Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30045 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30045 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ENCANTADO( BRASILE) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
GLYPH La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza emessa dal Tribunale di Vasto, in data 15 settembre 2020 nei confronti di NOME COGNOME, alla quale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla contestata aggravante e rideterminato la pena in anni uno di reclusione con riconoscimento dei benefici di legge e applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.
1.1 Era stato ascritto all’imputata di avere cagionato la morte di COGNOME NOME. In particolare, mentre la COGNOME era alla guida della propria autovettura, a bordo della quale si trovava sul sedile passeggero la COGNOME, percorreva la SINDIRIZZO Trignina in direzione S.INDIRIZZO Isernia, giunta all’intersezione del bivio per San Salvo, per negligenza, imprudenza e violazione dell’art. 141 comma 2 Codice della strada, non riusciva a mantenere il controllo del veicolo e, sbandando, andava a collidere contro la cuspide del guard-rail. In conseguenza dell’urto si verificava i distacco di una barriera che penetrava l’abitacolo e colpiva al capo la De COGNOME che decedeva sul colpo. Tale condotta era stata ritenuta dal giudice di primo grado causa efficiente dell’evento tanto che venivano assolti, sulla base della perizia svolta, gli originari coimputati ai quali erano state ascritte concorrenti condott colpose in relazione a vizi di realizzazione del guard-rail. Veniva, altresì, esclusa la ‘ricorrenza di un prospettato caso fortuito che sarebbe consistito nello “scoppio” di uno pneumatico dell’auto sulla quale si trovavano le donne, con conseguente perdita di controllo del mezzo medesimo.
1.2 La Corte territoriale ha fatto richiamo, quanto alla ricostruzione dell’evento, a quella operata dal Tribunale di Vasto, argomentando che dagli atti di causa era emerso che – escluso il difetto di costruzione del guard-rail l’incidente era avvenuto solo ed esclusivamente per la condotta colposa tenuta dalla COGNOME la quale, per distrazione o per un colpo di sonno, aveva perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro il guard-rail posto lateralmente alla carreggiata. Ha escluso, altresì, la tesi prospettata dal consulente dell’imputata dello scoppio dello pneumatico quale causa dello sbandamento dell’autovettura stante la mancata lacerazione dello stesso e l’assenza di segni sull’asfalto. I giudici della Corte d L’Aquila hanno rigettato la questione posta dalla difesa circa la incompatibilità del perito NOME COGNOME, nominato dal Tribunale, ritenendo gli argomenti posti a fondamento della questione,, non integranti le ipotesi previste dall’art. 222 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE tramite il proprio difensore articolando cinque motivi.
4.1. Con il primo si deducono violazioni di legge e di motivazione in relazione isDe all’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e)v – con particolare riferimento alla erronea applicazione delle regole in materia di valutazione della prova oltre che travisamento del fatto. Deduce la difesa che la Corte, dopo una breve ricognizione storica dei fatti di causa, ha esposto i motivi della decisione in maniera carente e contraddittoria oltre che illogica dgiCargrO che nessun rilievo può essere attribuito alle divergenze tra le conclusioni dei periti e dei consulenti, in ordine alla veloc dell’autovettura condotta dalla COGNOME, poiché la velocità non aveva avuto alcuna incidenza essendo, comunque, inferiore al limite massimo previsto per quel tratto di strada. Assume la difesa che i periti del Tribunale avevano individuato la velocità dell’auto condotta dalla COGNOME in 85 Km/h e che, perso il controllo, il mezzo andava ad impattare contro la cuspide del guard-rail posto a delimitazione dell’isola di canalizzazione. Nell’impatto la barriera tipo N2 cedeva e si staccava dal terminale; la lama penetrava l’auto all’altezza del parabrezza, facendo roteare il veicolo di 60/65°. Già la prima sentenza era stata impugnata avendo quel giudice ritenuto di condividere il calcolo dell’ing. COGNOME, basato non solo sulla prova d’urto del crash test usato dall’ing. COGNOME ma anche sulla teoria degli urti anelastici e della quota di energia cinetica dissipata che non ha carattere di scientificità e che non esprime un metodo di calcolo della velocità. Ad avviso del difensore il Tribunale di Vasto prima e la Corte di L’Aquila anno aderito alle imprecise conclusioni dei periti senza dare conto in motivazione delle documentate osservazioni e contestazioni mosse dalla difesa e dai suoi ausiliari. Tali carenze inficerebbero il processo e la decisione in parte motiva, stante il grave errore in punto di formazione e valutazione della prova.
