Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11938 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di omicidio in danno di NOME, commesso investendolo intenzionalmente con la propria autovettura dopo un banale diverbio, in Pellaro di Reggio Calabria il 20 luglio 2023.
Rigettata l’eccezione di nullità per asserito ritardo nella notificazione al difensore dell’avviso dell’udienza di convalida del provvedimento precautelare, il Tribunale ha illustrato la ritenuta gravità indiziaria sulla base delle sommarie informazioni rese da quanti hanno assistito al fatto, incluso NOME COGNOME, e dei filmati della videosorveglianza che hanno ripreso la scena.
Come riferito da NOME COGNOME e NOME, mentre erano in compagnia nel bar adiacente la stazione di rifornimento Q8 di Pellaro di NOME COGNOME e NOME COGNOME, furono raggiunti da un uomo, che si trovava all’interno del bar e che, dopo una beve discussione, colpì con un pugno la loro autovettura. Chieste all’individuo le ragioni del gesto, questi reagì dicendo “ora ci fazzu vidiri io”, salì a bordo della propria autovettura, accelerò nella loro direzione, investendo dapprima NOME COGNOME e poi NOME COGNOME. NOME COGNOME e NOME COGNOME, altro testimone oculare e COGNOME dell’indagato, riconobbero quest’ultimo quale autore del fatto.
2.1. COGNOME ha raccontato che uno tra i componenti del gruppo, prima di entrare nel bar, si era rivolto all’indagato con il saluto “ciao giovane”. Una volta usciti dal bar, i ragazzi erano stati raggiunti dall’indagato, che aveva sferrato un pugno contro il finestrino della loro autovettura; costoro, indispettiti, erano tornati a discutere con l’aggressore e, quando questi si era ormai allontanato, uno dei ragazzi lo aveva preso per il collo e gli aveva dato uno schiaffo. A questo punto l’indagato, postosi a bordo dell’autovettura, aveva accelerato e investito uno dei ragazzi, per poi frenare e fare marcia indietro.
Pur a considerare l’aggressione subita dall’indagato l’antefatto necessario delle successive condotte, sarebbe in ogni caso del tutto inidonea ad integrare i presupposti della legittima difesa, per difetto dell’attualità del pericolo e dell inevitabilità altrimenti del pericolo.
2.2. Il Tribunale ha poi ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione delle modalità del grave fatto e della personalità dell’indagato, profili che fanno ritenere che, ove rimesso in libertà, possa fuggire, commettere altri gravi reati con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o della stessa specie di
quelli per cui si procede. Ha quindi argomentato sulla adeguatezza esclusiva della custodia carceraria.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha articolato più motivi.
3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. L’avviso dell’udienza di convalida dell’arresto fu inviato al difensore appena un’ora e quaranta minuti prima che l’udienza si tenesse e quindi talmente a ridosso dell’udienza da impedire una partecipazione informata al compimento dell’attività giudiziaria, in ragione della complessità del procedimento, della durata dei files video allegati al fascicolo, della distanza tra la cancelleria ove consultare il fascicolo e il luogo di celebrazione dell’udienza, del fatto che l’avviso fu notificato un sabato mattina, giornata di chiusura dello studio legale e della ordinaria attività forense. Non vi erano peraltro ragioni di urgenza perché il termine ultimo sarebbe scaduto il lunedì successivo.
3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di omicidio. Il ricorrente non colpì volontariamente NOME dal momento che a bordo dell’autovettura condotta dal primo si era introdotto NOME COGNOME, cugino della vittima, con cui iniziò una colluttazione che fece perdere al ricorrente il controllo dell’autovettura nel momento in cui la vittima rimase schiacciata dalla ruota posteriore destra.
Solo un testimone, NOME COGNOME, ha riferito della frase “ora ci fazzu vidiri io”. che il ricorrente avrebbe pronunciato al momento dell’asserita aggressione, e altri testimoni nulla hanno detto dello schiaffo e della presa al collo che il ricorrente subì ad opera della vittima, circostanza riferita invero soltanto da COGNOME, la cui attendibilità è stata ingiustamente messa in discussione in ragione del legame di amicizia del ricorrente, a fronte dello svilimento di un dato significativo, ossia del rapporto di amicizia e di complicità che legava i testimoni NOME e NOME alla vittima e del rapporto di parentela tra quest’ultima e NOME COGNOME.
3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego della scriminante della legittima difesa o dell’eccesso colposo in legittima difesa. Il ricorrente reagì ad una aggressione ingiusta messa in atto dal gruppo di quattro soggetti, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME. La motivazione dell’ordinanza è sul punto carente, perché il Tribunale ha ignorato che il ricorrente venne accerchiato dai quattro e subì un’aggressione fisica, che provò ad allontanarsi e che mentre si trovava dentro la sua autovettura per
andare via fu aggredito. Le dichiarazioni di NOME COGNOME e dei suoi complici sono state smentite dalle immagini video registrate e acquisite in atti mentre le dichiarazioni di COGNOME hanno trovato riscontro nelle immagini registrare dal circuito di video sorveglianza.
3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari e specificamente del pericolo di fuga e della valutazione delle modalità del fatto.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente non ha specificato se la dedotta nullità sia stata ritualmente eccepita in sede di udienza di convalida, condizione questa indispensabile per escludere una intervenuta sanatoria. Deve infatti tenersi presente che, secondo quanto affermato da Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, Rv. 247939, “il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare; il denegato accesso a tali atti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, da ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell’udienza di convalida”.
In ogni caso, l’interessato avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di convalida e solo dopo aver ottenuto un riconoscimento della nullità consumatasi nell’ambito di quel procedimento avrebbe potuto farla valere nel distinto procedimento cautelare, secondo il principio per il quale “in tema di procedimento di convalida dell’arresto, la nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e dell’ordinanza di convalida (nella specie, per l’omessa traduzione dei verbali nella lingua dell’interessato), sebbene ritualmente eccepita in udienza, non può essere dedotta nel giudizio di riesame del provvedimento applicativo di misura cautelare, essendo rilevabile esclusivamente con l’impugnazione della decisione sulla convalida, in assenza della quale deve ritenersi sanata” – Sez. 1, n. 430 del 18/10/2022, dep. 2023, Rv. 283861 -. Peraltro, l’interessato, in sede di udienza di convalida, si avvalse della facoltà di non rispondere / sì che la dedotta difficoltà nell’avere accesso agli atti non sembra aver potuto inficiare il provvedimento cautelare per il tramite dell’interrogatorio, che non si è svolto per scelta difensiva autonoma.
3. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente indebitamente ha proposto con l’impugnazione una diversa lettura dei dati indiziari, contestando la ricostruzione dei fatti accolta nell’ordinanza e, per essa, l’affermazione dell’elemento soggettivo, senza però prospettare alcuna manifesta illogicità nel percorso argomentativo seguito dal giudice della cautela. Il Tribunale ha preso in esame le immagini degli impianti di videosorveglianza e, sulla base dell’attenta considerazione di questo importante reperto, ha dato conto di cosa accadde dal momento in cui vi fu la discussione tra il ricorrente e il gruppo di ragazzi di cui faceva parte la vittima e l’epilogo finale con il corpo di NOME COGNOME che giaceva a terra. Dall’attenta visione dei fotogrammi il Tribunale ha ricavato che durante la presenza di NOME COGNOME all’interno dell’autovettura condotta dal ricorrente, e quindi al momento della ipotizzata colluttazione che impedirebbe, secondo la prospettazione difensiva, di ravvisare il dolo di omicidio nella condotta di investimento, l’autovettura impattò con la vittima una sola volta. Gli altri due investimenti, il primo e il terzo, furono voluti dal ricorre quando la sua capacità di direzione dell’autovettura non aveva alcun intralcio e non era ostacolata dalla presenza di un terzo. È assai importante evidenziare che, una volta che NOME COGNOME scese dall’autovettura, il ricorrente, procedendo all’indietro, investì la vittima, che già giaceva a terra, per una terza volta. È del tutto logica pertanto la conclusione a cui è giunto il Tribunale in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo, atteso che quanto prospettato dalla difesa potette al più condizionare uno soltanto dei tre episodi di investimento della vittima con l’autovettura condotta dal ricorrente.
Il rilievo di ricorso, secondo cui la frase minacciosa profferita dal ricorrente fu avvertita soltanto da uno dei testimoni, non è tale da mettere in dubbio, e privare di attendibilità, la dichiarazione d’accusa. Va comunque evidenziato che, secondo quanto affermato in ordinanza, la frase minacciosa fu percepita sia da NOME COGNOME che da NOME COGNOME e il dato, nell’economia argomentativa dell’ordinanza, non ha valore decisivo per la definizione della gravità indiziaria, per la gran parte affidata alle risultanz oggettive delle immagini degli impianti di videosorveglianza.
In ordine poi al lamentato svilimento del contributo dichiarativo di NOME COGNOME in ragione del suo rapporto di amicizia con il ricorrente, è sufficiente evidenziare, per coglierne l’inconsistenza, che l’ordinanza ha comunque argomentato anche muovendo dalla premessa della intervenuta aggressione ai danni del ricorrente, come da COGNOME descritta.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha ben spiegato le ragioni della insussistenza della scriminante della legittima difesa,
osservando che la precedente aggressione ai danni del ricorrente non fu tale da qualificare, in termini di attualità, un pericolo per la vita del ricorrente, d momento che questi iniziò la manovra offensiva, dirigendosi con l’autovettura contro la vittima, quando l’aggressione ai suoi danni si era già conclusa. L’impossibilità di ravvisare la scriminante ha reso logicamente impraticabile una indagine sull’eventualità di un eccesso colposo in legittima difesa, non potendosi eccedere dai limiti di una causa di giustificazione che non è dato configurare.
Il quarto motivo è infondato. Il Tribunale ha ben motivato in punto di esigenze cautelari con il riferimento alle modalità della condotta, che si compose di azioni reiterate e si qualificò per l’uso di un mezzo di particolare offensività quale è un’autovettura lanciata contro una persona. Ha poi ricordato l’esistenza di precedenti per reati in materia di armi, che concorrono a delineare una personalità incline a manifestazioni criminali di aggressività ai beni della vita e della integrità fisica della persone. Da qui la correttezza logica di una prognosi sfavorevole proprio in ordine al pericolo di cd. reiterazione criminosa. Il pericolo di fuga è stato ipotizzato in via aggiuntiva e il dato non contestato della irreperibilità, quale che possa essere stato il movente dell’allontanamento da casa e dai luoghi abitualmente frequentati, ne è fondamento tutt’altro che illogico.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
osì deciso, 1’11 gennaio 2024 r
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CORTE NPREMA Di CASSAZONE Prima ,i9ne Pen3Ie Depositata in Cancelleria oggi Roma, li 21 MAR, 2024