Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10893 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10893 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 13/08/1976
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza emessa il 12 giugno 2024, ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Torino che aveva dichiarato NOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 589 bis cod. pen. ai danni della figlioletta NOME ( fatto del 10 aprile 2019).
I fatti erano stati così descritti nell’imputazione: l’autovettura Nissan Qashqai con da Gangi NOME, percorrendo la SS 24 con direzione Susa, all’altezza del km 31.600 tamponava l’autoarticolato IVECO fermatosi per svoltare a sinistra nello spazio antistante l’impresa RAGIONE_SOCIALE; immediatamente dopo il COGNOME, conducente della vettura Fiat 500 L, tamponava a sua volta la Nissan ferma sulla propria corsia, per effet dell’urto la Fiat 500 L compiva una rotazione oraria, traslando sulla corsia opposta sopraggiungeva l’autovettura Dodge Nitro condotta da NOMECOGNOME che si scontrava violentemente con la fiancata sinistra della Fiat, determinando così decesso della piccola NOME, nata il 22 ottobre 2017, collocata sul seggiol posto sul sedile posteriore destro. Al COGNOME e alla COGNOME era stato contestato di a provocato il decesso della piccola NOME per imprudenza, negligenza e imperizia nonché per colpa specifica consistita nella violazione degli artt. 140, 141, 149 del e 348 del regolamento di attuazione del CdS, non avendo regolato adeguatamente la velocità e non avendo mantenuto la distanza di sicurezza tale da garantire un arrest tempestivo del veicolo.
Il primo giudice, ritenendo dimostrato che il COGNOME avesse tentato una pericolos manovra di spostamento sulla sinistra al fine di evitare di tamponare la Nissan che precedeva, aveva assolto la Gangi e condannato il COGNOME alla pena di mesi 10 e giorni 24 di reclusione, con i benefici di legge, applicando la sanzione accessoria de sospensione della patente di guida per anni 4, ridotta dalla Corte territoriale ad uno.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore d fiducia, per due motivi.
Con un primo motivo lamenta vizio lamenta vizio di violazione e falsa applicazion dell’art. 218 CdS. La sentenza impugnata, in ordine ai criteri di valutazione imp dall’art. 218 cds (entità del danno, gravità della violazione commessa, pericolo pe futuro uso di automezzi), aveva ingiustificatamente valorizzato la gravità del dan senza tener conto che per il reato di omicidio stradale si verifica, per definizi massimo danno ipotizzabile quale conseguenza di un sinistro. La norma di cui all’art 218 CdS , infatti, riguarda i criteri di determinazione della durata della san accessoria per ogni reato inerente alla circolazione stradale. Poichè nel caso omicidio stradale l’entità del danno è sempre l’evento morte, non è possibile, in si
il
casi, utilizzare solo il criterio relativo alla gravità del danno. I giudici avrebbero invece dovuto tenere conto della peculiarità del caso, e precisamente del fatto che il decesso della piccola era dipeso da un evento del tutto casuale e scollega dalle violazioni del codice della strada, ossia il sopraggiungere della vettura Dod sulla corsia opposta.
Con il secondo motivo lamenta vizio di GLYPH motivazione in ordine al diniego dell’accertamento della velocità mantenuta dalla vettura Dodge condotta dal Primela. La Corte d’appello aveva affermato che non era rilevante accertare la velocità del Primela con esattezza, stante la quasi immediatezza tra il primo impatto ( COGNOME) e il secondo impatto, che dimostrava come lo scontro fosse stato inevitabile per il Primela. Si trattava di una affermazione illogica, poiché sarebbe stato rileva verificare se il COGNOME avesse violato, nella circostanza, il limite di velocità impo L’eventuale superamento del limite di velocità da parte del predetto avrebbe comportato, infatti, una ipotesi di colpa concorrente e, di conseguenza, u ridimensionamento del danno direttamente ascrivibile al COGNOME, con incidenza sulla determinazione della sanzione accessoria.
Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’entità della sanzione accessoria applicata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, è stata fissata tenendo in considerazione tutti e tre i parametri di cui a 218 CdS, e quindi non solo l’entità del danno, ma anche la gravità delle violazion commesse e l’apprezzamento della sussistenza del pericolo per la circolazione stradale. In proposito, la Corte territoriale ha esaustivamente e congruamente richiamato la inadeguatezza della velocità tenuta dal COGNOME, l’omesso rispetto dell distanza di sicurezza e la improvvida e altamente rischiosa manovra di scarto verso sinistra. Risulta esaustivamente argomentato anche il parametro del futuro pericolo per la circolazione, con riferimento alla assoluta episodicità della condotta ricorrente. Va inoltre rilevato che la sanzione della sospensione è stata contenuta di sotto del medio edittale e che anche in materia di sanzioni accessorie è consolidat il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudi merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che conto dell’impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violaz comunque alla congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la durata della sanzione sia GLYPH superiore alla misura GLYPH media di quella edittale
(Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, GLYPH Armanetti, GLYPH Rv. 259211 GLYPH 01; Sez. F – n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635 – 02)
Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente rip questa sede questioni inerenti alla ricostruzione della dinamica del sinistr ad insistere sulla rilevanza dell’accertamento della velocità tenuta da rilevanza esclusa dalle due sentenze di merito con motivazione in fatto esaur accurata, non sindacabile in sede di legittimità perché sorretta da ragi immune da vizi logici e giuridici, che, lungi dal recepire acriti pedissequamente le conclusioni dei periti del PM, le ha analizzate con ra valutazione unitamente alle altre prove acquisite ( in particolare la Corte ha alla pag. 8 della sentenza impugnata, che la ricostruzione de CT dott. COGNOME era stata smentita in ordine alla esiguità della frazione temporale int l’impatto della vettura condotta dal ricorrente e la Nissan e il successivo im predetta vettura con quella del Primela, tale escludere l’evitabilità del sini del Primela poichè non vi sarebbe comunque stato alcuno spazio temporal reazione).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle amme determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2025
Il GLYPH nsiglie e estensore
GLYPH
Il Presidente