Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5561 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5561 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, in punto di pena, la condanna del primo Giudice nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cu all’art. 589-bis cod. pen. di cui all’imputazione.
Il ricorso proposto dall’imputato – il quale ha depositato anche una memoria scritta – è inammissibile.
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca ampia e appropriata motivazione in punto di trattamento sanzionatorio ed è immune da vizi logico-giuridici.
Il primo motivo è manifestamente infondato e sviluppa una censura di merito laddove lamenta che la riduzione della pena attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche non sia stata effettuat nella loro massima estensione. Sul punto i giudici hanno congruamente motivato, valorizzando alcuni elementi negativi della condotta tenuta dal prevenuto (moto a “zig-zag”, manovre di sorpasso azzardate e alito vinoso) i quali hanno giustificato ragionevolmente il diniego di una mitigazione della pena nel misura massima consentita dalla legge, secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, alla luce del costante principio per cui, in tema di sentenza di patteggiamento, l’estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell’art. 4 comma 2, cod. proc. pen., all’utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti d delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospens condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa concedibilità di un secondo beneficio (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 01; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 – 01). Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha riscontrato la non concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla luce de precedente penale a carico del prevenuto, con condanna (patteggiata) alla pena di mesi 10 e giorni 10 di reclusione che, unita alla condanna irrogata nel presente procedimento (anni 1 e mesi 8 di reclusione), determina il superamento del limite legale per il riconoscimento del beneficio.
La memoria difensiva depositata dal responsabile civile RAGIONE_SOCIALE contiene istanze inammissibili in quanto non proposte con ricorso, pertanto di tale memoria non si può tenere conto in questa sede.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Nulla deve essere liquidato per spese in favore delle parti civili, non avendo queste ultime esplicato alcuna attività, limitandosi a depositare conclusioni scritte e nota spese (cfr. Sez. 6, n. 24 del 29/05/2025, COGNOME, Rv. 288298 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di rappresentanza in favore delle parti civili.