Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7231 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7231 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 111/2026
NOME COGNOME
UP – 27/01/2026
ATTILIO COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nata a Filiano il DATA_NASCITA,
nel procedimento in cui sono costituite parti civili:
NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
avverso la sentenza del 5 marzo 2025 della Corte d’appello di Potenza;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi alla memoria giˆ depositata e chiedendo il rigetto del ricorso; udito AVV_NOTAIO, del foro di Potenza, in difesa delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; udito AVV_NOTAIO NOME COGNOME, del foro di Matera, in difesa di NOME COGNOME, che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento;
Con sentenza del 5 marzo 2025 la Corte dÕappello di Potenza, in accoglimento della impugnazione del Procuratore generale, ha applicato a NOME COGNOME la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida, confermando nel resto la sentenza emessa il 20 febbraio 2020 dal Tribunale di Potenza, con cui è stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., commesso in Filiano il 12 aprile 2012, e condannata alla pena di mesi otto di reclusione.
1.1. Più in particolare, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la mattina del 12 aprile 2012 NOME COGNOME stava percorrendo con la sua bicicletta la strada INDIRIZZO, con direzione Filiano (PZ), quando venne colpito dalla Ford Focus condotta da NOME COGNOME, in fase di sorpasso.
A causa dellÕurto il COGNOME si ribalt˜ con la sua bicicletta Ð che fin’ per colpirlo alla testa ed alla schiena – cos’ riportando delle gravi lesioni che ne causarono il decesso.
Prendendo le mosse dagli esiti dellÕesame medico Ð legale, i giudici di merito hanno ritenuto che le lesioni riportate dal COGNOME (per tipologia e gravitˆ) non furono causate da una caduta dalla bicicletta, quanto piuttosto dallÕinvestimento di un veicolo.
Esclusa lÕinterferenza di altre cause (presenza di pedoni o animali, anomalie dellÕasfalto) i giudici hanno poi valorizzato le dichiarazioni della stessa ricorrente, oltre che di altri testimoni, per affermare che in quel tratto stradale, nel momento in cui avvenne lÕincidente, non stavano transitando altri veicoli, e che fu proprio la NOME, a bordo della Ford Focus, a sorpassare la bicicletta del NOME.
Pertanto, pur dando atto della assenza di tracce di pneumatico riconducibili ad una Ford sulla ruota anteriore della bicicletta (che risultava deformata), i giudici di merito hanno ritenuto che effettivamente la NOME urt˜ il velocipede nellÕatto di sorpassarlo, sottolineando che tale ricostruzione è sostenuta, seppur in termini indiziari, anche dalla presenza di un segno sullo sportello posteriore destro della vettura, compatibile con lÕurto tra il veicolo ed il manubrio della bicicletta.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale processuale (in relazione allÕart. 192 cod. proc. pen.), nonchŽ vizio della motivazione, anche sotto forma di travisamento della prova.
LÕaffermazione di responsabilitˆ non è in linea, si osserva, con la regola di giudizio dellÕoltre ogni ragionevole dubbio, poichŽ ancorata ad una ricostruzione dellÕincidente in termini di mera probabilitˆ.
Affermazione che è sorretta da motivazione illogica e contraddittoria, poichŽ basata sulle (incerte) conclusioni del consulente del AVV_NOTAIO ministero, AVV_NOTAIO, che avevano inizialmente indotto il requirente a chiedere l’archiviazione del procedimento, non essendo stati individuati Òsegni che possano con certezza posizionare i due mezzi sulla scena dell’incidenteÓ.
L’ipotesi originariamente formulata, ovvero che la bicicletta avesse subito una turbativa esterna nel movimento a causa dell’urto in fase di sorpasso da parte della Ford (determinando anche lo schiacciamento del cerchio anteriore del velocipede), è rimasta smentita dal mancato rilievo di tracce di pneumatico tanto sugli indumenti della vittima, quanto sulla stessa bicicletta.
Anche nel corso della sua audizione in dibattimento il consulente ha evidenziato lÕassenza di segni obiettivi sui due mezzi coinvolti, tali da avallare la ricostruzione dellÕincidente di cui alla imputazione; ci˜ anche in relazione al segno presente sulla fiancata destra della Ford, che invece, in maniera del tutto illogica, la Corte di appello ha valorizzato per affermare la responsabilitˆ della NOME.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. Il ricorso è inammissibile.
Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimitˆ sul vizio di motivazione (sollecitato dalla ricorrente), la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per la ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Rv. 280654 Ð 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 Ð 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 Ð 01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000).
Ci˜ si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.
2.1. Ci˜ posto la ricorrente lamenta innanzitutto violazione della legge processuale, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. (p. 1 ricorso).
