Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23649 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23649 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME COGNOME, del foro di ROMA, in sostituzione per delega orale dell’avvocato COGNOME NOME, in difesa di COGNOME NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Brescia, in accoglimento della impugnazione proposte dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia avverso la sentenza assolutoria del Tribunale di Brescia, ha riconosciuto COGNOME NOME NOME del reato di omicidio stradale e di lesioni stradali con la circostanza aggravante di avere condotto il veicolo contromano lungo strada provinciale a doppia corsia di marcia e, con il riconoscimento della diminuente di cui all’art.589 bis comma 7 cod.pen., della circostanza della integrale riparazione del danno prima del giudizio e delle circostanze attenuanti generiche, lo ha condanNOME alla pena di anni due di reclusione, oltre che alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
2.In particolare, all’imputato era contestato di avere invaso l’opposta corsia di marcia all’interno di galleria stradale in quanto distratto perché occupato a utilizzare la nnessaggistica del proprio smartphone, così da non avvedersi di avere occupato la semicarreggiata opposta a quella di percorrenza, procedendo contromano fino a collidere frontalmente contro il veicolo Ford Fiesta proveniente dall’opposta direttrice di marcia e provocando la morte del passeggero di tale veicolo, COGNOME NOME, e lesioni personali gravi alla conducente di detto veicolo COGNOME NOME.
3. Il giudice distrettuale ribaltava il giudizio assolutorio del primo giudice mediante una rivalutazione del compendio probatorio e in particolare valorizzando le dichiarazioni rese a sommarie informazioni dalla persona offesa e conducente del veicolo Ford Fiesta, COGNOME NOME, la quale aveva dichiarato che il conducente antagonista aveva invaso progressivamente la corsia di pertinenza venendole contro, insensibile ai richiami acustici pure operati dalla dichiarante e che il guidatore (COGNOME) non guardava la strada, ma aveva il capo chiNOME come se stesse “guardando le sue gambe o il cambio dell’auto”. Il giudice distrettuale rilevava sotto un primo profilo che il giudice di primo grado aveva del tutto omesso di confrontarsi con tale fonte testimoniale e, d’altro canto, che l’esclusione di responsabilità dell’imputato era fondata su valutazioni del tutto ipotetiche, soggettive e congetturali sulla compatibilità dell’utilizzo del cellulare (accertato dopo i fatti nella cronologia della messaggistica) con il momento della collisione e su una ricostruzione alternativa delle cause della invasione (pioggia in atto, caratteristiche e pericolosità della sede stradale già in precedenza teatro di sinistri stradali) del tutto ipotetica, tenuto conto che l’imputato, pure in presenza di una
curva a destra e dell’invasione dell’opposta corsia di marcia, non aveva operato alcuna manovra di salvataggio per scongiurare la collisione. La Corte di appello, pertanto, riconosceva la fondatezza dell’editto accusatorio, con particolare riferimento alla contestazione di colpa dovuta a distrazione a causa dell’utilizzo del dispositivo cellulare, che aveva impedito al COGNOME di realizzare di avere invaso l’opposta corsia di marcia così da determinare la collisione frontale contro il veicolo antagonista e le conseguenze lesive in oggetto. Veniva altresì disposta la revoca della patente di guida in ragione della gravità delle conseguenze lesive e dalla gravità della colpa determinata dall’uso del cellulare alla guida, uso protratto per diversi minuti e esercitato in condizioni di circolazione particolarmente pericolose (pioggia, all’interno di galleria e in prossimità di una curva).
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME 1 il quale ha avanzato un unico, articolato motivo di ricorso con il quale deduce omissione di motivazione in relazione alla reformatio in pejus della sentenza di primo grado; omissione di motivazione con riferimento alle circostanze aggravanti di cui ai rispettivi commi 5 n.2 degli art.589 bis e 590 bis cod.pen., nonché in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Si duole la difesa del ricorrente del ribaltamento della sentenza assolutoria del primo giudice per l’assenza di una motivazione rafforzata soprattutto sulla questione concernente le ragioni della invasione dell’opposta corsia di marcia da parte dell’imputato e della ricorrenza della circostanza aggravante relativa ad una circolazione “contromano” con riferimento agli argomenti spesi dal Tribunale di Brescia per riconoscere l’assenza di colpa da parte del COGNOME, quali il tempo necessario per allertare i soccorsi e la obiettiva insidiosità delle caratteristiche della sede stradale. In relazione alla circostanza aggravante della guida contromano, che era stata esclusa in fatto dal primo giudice, il quale aveva ravvisato una invasione dell’opposta corsia di marcia, evidenzia, sotto il profilo della qualificazione giuridica, che la marcia contromano costituisce addebito diverso da quello accertato nel giudizio di merito, atteso che l’invasione dell’altrui corsia di marcia non equivale a circolare contromano. Più in generale il motivo ravvisa un insuperabile vulnus nell’assenza di motivazione rafforzata, dotata di forza persuasiva superiore con riferimento alle circostanze di fatto che avevano determiNOME lo sconfinamento dell’imputato, mentre la Corte di appello si sarebbe affidata ad una ricostruzione alternativa della dinamica in assenza di una rinnovata valutazione di tutte le fonti di prova acquisite (in particolare di quelle tecniche) finendo per sconfessare le ragioni poste a fondamento dell’assoluzione, sulla base di una critica degli argomenti sviluppati dalla sentenza impugnata ma in difetto di una autonoma, ponderata e Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
persuasiva COGNOME spiegazione COGNOME atta COGNOME a COGNOME superare COGNOME la COGNOME motivazione COGNOME della sentenza di primo grado. Il ricorso censura altresì la statuizione relativa alla revoca della patente di guida / la quale, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, non rappresenta una automatica conseguenza della pronuncia di condanna per il reato in oggetto (art.222 comma 2 C.d.S.) ma impone una puntuale giustificazione della scelta della misura sanzioNOMEria più sfavorevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato in relazione a ogni punto della decisione impugnata, sia con riferimento alla sussistenza di una motivazione rafforzata, a fronte di sentenza assolutoria in primo grado, sia in relazione al riconoscimento della ipotesi aggravata di cui all’art.589 bis, comma 5 n.2 cod.pen. sia in relazione alla scelta della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
2. In relazione al vizio motivazionale denunciato nel primo motivo di ricorso, che si assume risiedere nella ricostruzione del sinistro operata dal giudice di appello senza tenere conto delle osservazioni della difesa che si fondano su una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro, va preliminarmente osservato in ossequio a principi ripetutamente affermati da questa Corte, che, in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esamiNOME tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01; Sez.4, n.4842 del 2/12/2003, COGNOME e altri, Rv.229369). Più recentemente è stato riconosciuto che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di
determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice – conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento (5ez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv.281105). Pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289 del 24/092023, Petrella, Rv 226074).