4.2 Con il secondo motivo la difesa si duole del rigetto della dedotta incompatibilità del perito NOME COGNOME a svolgere l’incarico per avere avuto rapporti di lavoro con l’RAGIONE_SOCIALE nel 2013, per essere stato presidente di una associazione sponsorizzata dall’RAGIONE_SOCIALE nonché responsabile di un laboratorio dell’RAGIONE_SOCIALE che effettua collaudi di materiali anche su incarico dell’RAGIONE_SOCIALE. Ciò avrebbe dovuto indurre il perito ad astenersi dall’assumere l’incarico e la Corte ha ritenuto infondatamente che non ricorressero le condizioni di cui all’art. 222 cod. proc. pen..
4.3 Con il terzo motivo la difesa contesta la conclusione della Corte secondo la quale la condotta di guida della COGNOME sarebbe stato un antecedente necessario all’evento escludendo che l’eventuale difetto di costruzione della barriera, per quanto escluso dal primo giudice, costituisca una causa sopravvenuta, da sola idonea a cagionare l’evento. Secondo la difesa, l’istruttoria dibattimentale aveva provato che, a mente della normativa riguardante la corretta realizzazione delle barriere stradali, le stesse non dovevano penetrare in alcun modo all’interno dei veicoli. I due periti nominati dal Tribunale hanno omesso di indicare tutte le caratteristiche che, ai sensi del D.M. 223/1992 una barriera stradale deve
possedere per garantire il contenimento pieno senza ribaltamento, scavalcamento o attraversamento della barriera e che, poiché l’elemento di raccordo er dal contratto di appalto, la mancanza dello stesso doveva considerarsi un inesatto adempimento da parte della ditta esecutrice dei lavori. E’ stato dimostrato, poi, che la bullonatura della struttura di protezione stradale in esame non era affatto sufficiente. Rileva ancora la difesa come i periti hanno portato a termine il loro elaborato effettuando calcoli e stime senza conoscere i dati del veicolo coinvolto e senza il libretto di circolazione.
4.4. Con il quarto motivo la difesa contesta gli argomenti spesi dalla Corte territoriale per escludere che il sinistro sia stato provocato dallo scoppio fortui dello pneumatico come rilevato dal consulente di parte.
4.5 Da ultimo la difesa contesta la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con il conferimento di un nuovo incarico peritale ) stante le contraddizioni emerse oltre che a cagione del conflitto di interessi in cui versava il perito AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. Si chiede, dunque, anche a questa Corte di disporre ex officio, in forza dell’art. 603 comma 3 cod proc. pen 9 una perizia.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che si verte in ipotesi c.d. doppia conforme e che, pertanto, le due decisioni di merito devono essere lette congiuntamente, integrandosi a vicenda ,/ stante il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione d provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, COGNOME, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617).
Il primo motivo è inammissibile in quanto tende a sollecitare, in punto di fatto, un riesame della ricostruzione dell’accaduto operata da parte del Tribunale di Vasto prima e della Corte di appello de L’Aquila che non sono per nulla affette da profili di carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Correttamente la Corte di appello ha rilevato che le discrasie in merito alla velocità di crociera del mezzo condotto dalla COGNOME non presentavano alcuna incidenza nella causazione del sinistro avuto riguardo alla circostanza che, a prescindere dal calcolo operato dai vari periti e consulenti, la stessa rimaneva al di sotto del limite massimo consentito in quel tratto di strada. Né alla COGNOME era stato contestato di avere ecceduto i limiti di velocità consentiti, quanto piuttosto d
avere violato la regola cautelare imposta dall’art. 141 comma 2 C.d.s. che impone al conducente di conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Si tratta di regola cautelare di tipo “elastico” che richiede ai fini dell’accertamento dell efficienza causale della condotta anti-doverosa, di procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, COGNOME, Rv. 273871; Sez. 4, n. 57361 del 29/11/2018, Petti, Rv. 274949).