Le Sezioni Unite hanno chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilitˆ delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullitˆ (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 Ð 04; Sez. 4, n. 31190 del 04/07/2024, non mass.; Sez. 4, n. 30812 del 28/05/2024, non mass.; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518 Ð 01; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Rv. 254274 – 01).
La mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza, infatti, solo in quanto sia stabilita a pena di nullitˆ, inutilizzabilitˆ, inammissibilitˆ, diversamente da quanto accade per lÕart. 192 cod. proc. pen.
Pertanto, una simile deduzione pu˜ essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietˆ o manifesta illogicitˆ della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv. 278196 – 02).
2.2. Il ricorso, nel resto, denuncia in maniera cumulativa i 3 vizi della motivazione (anche sotto forma di travisamento), sottolineando come la ricostruzione della dinamica del sinistro sia avvenuta in termini di mera probabilitˆ.
Tuttavia, nel far ci˜ non riesce ad isolare, all’interno del testo della sentenza, una delle forme nella quali il vizio pu˜ essere dedotto in sede di legittimitˆ, difettando inoltre un compiuto confronto con lÕampio percorso argomentativo delle conformi decisioni di merito, cos’ peccando anche di specificitˆ.
2.2.1. Osserva innanzitutto il Collegio che laddove i giudici di merito hanno usato espressioni che richiamano il concetto di probabilitˆ hanno semplicemente sottolineato il carattere indiziario del ragionamento probatorio, giungendo comunque ad un accertamento oltre ogni ragionevole dubbio.
Come noto, l’indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione
del fatto incerto da provare (cfr., la fondamentale Sez. U, n. 6682 del 4/02/1992, Rv. 191230 – 01).
PoichŽ l’indizio è significativo di una pluralitˆ di fatti non noti, nella valutazione di una molteplicitˆ di indizi è certamente necessario l’apprezzamento della indicativitˆ di ciascuno di essi – sia pure di portata possibilistica e non univoca – sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne è altrettanto necessario un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguitˆ indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi.
Come è stato osservato, ci˜ dipende dal fatto che il valore probatorio della prova critica, come pure quello della prova rappresentativa, varia da caso a caso e dipende, in termini inferenziali, dalla connessione esistente tra la circostanza indiziante e il fatto ignoto che si intende provare.
Soltanto nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, s’ che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, in modo da conferire al compendio indiziario un pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale pu˜ affermarsi conseguita la prova logica (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678 Ð 01; Sez. U, n. 6682 del 4/02/1992, cit.).
Seppur ad indicativitˆ differenziata, gli indizi debbono cioè saldarsi tra loro senza vuoti e salti logici, e condurre all’affermazione del fatto ignorato come esito necessario e consequenziale.
Dunque, il giudice è chiamato prima a compiere l’esame dei singoli elementi indiziari, per apprezzarne la certezza e l’intrinseca valenza indicativa; poi deve passare ad esaminare, in termini di globalitˆ, gli elementi ritenuti certi per verificare se la relativa ambiguitˆ di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, cos’ da consentire l’attribuzione del fatto illecito all’imputato (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 Ð 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941 Ð 01; Sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rv. 248384 – 01).
In questa prospettiva deve essere letta l’affermazione per cui l’indizio è una prova che deve essere verificata.
Dei principi che presiedono alla valutazione della prova indiziaria, cos’ sintetizzati, i giudici di merito hanno fatto puntuale applicazione, essendo partiti dallÕesame dei singoli elementi di prova, individuando i dati certi acquisiti al processo (pp. 5 e 6 sentenza impugnata, pp. 14 e ss. sentenza del Tribunale).
Un primo insieme di elementi ha infatti consentito di affermare che lÕimpatto avvenne con una vettura, e non per cause diverse, quali ad esempio la
caduta in solitudine del ciclista, la presenza di pedoni, di animali o lÕalterazione del manto stradale (questÕultima esclusa con fermezza anche AVV_NOTAIO).
Invero, come affermato dal medico legale anche a seguito dellÕesame autoptico, le lesioni riportate dalla vittima (per tipologia ed entitˆ), non sono attribuibili ad una caduta dalla bicicletta, ma piuttosto allÕinvestimento di un veicolo, che ha determinato una Òturbativa di movimentoÓ, ovvero il sobbalzo ed il rovesciamento del velocipede, cui era agganciato dai pedali il NOME; depongono in tal senso le lesioni rilevate sulla schiena, il traumatismo alla teca cranica e le tracce di colore trovate sul casco.
Che una simile ÒturbativaÓ sia stata la causa dellÕincidente, è circostanza che ha trovato conferma, secondo i giudici, dai rilievi eseguiti nellÕimmediatezza dalla polizia giudiziaria: le tracce ematiche lasciate sullÕasfalto dalla vittima, a seguito dellÕimpatto, sono state infatti collocate a circa 8,30 metri dal punto in cui i pedali della bicicletta hanno scalfito lÕasfalto, segno della significativa proiezione in avanti del corpo del ciclista, che inizialmente impattava al suolo con il cranio.
