Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51424 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51424 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Caltanissetta il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 7660/2022 della Corte di appello di Milano del 25 novembre 2022;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, del foro di Milano, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di cassazione, Sezione IV penale, con sentenza n. 812 depositata il 13 gennaio 2022, ha annullato, con rinvio, la sentenza della Corte di appello di Milano del 28 febbraio 2020 con la quale NOME era stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione in relazione al reato a lui contestato, avente ad oggetto l’omicidio colposo di una persona cagionato in data 18 giugno 2014 a seguito di un sinistro stradale; la Corte di legittimità aveva rimesso le parti di fronte al giudice del rinvio affinché questi valutasse l’eventuale incidenza causale nelle verificazione del sinistro della condotta colposa del soggetto che aveva riportato, a causa del sinistro, le lesioni che ne avevano cagionato la morte.
Con sentenza del 23 novembre 2022 la Corte di appello di Milano, decidente in sede di giudizio di rinvio, ritenute la effettiva esistenza di un concorso di condotte colpose nella determinazione del fatto da cui è dipesa l’esistenza del reato anche da parte della persona offesa, ha ritenuto di ridimensionare la pena inflitta al prevenuto – ferma restando la esclusione delle circostanze attenuanti generiche in favore del ricorrente – determinandola questa volta in anni 2 e mesi 4 di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, sviluppando un unico articolato motivo di impugnazione.
Sotto un primo profilo, rubricato come volto a denunziare un vizio di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente ha lamentato la circostanza che la Corte di appello di Milano, nel determinare la pena a carico del ricorrente non abbia tenuto conto del fatto che, attese le peculiarità della presente vicenda, la lex mitior da applicare, vista la previsione di carattere AVV_NOTAIO contenuta nell’art. 2, comma 4, cod. pen., non era quella vigente al momento della commissione del fatto ma quella prevista dall’art. 589-bis cod. pen. il quale, a differenza della legge previgente, prevede, quale fattore idoneo a mitigare la pena sino alla misura della metà di quella base, al comma 7, il concorso di colpa della persona offesa.
Con un secondo aspetto del medesimo motivo di ricorso la difesa del COGNOME ha osservato – per il caso in cui non fosse ritenuto applicabile lo ius superveniensche, in ogni caso, l’abbattimento di pena derivante dalla ritenuta esistenza di un concorso di colpa doveva essere o tale da condurre al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, posto che non sarebbe
stata applicabile la attenuante di cui all’art. 62, n. 5, la quale fa riferimento al concorso del fatto doloso della persona offesa, ovvero lo stesso doveva essere più corposo di quello consistito nel mero abbattimento, nella misura di otto mesi, della durata della sanzione detentiva, così come operato dalla Corte di Milano in sede di rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che saranno dì seguito esposte.
Va esaminata prioritariamente la questione della possibile applicazione al caso in esame, in quanto si tratterebbe di legge più favorevole al prevenuto, non della disciplina precettiva e punitiva vigente al momento in cui il fatto si verificato, cioè il 18 giugno 2014, ma di quella sopravvenuta, la quale ha introdotto nel tessuto del codice sostanziale penale l’art. 589-bis, rubricat come “Omicidio stradale”, e per effetto della quale l’ipotesi dell’omicidio colposo commesso “con violazione delle norme sulla circolazione stradale” ha trovato una sua autonoma collocazione tassonomica rispetto alle altre ipotesi di omicidio colposo e ciò sebbene il suo autonomo trattamento sanzionatorio si presenti, tendenzialmente, più gravoso rispetto a quello ordinariamente applicabile alle altre ipotesi di omicidio colposo.
Osserva, infatti, il ricorrente che la novella legislativa, in una complessiva cornice volta, come accennato, a rendere più gravoso il trattamento sanzionatorio delle ipotesi di omicidio colposo sanzionato dalla disposizione dianzi richiamata, contiene in sé una disposizione, il comma settimo, che, invece, parrebbe integrare un’ipotesi di lex mitior; infatti detta disposizione prevede che nelle ipotesi di omicidio stradale in cui “l’evento non sia esclusiva conseguenza della azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà”.
