Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20799 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20799 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alla memoria in atti e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli il 15 marzo 2023, in parziale riforma de sentenza, appellata dall’imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Napoli maggio 2018, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME colpevole dei reati di cui agli artt. 589 cod. pen., con violazione della dis sulla circolazione stradale (capo A), e 184, commi 1, 1-bis e 1-quater, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo B), lo ha condannato, senza circostanze attenuan con l’aumento per la continuazione ed operata la diminuzione per il rito, sanzione di giustizia, invece,idichiarato non doversi procedere in ordine al B) per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena, riducendola; conferma quanto al resto.
I fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricos1:ruiti dai Giudici merito.
2.1.La notte tra il 5 ed il 6 ottobre 2014 si è verificato un gravi incidente stradale in provincia di Napoli: in particolare, la Fiat Grande condotta da NOME COGNOME e con a bordo quali trasportati NOME COGNOME (seduta dietro) e NOME COGNOME (seduto sul sedile anteriore destro) non osservato il segnale di stop e si è immesso contromano su una rotatoria a velocità di più di 100 chilometri orari, mentre il limite massimo era d chilometri all’ora, ha perso il controllo del veicolo ed è entrata in col prima, con la Fiat Punto condotta da NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME bordo passeggero NOME COGNOMECOGNOME entrambi deceduti a seguito del violentissim impatto, e, poi, con la Hyunday 120 che sopraggiungeva. Nell’impatto sono risultati feriti i trasportati da COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME per lesioni è venuta meno all’esito del primo grado, per dif di querela, mentre gli occupanti dell’altra vettura, Hyunday, pur graveme danneggiata, sono rimasti illesi.
2.2. Sono confluiti nel materiale istruttorio: plurime dichiarazio testimoniali, oltre a quelle di NOME COGNOME, che era stato indagato archiviato, accertamenti, anche fotografici, dei Carabinieri, immagini ripres videocamere presenti sul luogo del sinistro, documentazione sanitaria consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero.
Si è ritenuto da parte dei Giudici avere l’imputato violato plurimi precett codice della strada: artt. 140, 141, 142 e 145, per avere mancato di osserva segnale di stop, per avere viaggiato contromano, per avere superato di più di chilometri il limite massimo consentito e per non avere conservato il controllo veicolo (capo A); ed art. 184-, per avere guidato in stato di alterazione psi
dovuta all’assunzione di più sostanze stupefacenti (capo B – COGNOME per cui è intervenuta condanna in primo grado ma presa d’atto del decoro del termine massimo prescrizionale all’esito del giudizio di appello).
E’ stata esclusa qualsiasi concorrente responsabilità di altri.
2.3. Tema centrale del processo, sviscerato nell’istruttoria in primo grado (v. pp. 6 e ss. della sentenza del Tribunale) e trattato anche in appello (v. pp. 6 e ss. della sentenza impugnata), è stato quello dell’accertamento di chi fosse alla guida della Fiat Grande Punto che ha provocato l’incidente, se cioè effettivamente l’imputato ovvero altra persona.
I Giudici di merito, in base alle dichiarazioni, ritenute entrambe credibili, d COGNOME e di COGNOME e anche tenuto conto che l’imputato, all’atto della contestazione da parte della polizia giudiziaria delle varie infrazioni al codice della strada commesse in veste di conducente, nulla ha osservato, hanno ritenuto che alla guida al momento dell’incidente vi fosse, appunto, NOME COGNOME, mentre NOME aveva – sì – condotto l’auto in precedenza ma poi era avvenuto un avvicendamento alla guida tra i due.
Le divergenti affermazioni della fidanzata dell’imputato, NOME COGNOME, sono state ritenute non attendibili siccome tardive ed intrinsecamente imprecise, oltre che provenienti da parte non disinteressata all’esito del processo.
3.Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge (anche sotto il profilo della mancanza o della mera apparenza dell’apparato giustificativo) e vizio di motivazione.
3.1. Con il primo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità dell’imputato, con riferimento al tema di chi fosse alla guida della vettura al momento dell’incidente.
I Giudici di merito avrebbero – erroneamente ed illegittimamente attribuito peso decisivo alla circostanza della mancata contestazione da parte dell’imputato delle violazioni amministrative in qualità di conducente della Fiat Grande Punto, mancata contestazione rispetto alla quale si sottolinea che non può avere alcuna valenza confessoria e che difetta nell’ordinamento qualsiasi obbligo di fornire proprie dichiarazioni al momento della notifica della contestazione, essendo le stesse nella mera facoltà del destinatario dell’atto. In conseguenza, i documenti amministrativi cui fanno riferimento la Corte di appello ed il Tribunale sarebbero privi di qualsiasi valore probatorio circa la riconducibilità del reato all’imputato odierno ricorrente.
Improprio sarebbe il riferimento della Corte di appello a precedenti giurisprudenziali lontani/nel tempo (Sez. 4, 6 febbraio 27 marzo 1976, ric. Menegatto; Sez. 4, n. 6373 del 1998), al valore che è possibile attribuire alle dichiarazioni spontaneamente resa dal contravventore, se non altro perché nel caso di specie non vi sono dichiarazioni.