Tale ÒturbativaÓ, sostengono le conformi decisioni di merito, deve necessariamente essere attribuita al passaggio della Ford condotta dalla NOME, e ci˜ sia perchŽ al momento dellÕincidente sulla strada non vi erano altri veicoli, e sia perchŽ la stessa ricorrente ha ammesso di aver sorpassato il ciclista e, poco dopo, di averlo visto sbandare attraverso lo specchio retrovisore.
In questa prospettiva, e quindi nellÕambito di un ragionamento probatorio di tipo indiziario, il rinvenimento sulla portiera posteriore destra della Ford di un segno nero lungo 15 cm è stato ritenuto ÒcompatibileÓ (anche per lÕaltezza alla quale è stato rilevato) con la traccia lasciata dal manubrio della bicicletta.
Pertanto, la (limitata) valenza di ciascun elemento indiziario, isolatamente considerato si è risolta, secondo i giudici di merito, in una analisi complessiva delle evidenze disponibili.
Il Collegio evidenzia quindi che la ricorrente, focalizzando lÕattenzione su singoli passaggi della consulenza AVV_NOTAIO, è venuta meno al dovere di confronto con lÕassai più articolata motivazione delle conformi decisioni di merito, che hanno esaminato, alla luce di un più ampio compendio probatorio, anche lo specifico profilo evidenziato in ricorso.
2.2.2. Oltre alla generica indicazione di Òprove che non sono state affatto valutateÓ (p. 1 ricorso), la ricorrente lamenta anche il travisamento delle risultanze probatorie, ovvero della consulenza AVV_NOTAIO.
Allorquando viene dedotto un simile vizio, il giudice di legittimitˆ è tenuto alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del dato probatorio, nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del
“significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 17301 del 09/04/2025, non mass.; Sez. 4, n. 11601 del 10/12/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 4, n. 31668 del 03/07/2024, non mass.; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 Ð 01).
Questo perchŽ, affermando come esistenti fatti certamente non esistenti, ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti, il travisamento realizza un errore di natura percettiva, non valutativa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice.
Ci˜ che prospetta la ricorrente è invece un diverso ÒsignificatoÓ dellÕelemento di prova (ovvero il mancato rilievo della traccia di pneumatici quale dato idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio), senza peraltro dedurlo nel rispetto dei rigorosi oneri da tempo individuati dalla giurisprudenza di legittimitˆ, in presenza di conformi decisioni di merito.
Manca, innanzitutto, la specifica deduzione di aver denunciato il travisamento dinanzi alla Corte territoriale: poichŽ il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l’errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell’appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimitˆ, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d. “doppia conforme”, il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 3, n. 41890 del 4/07/2024, non mass.; Sez. 3, n. 35121 del 30/05/2024, non mass.; Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Rv. 261438 Ð 01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499 – 01).
Quanto agli oneri di allegazione, la ricorrente, infatti, avrebbe dovuto: a) identificare l’atto processuale omesso o travisato; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della veritˆ dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchŽ della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilitˆ” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 Ð 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816 Ð 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035 – 01).
2.2.3. Il Collegio evidenzia inoltre che la censura si appunta sul rapporto tra le prove e la decisione (ad es., p. 6 ricorso), e non invece, come avrebbe dovuto essere, tra la motivazione e la decisione: è pacifico, infatti, che il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato
ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non giˆ nei confronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudice di merito, e quindi estranea al perimetro cognitivo della Corte di cassazione (da ultimo, Sez. 5, n. 34469 del 29/09/2025, non mass.; Sez. 3, n. 34290 del 23/09/2025, non mass.).
Lamenta infatti la ricorrente che la consulenza AVV_NOTAIO, se letta insieme ai risultati delle analisi eseguite dalla polizia scientifica, consente tuttÕal più di effettuare una ricostruzione dellÕaccaduto in termini di probabilitˆ: i giudici di merito, quindi, non avrebbero valutato lÕassenza di tracce di pneumatici della Ford, quale segno inequivoco del mancato coinvolgimento della vettura della NOME nellÕimpatto.
In realtˆ le conformi motivazioni dei giudici di merito che, come visto, sono assai più articolate, non ignorano tale profilo, ed anzi giungono ad affermarne la non decisivitˆ rispetto ad una diversa ricostruzione del sinistro (che, per giunta, la ricorrente neppure prova a prospettare).
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila, nonchŽ alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo tenendo conto anche del numero delle parti rappresentate e della nota spese presentata con le conclusioni.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna inoltre la ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimitˆ dalle parti civili NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro seimilaseicento oltre accessori come per legge.
Cos’ deciso in Roma, il 27 gennaio 2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME