Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5525 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5525 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME – e le conclusioni scritte depositate – avverso sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine reato di cui all’art. 589, commi 1 e 2, cod. pen., è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, nella specie non può trovare applicazione l’attenuante prevista dal comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen., entrat in vigore solo in epoca successiva al fatto per cui si procede.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha già avuto modo di osservare come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58 bis, comma settimo, cod. pen., per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in c non prevede l’applicazione della relativa circostanza attenuante ai fatti antecedent alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma frutto di una scelta di pol criminale volta a temperare il più rigoroso trattamento sanzionatorio della novell che ha introdotto le norme in tema di omicidio stradale. (Sez. 4, n. 16609 del 02/04/2019, COGNOME, Rv. 275653 – 01).
Peraltro, il motivo è comunque inammissibile in quanto mai dedotto in sede di appello, pertanto ormai precluso in questa sede.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2026
re estensore GLYPH
Il Presihte