Ad avviso del ricorrente, «l’ingiustificata valorizzazione delle (mancate) dichiarazioni del signor COGNOME e l’illogica motivazione che sostengono la detta scelta inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione» (così alla p. 17 del ricorso). «L’ago della bilancia» -prosegue il ricorso (p. 18) tra le dichiarazioni di NOME COGNOME, la quale ha detto di avere visto alla guida NOME, da un lato, e della coppia di fidanzati NOME COGNOME e NOME COGNOME, «che evidentemente difende se stesso dall’accusa di duplice omicidio colposo» (così alla p. 18 del ricorso), che hanno detto che alla guida vi era COGNOME, dall’altro, sarebbe perciò consistito nella mancata contestazione, circostanza che, quindi, è risultata in concreto decisiva.
3.2. Con il secondo motivo censura apparenza della motivazione relativamente alla deposizione della teste NOME COGNOME.
Si rammenta che con l’atto di appello si era criticata la ritenuta credibilità della ragazza, legata sentimentalmente ad NOME, giudicata elusiva nelle prime dichiarazioni (6 ottobre 2014) su chi fosse alla guida e sulla dinamica dell’incidente ma più netta allorchè è stata sentita come testimone, ben quattro anni dopo (il 17 aprile 2018), e si ritiene la spiegazione fornita dalla Corte di appello sul punto essere meramente apparente.
3.3. Con il terzo motivo si duole della mancanza assoluta di motivazione in relazione alla posizione di NOME COGNOME, che sarebbe stato considerato dalla Corte di appello come un mero passeggero, come un testimone, e non già come una persona in posizione di alterità rispetto a NOME quanto all’accertamento di chi fosse alla guida e le cui dichiarazioni sono mosse dell’evidente interesse ad allontanare da sé sospetti e hanno un intrinseco «potenziale indiziante» (così p. 37 del ricorso).
Stimare NOME in posizione di neutralità comporterebbe un chiaro travisamento della prova; e si sarebbe trascurato il legame sentimentale con la teste COGNOME.
3.4. Oggetto dell’ultimo motivo è la denunziata violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e, nel contempo, manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che erano state invocate in appello valorizzando la giovane età e la breve esperienza alla guida (solo quattro anni), aspetti che sono stati trascurati dalla Corte di appello, che ha incentrato il diniego sulla mancata collaborazione da parte dell’imputato, così
violando il consolidato principio secondo cui non esiste l’obbligo di ammettere la propria eventuale responsabilità ed il silenzio ovvero la protesta di innocenza sono elementi neutri e non già ostativi al riconoscimento delle attenuanti; si richiama al riguardo giurisprudenza di legittimità stimata pertinente.
Allo stesso modo, irrilevante a tal fine la circostanza di non avere chiesto l’esame e così anche i mancati segni di resipiscenza, cui pure fa riferimento la Corte di appello, poiché si tratta di circostanze inconciliabili con la professione di innocenza. Allo stesso modo, il mancato risarcimento dei danni trae origine dalla convinzione dell’imputato circa la propria innocenza.
Richiamati plurimi precedenti di legittimità stimati pertinenti, si chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. nella requisitoria scritta del 25 gennaio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
1.1. Il primo motivo, con cui si contesta l’an della responsabilità, con particolare riferimento all’aspetto della individuazione di chi fosse alla guida dell’auto al momento dell’incidente, pone un tema già ampiamente esplorato alle pp. 6 e ss. della decisione impugnata ed alle pp. 6 e ss. di quella di primo grado, svolgendo censure che risultano meramente ripetitive di quelle già contenute nell’atto di appello e che sono state confutate, con motivazione non illogica né incongrua, dalla Corte territoriale.
In ogni caso, la mancata contestazione nel verbale da parte dell’imputato, circostanza valorizzabile in chiave argomentativa, non è l’unica prova né quella decisiva, poiché i giudici di merito si sono basati anche sulle dichiarazioni della testimone COGNOME, ritenuta attendibile con motivazione diffusa, e corroborate da quelle di COGNOME, già indagato e poi archiviato, anch’esse stimate motivatamente – credibili.
1.2. Quanto al secondo motivo, incentrato sulla credibilità o meno della teste COGNOME, il Tribunale ha già spiegato (alle pp. 6-7) logicamente e congruamente perché la ragazza sia da ritenersi credibile, con motivazione richiamata dalla Corte territoriale alle pp. 7-8 della sentenza impugnata. Il motivo di ricorso sul punto è vistosamente aspecifico.
1.3. Lo stesso deve dirsi quanto al motivo con oggetto la denunciata inattendibilità di COGNOME, con riferimento a quanto si legge alla p. 7 della sentenza del Tribunale e alle pp. 6-7 di quella di secondo grado, avendo i
decidenti utilizzato le parole di NOME COGNOME come riscontro della deposizione di NOME COGNOME ed avendo posto in luce come la relazione sentimentale tra i due fosse ormai terminata al momento dell’assunzione delle prove.
1.4. Infine, con riferimento al quarto motivo, avente ad oggetto la censurata eccessività della pena per mancato riconoscimento delle generiche, non è conforme al vero che la Corte di merito abbia negato le generiche per la mancata confessione né per le singole ragioni cui la Difesa fa riferimento nel quarto motivo: in realtà, il diniego delle attenuanti discende da un insieme complesso di motivi (cfr. p. 10 della sentenza della Corte di appello e p. 13 di quella del Tribunale), avendo i giudici di merito spiegato la mancanza di valide ragioni per la diminuzione della pena, non escluso il mancato risarcimento del danno, con giudizio di prevalenza sulla incensuratezza e sulla giovane età dell’imputato. Si tratta di ragionamento non illogico e non incongruo con il quale il ricorrente omette il doveroso confronto critico.
1.5. Tutti i motivi, in definitiva, peraltro in larga parte costruiti in fa risultano reiterativi di doglianze già poste ed aspecifici, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710).
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/02/2024.