Omicidio Stradale Prescrizione: La Cassazione sul Raddoppio dei Termini
Con la recente ordinanza n. 9546 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza nel diritto penale: l’omicidio stradale prescrizione. La decisione chiarisce in modo inequivocabile l’applicazione del raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di omicidio colposo commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, un principio fondamentale per garantire giustizia alle vittime della strada.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una vicenda giudiziaria che ha visto un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme del codice della strada. L’incidente mortale era avvenuto nell’aprile del 2012. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, sperando in un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso: Prescrizione e Responsabilità
La difesa ha articolato il ricorso su due motivi principali:
1. Violazione di legge in relazione alla prescrizione: Secondo il ricorrente, il reato si sarebbe dovuto considerare estinto per prescrizione prima ancora della pronuncia della sentenza d’appello.
2. Vizio di motivazione e violazione di legge: Si contestava l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, ritenendo la motivazione della Corte territoriale carente e illogica.
Il fulcro del ricorso era, dunque, la questione temporale legata all’estinzione del reato.
La Decisione della Cassazione sull’Omicidio Stradale Prescrizione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni difensive con motivazioni nette e precise.
Per quanto riguarda il primo motivo, i Giudici hanno sottolineato come fosse manifestamente infondato. La difesa non aveva considerato una norma cruciale: l’articolo 157 del codice penale prevede espressamente il raddoppio dei termini di prescrizione per fattispecie gravi come quella in esame, ovvero l’omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale. Di conseguenza, il termine ordinario di prescrizione saliva a 14 anni, a cui si aggiungeva un ulteriore quarto per gli atti interruttivi, rendendo la pretesa di estinzione del reato del tutto priva di fondamento giuridico.
In merito al secondo motivo, la Corte ha rilevato la genericità delle doglianze. Le critiche alla ricostruzione della responsabilità erano state formulate senza un reale confronto con l’articolato e solido apparato argomentativo della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno ricordato che il loro ruolo non è quello di una terza istanza di merito, precludendo quindi la possibilità di rileggere gli elementi di fatto o di sostituire la propria valutazione a quella, logicamente coerente, dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su principi consolidati. In primo luogo, ha riaffermato la corretta applicazione della normativa sulla prescrizione, evidenziando come la volontà del legislatore sia quella di assicurare un tempo più lungo per l’accertamento di reati di particolare allarme sociale, come quelli legati alla circolazione stradale. Il raddoppio dei termini non è un’opzione, ma un obbligo di legge.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito i limiti del proprio sindacato. Il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di fatto. Non è possibile, in questa sede, rivalutare le prove o proporre ricostruzioni alternative, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria, vizi che nel caso di specie non sono stati ravvisati. La decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta ben fondata, basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza condivisibili.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio in materia di omicidio stradale prescrizione. La conferma del raddoppio dei termini di prescrizione rappresenta una garanzia fondamentale per l’effettività della tutela penale in un settore di altissima sensibilità sociale. La decisione serve anche da monito sull’importanza di formulare ricorsi per Cassazione che siano tecnicamente solidi e focalizzati su reali vizi di legittimità, piuttosto che su generiche contestazioni dei fatti già ampiamente vagliati nei precedenti gradi di giudizio. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende sancisce la definitività della sua responsabilità.
Quando raddoppiano i termini di prescrizione per l’omicidio colposo?
Secondo l’art. 157 del codice penale, i termini di prescrizione sono raddoppiati per il reato di omicidio colposo quando questo è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Nel caso specifico, il termine ordinario è stato calcolato in 14 anni.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo relativo alla prescrizione era manifestamente infondato (non considerava il raddoppio dei termini) e il motivo sulla responsabilità era generico, non confrontandosi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito gli elementi di fatto. Il suo compito è valutare la legittimità della decisione, verificando cioè se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e se la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9546 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, comma 2, cod. pen. commesso in Saviano il 30/4/2012.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione di legge in relazione all’art. 157 cod. pen., essendo il reato estinto per prescrizione prima della pronuncia di appelli; 2. Violazione .di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non considerando la difesa il raddoppio dei termini di prescrizione previsti dall’art. 157 cod. pen. in relazione alla fattispecie relativa all’art. 589 commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ragione per la quale il termine di prescrizione ordinario è pari ad anni 14, da aumentare per la interruzione della prescrizione nella misura di un quarto della pena.
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che le deduzioni riguardanti i profili di responsabilità individuati a carico dell’imputato risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza.
Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che, nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024