatti, rispettava i limiti di velocità e non aveva posto in essere alcuna condotta imprudente. Di conseguenza, la richiesta di applicare un’attenuante basata su un presunto concorso di colpa era manifestamente infondata.
## La valutazione delle attenuanti
Anche il motivo relativo alla mancata concessione della massima riduzione per l’attenuante del risarcimento del danno è stato ritenuto infondato. La Corte ha evidenziato che dalla struttura motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado emergevano “elementi sfavorevoli di preponderante rilevanza”. In particolare, i giudici hanno dato peso alle “letali conseguenze dannose” e alla “gravità della disattenzione alla guida” ascrivibile all’imputato. Questi elementi negativi sono stati considerati ostativi al riconoscimento dell’attenuante nella sua massima estensione, confermando la correttezza della valutazione operata dai giudici di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due principi cardine in materia di omicidio stradale e, più in generale, di procedura penale. In primo luogo, un ricorso per Cassazione deve essere uno strumento di critica mirata e non una sterile ripetizione di argomenti già vagliati. In secondo luogo, la valutazione delle circostanze attenuanti è un potere discrezionale del giudice di merito, il cui giudizio, se logicamente motivato e privo di vizi, non è sindacabile in sede di legittimità. La decisione sottolinea come la gravità della condotta e le sue tragiche conseguenze siano elementi centrali che il giudice deve considerare nel bilanciamento della pena.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere pedissequamente i motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
È stata riscontrata una colpa da parte della vittima dell’incidente?
No, la Corte ha stabilito che non sono emersi profili di colpa a carico della vittima, la quale rispettava i limiti di velocità e non aveva tenuto alcuna condotta imprudente.
Per quale motivo non è stata concessa la massima riduzione di pena per l’attenuante del risarcimento del danno?
La massima riduzione non è stata concessa a causa della presenza di elementi sfavorevoli considerati preponderanti, quali le conseguenze letali dell’incidente e la gravità della disattenzione alla guida da parte dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12588 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ORZINUOVI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, re l’affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 589 b cod. pen., è inammissibile.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordin mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 589 bis, co. 7, cod. pe relazione al mancato riconoscimento nella massima estensione dell’attenuante di all’art. 62, n. 6, cod. pen.
Il primo motivo ripropone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pert considerare non specifico ma soltanto apparente, omettendo di assolvere la ti funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801).
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immun vizi logico-giuridici.
In particolare, la Corte territoriale evidenzia, richiamando diffusamente a l’articolata motivazione del primo giudice, densa di argomenti tecnici adeguatamente confutati dal perito di parte, che non emergono profili di colp capo alla vittima, la quale rispettava i limiti di velocità previsti per que strada, non avendo altresì posto in essere alcuna condotta imprudente.
Il motivo inerente alla richiesta riduzione di pena applicata in considera della concessa attenuante di cui all’art 62 n.6 nella massima estensi manifestamente infondato. Oltre alla argomentazione espressa sul punto, emergon dalla complessiva struttura motivazionale delle sentenze di primo e secondo grad (Sez. 4 -, n. 5396 del 15/11/2022. Rv. 284096 0 Sez. 3 – n. 3239 del 04/10/2022, Rv. 284061 – 01) elementi sfavorevoli preponderante rilevanza, ostativi al riconoscimento della attenuante nella mas estensione, quali le letali conseguenze dannose e la gravità della disattenzion guida ascrivibile al COGNOME (Sez. 2 – , n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME).
All’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nell somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
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Il Conigliere estensore
Il Presidente,