Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9546 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, comma 2, cod. pen. commesso in Saviano il 30/4/2012.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione di legge in relazione all’art. 157 cod. pen., essendo il reato estinto per prescrizione prima della pronuncia di appelli; 2. Violazione .di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non considerando la difesa il raddoppio dei termini di prescrizione previsti dall’art. 157 cod. pen. in relazione alla fattispecie relativa all’art. 589 commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ragione per la quale il termine di prescrizione ordinario è pari ad anni 14, da aumentare per la interruzione della prescrizione nella misura di un quarto della pena.
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che le deduzioni riguardanti i profili di responsabilità individuati a carico dell’imputato risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza.
Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che, nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024