Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10669 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FArrc·
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli parzialmente riformato la sentenza emessa il 07/05/2014 dal Tribunale di Napoli nei confronti di NOME COGNOME – imputato del reato previsto dall’art.589 cod.p – confermando la quantificazione della pena detentiva, con le già concess circostanze attenuanti generiche, in mesi otto di reclusione e con ,applicazione d sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata mesi otto.
Era stato ascritto all’imputato di avere – nel percorrere a bordo della pro autovettura lungo la INDIRIZZO, nel Comune di Napoli – cagioNOME il decess di NOME COGNOMECOGNOME uscito da un esercizio commerciale sito lungo la predetta e intento all’attraversamento della sede stradale da destra verso sinistr particolare, all’imputato era stato ascritto di avere determiNOME l’event negligenza, imprudenza o imperizia e per profili di colpa specifica consisten nell’avere tenuto una velocità superiore rispetto a quella di 30 km orari consen nel tratto in questione (in violazione dell’art.141, comma 1, C.d.s.), nel non a adempiuto alle manovre necessarie in condizioni di sicurezza per realizzare l’arresto tempestivo del veicolo (in violazione dell’art.141, comma 2, C.d.s.) e non avere moderato la velocità in prossimità dell’intersezione tra INDIRIZZO e INDIRIZZO, ove era sito l’attraversamento pedonale (in violarlone dell’art. comma 3, C.d.$).
La Corte territoriale ha fatto richiamo, in punto di ricostruzione dell’evento quella operata dal Tribunale nella sentenza di primo grado; argomentando che, dagli atti di causa, era emerso che la vettura condotta dell’imputato av impattato contro il pedone il quale, uscito da un esercizio commerciale e con u cartone contenente una pizza tra le mani, dopo essere passato tra due autovettu parcheggiate, stata iniziando l’attraversamento della sede stradala da destra ve sinistra rispetto alla direzione di marcia dell’autovettura.
La Corte ha quindi rigettato il motivo di appello riguardante la sussistenza d nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento letale; ritenendo, in rela alla specifica censura difensiva, come irrilevante l’assenza della precisa indicazi della velocità di marcia tenuta dall’imputato atteso che le situazioni di luogo tempo avrebbero comunque reso necessaria un’andatura inferiore rispetto a quella tenuta dal prevenuto e tale da porlo nella condizione di evitare eventu comportamenti imprudenti altrui; rilevando come risultasse provata la mancata attuazione di qualsiasi manovra d’emergenza, tanto in relazione all’art.14 comma 2, C.d.s. ma anche in riferimento all’art.145 C.d.s., attesa la manca
osservanza dell’obbligo di massima prudenza in corrispondenza di un’intersezione, considerata la prevedibilità dell’evento rappresentato dall’attravèrsamento di pedone e ciò anche in relazione ai limiti di applicazione del principio di affidamen ha quindi ritenuto che la penale responsabilità dell’imputato doveva ritene provata con corresponsabilità della persona offesa stimabile in una percentuale d 40%.
Ha altresì rigettato il motivo inerente alla dedotta prescrizione del re atteso che la durata massima del termine era da intendersi fissata in anni raddòppiato per la fattispecie in questione ai sensi dell’art.157, comma cod.pen., con aumento – ai sensi dell’art.161, comma 2, cod.pen., calcolato s termine di anni dodici; con conseguente determinazione del tempo necessario a prescrivere in anni quindici, non ancora decorsi al momento della pronuncia della sentenza.
In punto di trattamento sanzioNOMErio, la Corte ha confermato l’entità del pena detentiva irrogata dal giudice di primo grado e rideterminando la sanzion accessoria in termini corrispondenti a quelli della pena detentiva,
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. cod.proc.pen. – il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella par relativa alla mancata descrizione della condotta colposa e della mancat indicazione della contrapposta condotta doverosa.
Ha dedotto che, in considerazione della genericità della regola precauzional e della concreta velocità tenuta dall’imputato, non si fosse nelle condizioni distinguere la condotta tenuta dallo stesso rispetto a quella dell'”uomo avvedu e coscienzioso”; ha dedotto che la motivazione della Corte territoriale sareb stata solo apparente non esplicitando in quale modo la velocità tenuta non sarebb stata adeguata alle condizioni di tempo e di luogo.
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) cod.proc.pen. – l’erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. comma 6, cod.pen..
Ha dedotto che il criterio suppletivo previsto dalla riforma introdotta dalla n.251/2005 – in base al quale il tempo necessario a prescrivere non poteva esser inferiore ai sei anni in caso di delitti – era applicabile solo nel caso in cui il edittale risultasse inferiore alla misura predetta; ha quindi rilevato che, ne di specie, operando il raddoppio inserito nell’art.157, comma 5, cod.pen., il termine di prescrizione massimo doveva intendersi come di durata decennale in rapporto al trattamento edittale applicabile ratione temporis e pari ad anni cinque
di reclusione, con conseguente calcolo di un termine massimo pari ad anni dodici e mesi sei, da intendersi decorso il 18/10/2022, prima della pronuncia del sentenza di appello.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella qual concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, vertendosi – in punto di valutazione di responsabilità dell’odierno ricorrente – in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due deci di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, second il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio p cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruit motivazione del provvedimento impugNOME, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risulta organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003 Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, COGNOME, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 266617).
Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile, in quanto tendente a sollecitare un mero riesame in punto di fatto della ricostruzione degli eve operata da parte dei giudici di merito e non ravvisandosi nel complessiv ragionamento probatorio dagli stessi seguito alcun vizio manifesto di illogici rilevando altresì che il ricorrente – nel ritenere che i giudici di merito non avre individuato, nel caso di specie, la condotta cautelare concretamente violata parte dell’imputato – omette, di fatto, di confrontarsi con l’apparato motivazion posto alla base delle sentenze di condanna.
Sul punto, va premesso che l’ipotesi accusatoria si fonda sulla dedot violazione delle regole cautelari previsti dall’art..141, commi 1-3, C.d.s., le impongono di «regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristich condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi na sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni a causa di disordine per la circolazione», di «conservare il controllo del prop veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in ‘condizion
di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti de campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile» e di « regola velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossim intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicat appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, ne notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di st fiancheggiati da edifici».
Si tratta, pertanto, di regole cautelari di tipo “elastico” e che q necessitano, per la loro applicazione, di un legame più o meno esteso con condizioni specifiche in cui l’agente deve operare – al contrario di quelle cosidd “rigide”, che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento – per cui è necessario, ai fini dell’accertamento dell’efficienza causale della con antidoverosa, procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del ca concreto (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, COGNOME, Rv. 273871; Sez. 4, n. 57361 del 29/11/2018, Petti, Rv. 274949).
Nel caso di specie, le argomentazioni dei giudici di merito non si sono sottrat al relativo onere motivazionale; affermando, con argomentazioni congrue e non palesemente illogiche, che le situazioni di tempo (caratterizzate dall’orario ser condizioni climatiche avverse e visibilità non ottimale) e di luogo (trattandos strada sita in centro abitato con esercizi commerciali e attraversamenti pedona avrebbero dovuto imporre al conducente del veicolo di tenere una velocità inferiore rispetto a quella effettivamente tenuta in modo da potersi mettere in condizione una volta avvistato il pedone – di porre in essere le necessarie manovre rallentamento e di arresto.
D’altra parte – in relazione alla fattispecie concreta in esame – va richiamati i costanti principi espressi da questa Corte in ordine agli obblighi imp all’utente della strada nei confronti dei pedoni; i quali trovano il loro paramet riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principi generale di cautela che informa la circolazione stradale e che si sostanz essenzialmente, in tre obblighi comportamentalli: quello di ispezionare la stra dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; qu infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della stra particolare, proprio dei pedoni).
Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attard
nell’attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente l marcia degli automobilisti), vuoi violativi degli obblighi comportamentali specifi dettati dall’art. 190 C.d.S. (tipico, quello dell’attraversamento della carregg di fuori degli appositi attraversamenti pedonali: ciò che risulta essersi verif nel caso di interesse; altrettanto tipico, quello dell’attraversamento st passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate).
Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eve imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepa a superarle senza danno altrui.
Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che ri accertato un comportamento colposo (imprudente o violativo di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe concausa dell’evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità d conducente: cfr. art. 41 c.p., comma 1), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento 4, n. 10635 del 20/02/2013, COGNOME, Rv. 255288; Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, COGNOME, Rv. 281929).
In ciò facendo applicazione dei corollari derivanti dal principio di affidament il quale – nel tema della responsabilità per sinistri stradali – comporta che l’o di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veic ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 270176; Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep.2023, Rv. 284093); ciò in quanto, in tema di circolazione stradale, il princi dell’affidamento trova temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità (tra le altre, Sez. 4, n. 7 06/12/2017, dep.2018, Bonfrisco, Rv. 272223; Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, Casano, Rv. 284093).
Nel caso di specie, le argomentazioni dei giudici di merito sono state coerent con i predetti principi; affermando che – a fronte di una condotta ascritta al ped da ritenersi imprudente ma rientrante nei limiti della prevedibilità – il conduc del veicolo aveva tenuto una velocità concretamente superiore a quella imposta dalle contingenti condizioni di tempo e di luogo, in tale modo non ponendosi nelle condizioni (specificamente richieste dalla regola cautelare prescritta dall’art.
comma 2, C.d.s.) di porre tempestivamente in atto le dovute manovre di emergenza al momento dell’attraversamento della sede stradale.