Orbene le censure proposte dalla difesa del COGNOME risultano in fatto, prive di analisi censoria rispetto agli argomenti proposti nella sentenza impugnata, prive di confronto con tutte le argomentazioni relative alla abnormità della condotta di guida tenuta dal conducente COGNOME NOME il quale, all’interno di galleria stradale e in prossimità di una curva a destra, ha invaso l’opposta corsia di marcia senza tentare alcuna manovra diversiva e, nonostante le segnalazioni acustiche provenienti dal conducente del veicolo antagonista, lo abbia investito frontalmente senza neppure accennare alcuna manovra estrema di salvataggio. Deve pertanto prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dalla difesa ricorrente, atteso che l’articolata valutazione, da parte dei giudici di appello degli elementi probatori acquisiti, non solo rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto i giudici a ribaltare il giudizio assolutorio riconoscendo la responsabilità della ricorrente ma, altresì, integra quella motivazione rafforzata, dotata di forza persuasiva superiore, idonea a sostituire la peraltro lacunosissima motivazione proposta dal primo giudice (di non potersi escludere che la condotta di guida del COGNOME possa essere stata determinata da indefiniti elementi perturbatori, connessi al manto stradale, alla pioggia in atto e alla presenza di una curva).
3.1 Va pertanto riconosciuto che il giudice di secondo grado ha assolto pienamente l’obbligo di una rinnovata valutazione di tutte le circostanze di fatto e delle fonti di prova, peraltro consacrate negli atti di indagine a fronte di giudizio abbreviato, compreso quelle che non erano stato affatto considerate dal primo giudice (informazioni della persona offesa COGNOME NOME) ed ha rinnovato una valutazione di compatibilità del tempo del sinistro con l’uso del cellulare da parte dell’imputato /mediante una valutazione dei tempi necessari per il soccorso delle persone offese ben più accurata di quella superficialmente svolta dal primo
,4 T giudice,LM~ una motivazione che possiede la forza di una rimeditazione dell’intero quadro probatorio, senza trascurare gli elementi presuntivi su cui era fondata la sentenza di primo grado. Va riaffermato il principio secondo cui il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l’obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l’unica realmente argomentata (‘ez.6, n.11732 del 23/11/2022, S., Rv. 284472 – 01).
Parimenti inammissibile è la censura che investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la ipotesi aggravata di cui all’art.589 bis comma 5 n.2 cod.pen., atteso che la circostanza aggravante della circolazione contromano formava oggetto del capo di imputazione, mentre il giudice di primo grado aveva escluso tale circostanza per avere in sostanza negato che l’invasione dell’opposta corsia di marcia da parte del COGNOME dipendesse da colpa dell’imputato, in quanto riteneva non provato che lo stesso fosse intento ad osservare lo schermo del cellulare e dall’altro che le caratteristiche della strada avessero condizioNOME il suo sbandamento verso l’opposta semicarreggiata. Appare pertanto evidente che, tuitiA una volta che la Corte di appello COGNOME riconosciuto la colpa dell’imputato nello sconfinamento, la previsione dell’aggravante, riconosciuta in imputazione, costituisce coerente applicazione della previsione contenuta nell’art.143 codice della 5trada 1 il quale, dettando la disciplina sulla mano da tenere nell’ambito della circolazione stradale, prevede al comma 4 che “quando la strada è divisa in due carreggiate si deve percorrere quella di destra” e al comma 12 prevede che è sanzioNOME il conducente che “percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate”, così da rendere palese che la marcia contromano non è riservata alla ipotesi di carreggiata a unico senso di marcia ma anche alle ipotesi, come la presente, in cui la strada sia suddivisa in due carreggiate separate a doppio senso di marcia (sul punto ez.5, n.45997 del 14/07/2016, COGNOME, Rv.268482). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Inammissibile è anche il motivo di ricorso che investe la motivazione in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, la cui adozione è stata ampiamente motivata dal giudice distrettuale con riferimento alla gravità del reato, alla particolare offensività delle conseguenze e all’elevatissimo grado di colpa, costituita dalla distrazione del conducente per l’uso del cellulare, che rappresenta la causa principale degli eventi dannosi e pericolosi
che si realizzano in occasione della circolazione stradale, risultando pertanto ampiamente rispettato il principio della graduazione della sanzione amministrativa in ossequio ai principi informatori indicati dall’art.218 comma 2 C.d.S., tenuto conto delle modalità del fatto, delle conseguenze dannose che ne sono derivate e del grado della colpa ascritta (ez.4, 9.11.2017, COGNOME, Rv.271661; n.4740 del 17/11/2020, COGNOME, Rv.280393).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 6 marzo 2024
Il Président
Il Consigliere estensore