Sostiene, pertanto, il ricorrente che – essendo stata annullata l precedente sentenza della Corte ambrosiana proprio in relazione alla verifica della eventuale incidenza nella determinazione dell’incidente della condotta colposa della vittima del sinistro stradale ed avendo la Corte territoriale, in se di rinvio, accertato che anche la condotta di quest’ultima (definita “imprudente ed in contrasto con le prescrizioni” cui deve attenersi anche chi vada in biciclett percorrendo una via che, ancorché privata, sia comunque aperta al pubblico) era stata, comunque, determinante ai fini della verificazione del reato attribuito all’odierno ricorrente – la pena irrogata a suo carico doveva essere determinata tenendo conto della possibilità di operare la diminuzione della stessa sino alla
misura della metà della pena base in applicazione di quanto previsto dal comma settimo dell’art. 589-bis cod. pen.
Il motivo di ricorso è in radice inammissibile.
Infatti, per come si legge nella sentenza n. 812 del 2022, con la quale è stata rescissa la precedente decisione della Corte di appello di Milano, la IV Sezione di questa Corte ha, expressis verbis, sostenuto – respingendo un argomento del ricorso costituente l’atto introduttivo del primo giudizio di legittimità – come “non (…fosse…) applicabile al fatto, commesso il 18 giugno 2014, il comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen. (…) norma che è stata introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 2016, n. 41”.
Ora, senza entrare nel merito di tale affermazione, rileva questa Corte che un tale profilo decisorio – promanante dal giudice di ultima istanza e con il quale è stato definito, nel senso della sua infondatezza, un argomento di diritto dedotto in sede di ricorso per cassazione – deve intendersi avere acquisito il crisma della definitività, di tal che non vi era più alcuno spazio per il giudice del rinvio per una eventuale messa in discussione della applicabilità o meno alla fattispecie della norma ora invocata dal ricorrente (si veda, infatti, con riguardo all’obbligo del giudice del rinvio di uniformarsi, per ogni questione di diritto, al principio affermato in sede rescindente: Corte di cassazione, Sezione Vi penale, 11 maggio 2020, n. 14433; Corte di cassazione, Sezione II penale, 23 maggio 2017, n. 25722), sicché nessuna censura può essere ora mossa al riguardo alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano e nella quale la norma novellata non è stata applicata.
Anche in relazione al secondo profilo dedotto dal ricorrente, attinente alla valorizzazione della condotta della vittima dell’omicidio colposo tale da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato o, comunque, idonea a determinare un abbattimento della pena maggiore di quello disposto dal giudice del rinvio, il motivo di impugnazione è inammissibile.
Quanto al primo aspetto, infatti, deve rilevarsi che anche in relazione ad esso già ha conclusivamente preso posizione la sentenza rescindente, nella quale è stato chiaramente sostenuto che nessun vizio era riscontrabile nella parte della precedente decisione della Corte di Milano con la quale era stato escluso che il COGNOME potesse essere meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Mentre, infine, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, l’avvenuta riduzione della pena, nella misura di un abbattimento pari ad 8 mesi – che corrisponde ad 1/4 della pena che era stata precedentemente fissata senza che nella determinazione di essa si fosse considerato il fatto che nella dinamica del sinistro stradale di cui si tratta un ruolo era stato svolto anche dalla condotta imprudente della vittima del reato – appare per un verso non meramente irrisoria e, d’altra parte, giustificata dal riferimento operato alla gravità del fatto ed alla circostanza, assolutamente non contestata dal ricorrente, che l’imputato fosse soggetto già segnato da “numerosi e rilevanti precedenti” penali, fattori questi che indubbiamente forniscono una solida base motivazionale al pur modesto scostamento dal minimo edittale non ingiustificatamente operato dal giudice del rinvio.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2023 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME Il P é sidente