Non si ravvisa, quindi – contrariamente all’assunto difensivo – alc passaggio motivazione, sul punto, che possa ritenersi apodittico o autoevidente con specifico riferimento alla deduzione in ordine al carattere non adeguato del velocità tenuta dal conducente del mezzo.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
Sulla base della prospettazione del ricorrente, atteso il raddoppio del term di prescrizione per il reato di omicidio colposo commesso in violazione dell disposizioni in materia di circolazione stradale (ai sensi dell’art.157, comma come modificato dapprima dalla I. 5/12/2005, n.251, poi dal il. 23/05/2008, n.92, convertito nella I. 24/07/2008, n.125 e infine dalla 2:3/03/2016, n. mediante l’introduzione dell’art.589bis cod.pen.), il calcolo del raddop medesimo andrebbe effettuato sulla pena edittale massima concretamente applicabile al momento del fatto – e pari ad anni cinque – anziché sul termine anni sei dettato dall’art.157, comma 1, cod.pen.,, il quale verrebbe in applicazi solo quale regola “suppletiva” in presenza di un termine che, sulla base d trattamento edittale, fosse inferiore alla predetta soglia.
Con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione sarebbe pari, nel caso concreto, a dieci anni più un quarto (ai sensi dell’art.161, comma 2, cod.pen e quindi a dodici anni e mezzo.
La prospettazione è manifestamente infondata.
Sul punto, già Sez. 4, n. 20912 del 19/05/2021, Barchetti, Rv. 281244 aveva rilevato – in riferimento a fattispecie concreta riferita a fatto commesso dop modifiche introdotte dalla I. 251/2005 ma prima di quella introdotta dal d. 28/05/2008, n.92 che aveva portato la pena massima a sette anni per il reat previsto dall’art.589, comma 2, cod.pen. – che, in tema di prescrizione, la ci legge 251/2005 (c.d. ex Cirielli) ha riscritto l’art. 157 cod. pen., introducen regola per la quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrisponde al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria; mentre la normativa ha, inoltre, inserito per la prima volta la regola del raddoppio dei termini per a reati fra i quali quello di cui all’art. 589, commi 2 e 3 cod. pen.
Derivandone che, in caso di fatto commesso prima dell’entrata in vigore del d.l. 92/2008, il termine di estinzione per i reati che prevedono la pena massima cinque anni di reclusione non è quello corrispondente al massimo della pena
prevista bensì quello fissato in via sussidiaria dal legislatore con valenza generale, pari ad anni sei di reclusione.
Nondimeno, secondo la previsione dell’art. 157, comma 6, cod. pen., tale termine è raddoppiato per il reato di cui all’art. 589, comma 2; ciò posto, si è rilevato che la regola del raddoppio introdotta con il richiamato art. 157, comma 6, cod. pen. non incide sulla pena edittale, bensì sul termine di prescrizione.
E “poiché i commi che precedono il sesto nell’art. 157 c.p. attengono unicamente al termine “ordinario”, ovvero quello che non tiene conto di eventuali sospensioni o interruzioni del medesimo, la regola del raddoppio si applica su tale termine e non su quello massimo (che infatti risulta dalla regola posta dall’art. 161, comma 2, c.p.). Per esemplificare, ove il termine ordinario sia quello di sei anni e quindi quello massimo di sette anni e sei mesi, il raddoppio del termine concerne la misura di sei anni, non quella di sette anni e sei mesi. Ove si determini una causa interruttiva o di sospensione del termine, la previsione dell’art. 161, comma 2. c.p., secondo la quale in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, condurrà a calcolare l’aumento sul termine raddoppiato, ovvero su dodici anni (e non sul termine di sette anni e sei mesi)” (Sez. 4, n. 3291/2017 del 5 ottobre 2016).
Dunque, per il caso di reato commesso dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 157 (legge ex Cirielli) e prima dell’entrata in vigore del testo dell’art 589 cod.pen., come risultante dall’art. 1 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2008, il termine di prescrizione ordinario, è pari ad anni dodici, ai sensi del sesto comma della norma, che ne prevede il raddoppio, aumentato, in forza del disposto dell’art. 161, comma 2, cod. pen., ad anni quindici (dodici anni più un quarto).
In coerenza con il predetto principio, la successiva Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, COGNOME, Rv. 283488, ha rilevato che il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, commesso non solo dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 157 cod. pen. ma anche dopo la modifica dell’art. 589, secondo comma, cod. pen. a opera del d.1, n. 92 del 2008, che ha innalzato il limite edittale da cinque a sette anni, è soggetto al termine di prescrizione di quattordici anni, in forza del raddoppio previsto dal comma sesto del citato art. 157, e al termine massimo di diciassette anni e sei mesi.
t Conseguendone che, atteso il regime applicabile ratione temporis (e corrispondente a quello previsto dal testo dell’art.589, comrna 2, cod.pen., risultante per effetto della modifica introdotta da1d.l. 92/2008), al momentp della pronuncia della sentenza di secondo grado, il termine massimo di prescrizione non era decorso.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giug 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposte il ricorso se versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorre va condanNOME al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente