Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6761 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Brescia il 24 novembre 2022 ha integralmente confermato la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Brescia il 7 dicembre 2021, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei reati di omicidio stradale e di lesioni stradali, fatti commessi in un unico contesto spazio-temporale il 16 giugno 2018, e, applicato il comma 8 dell’art. 589-bis cod. pen., con la diminuzione per il risarcimento del danno e per il rito, lo ha condanNOME alle pene, principale ed accessoria, stimate di giustizia.
2. I fatti, in sintesi, come ricostruiti concordemente dai Giudici di merito.
L’imputato, viaggiando il 16 giugno 2018 in colonna all’interno di una galleria alla guida di un’automobile, si è improvvisamente spostato nella corsia opposta, manovra vietata esistendo la striscia continua, e così ha provocato un violentissimo impatto frontale con una motocicletta, il cui conducente è deceduto, mentre la persona trasportata sulla moto ha riportato lesioni gravissime.
Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 589, comma 5, num. 3, cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante ovvero meramente apparente ovvero manifestamente illogica e contraddittoria quanto all’affermazione della sussistenza dell’aggravante della manovra di sorpasso e al non accoglimento del relativo motivo di impugnazione.
NOME COGNOME, in realtà, non avrebbe effettuato nessuna manovra di sorpasso ma, come dallo stesso affermato e come sembrerebbe cogliersi anche nella consulenza della persona offesa, ha dovuto cambiare corsia soltanto per non tamponare la macchina che lo precedeva nello stesso senso di marcia, non già per sorpassare, compiendo una manovra di emergenza poi rivelatasi tragica.
Il ricorrente analizza poi i sei elementi da cui la sentenza impugnata (alle pp. 14-16) trae il convincimento che l’imputato abbia effettuato una manovra di sorpasso e sottopone ciascuno di essi a critica. In particolare: quanto alla velocità dell’auto condotta da COGNOME, stimata in circa 70 km all’ora, si sottolinea che il limite era in quel tratto di 90 km orari; quanto alla mancanza di tracce sull’asfalto di frenata, si è trascurato che la vettura ha il sistema “abs”, che lo stesso consulente della persona offesa ha ritenuto essere stata effettuata un brusca frenata e che il numero dei giri dell’auto registrati al momento dell’impatto (2.200) dimostrerebbe essere l’auto in fase di decelerazione; la
posizione di quiete dell’auto investitrice deriverebbe dall’avere il conducente contro-sterzato; quanto, poi, alla insussistenza di un vero e proprio abbagliamento all’ora dell’incidente (ore 14.00) ma di un notevole salto di luminosità, si afferma l’inconferenza dell’argomento, poichè la imprevedibilità della differenza di luminosità nulla dice e nulla potrebbe dire circa la effettuazione o meno di una proibita manovra di sorpasso; in relazione alla deposizione del teste oculare COGNOME, si ritiene irrilevante che la colonna di auto non abbia rallentato, poichè l’imputato ha ammesso di essersi imprudentemente distratto, di avere “perso terreno” rispetto alle auto che lo precedevano, di avere – non meno imprudentemente – accelerato e di avere, infine, anche a causa dello sbalzo di luce, sterzato invadendo la corsia opposta per non tamponare l’auto che lo precedeva immediatamente; in relazione, infine, alla affermata fretta e alla manifestate indifferenza del ricorrente verso la situazione contingente ed insensibilità per il rispetto delle leggi, si sottolineano le qualità morali e civich dell’imputato, assolutamente incensurato e che peraltro viaggiava con la sua amata figlia a bordo.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. nella requisitoria scritta del 28 settembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Con memoria del 25 ottobre 2023 il Difensore ha replicato alle conclusioni del P.G., insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima del 16 giugno 2033, il ricorso è manifestamente infondato perché meramente ripetitivo delle doglianze già svolte in appello (alle p ‘ p 1-7), già adeguatamente disattese dalla Corte territoriale, ed inoltre integralmente costruito in fatto e strutturato s prospettazioni meramente avversative rispetto alla ricostruzione della dinamica degli accadimenti fatta propria dai Giudici di merito.
La motivazione che si rinviene alle pp. 14-16 della sentenza, con particolare riferimento alla mancanza di tracce di frenata sulla – corretta – corsia di marcia, infatti, risulta non manifestamente illogica. E la tesi difensiva, pur astrattamente plausibile, è stata tuttavia, con motivazione complessivamente non illogica e non incongrua, non creduta dai Giudici di merito, che hanno ritenuto più probabile e, anzi, ragionevolmente certa la effettuazione da parte dell’imputato di una proibita e pericolosissima manovra di sorpasso.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/11/2023.