Il giudice d’appello ha ritenuto provato il profilo di colpa dell’imputata nel causazione del sinistro, in maniera coerente con il ragionamento esplicativo seguito dal primo giudice, tenendo conto delle censure veicolate con il gravame come riportate nella sentenza impugnata, dando rilievo a dati fattuali rimasti accertati ne processo, confermati dal racconto della testimone NOME. Costei si trovava sul sedile posteriore dell’auto condotta dalla COGNOME, non ricordava se TARGA_VEICOLO l’auto avesse o meno sbandato,nh – e- làstrada era vuota e già illuminata dalle luci dell’alba, l’asfalto asciutto e la COGNOME, mentre guidava, teneva il telefonino sull gambe e lo usava, tanto che la De COGNOME le diceva di smettere. Sono state poi utilizzate le acquisizioni dei rilievi fotografici e planimetrici effettuati dai Carab intervenuti sul posto dopo il sinistro e gli esiti delle consulenze e della periz disposta dal primo giudice in maniera tutt’altro che acritica, pervenendo a conclusioni che disattendono, motivatamente, le conclusioni contrarie espresse dai consulenti della difesa.
L’andamento rettilineo e pianeggiante della carreggiata, la visibilità, l’assenza di mezzi che precedevano, l’asfalto asciutto, sono stati tutti elementi che hanno fatto ritenere la sussistenza dei profili di colpa contestati all’imputata che “per u presumibile colpo di sonno o per distrazione” perdeva il controllo del mezzo ed andava ad impattare contro la cuspide del guard-rail posto a delimitazione della testata dell’isola di canalizzazione.
Le doglianze mosse con il ricorso ripercorrono lo schema di quelle già poste alla Corte territoriale ed offrono una versione alternativa di quella ricostruzione fattuale che è stata disattesa dai giudici di merito e Urg, tra l’altro, ripropongo questioni che involgono la responsabilità degli originari coimputati che – vale la pena ricordarlo – sono stati assolti con decisione divenuta irrevocabile. Da ciò discende in maniera inequivoca che non possono essere rimessi a questa Corte aspetti che attengano l’eventuale concorso colposo nella causazione dell’evento del direttore dei lavori di sostituzione delle barriere risalente al 2008, piuttosto che d funzionario RAGIONE_SOCIALE delegato al collaudo o ancora del titolare della ditta esecutrice dei lavori.
4. Quanto alla censura mossa rispetto alla incompatibilità del perito, si tratta di questione già posta alla Corte che l’ha rigettata con motivazione esente da censure. Nessuna delle circostanze dedotte rientra nelle ipotesi previste dall’art. 222 cod. proc. pen. e la difesa richiama a sostegno della riproposizione della
questione l’art. 223 co. 2 cod. proc. pen. che attiene alla ricusazione che, invero, non risulta proposta, in relazione all’art. 36 lett. a) cod. proc. pen. secondo il qua l’obbligo di astensione sussiste quando “si ha un interesse nel procedimento o se una delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui”.
Con motivazione logica e coerente con le risultanze tecniche è stata esclusa la tesi prospettata dal consulente della difesa dello scoppio dello pneumatico rilevando che, anche a voler prescindere dalla circostanza che l’imputata non ha reso una ricostruzione dei fatti alternativa, il consulente ha eseguito una ricognizione del mezzo dopo il sinistro constatando che lo pneumatico posteriore sinistro era “a terra” e da qui ha desunto che fosse scoppiato determinando lo sbandamento dell’autovettura. Il fatto che lo pneumatico, dopo l’impatto, fosse “a terra” veniva superato dagli argomenti spesi dai periti nominati dal Tribunale i quali evidenziavano l’inesistenza di strappi o lacerazioni come pure di tracce sull’asfalto 2t TARGA_VEICOLO, che evidenziassero l’origine del cambio di traiettoria. Per contro è stato sottolineato come, dagli accertamenti svolti sui luoghi, è emerso che la traiettoria quasi parallela con l’asse strada191 che si pone in termini di incompatibilità con un evento improvviso come quello dello scoppio di uno pneumatico.
Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso con il quale viene dedotta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla mancata assunzione di perizia tecnica. Come è noto, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di appello deve ritenersi una evenienza eccezionale subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all’insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti. L’insussistenza di tale esige si evince chiaramente dalla motivazione resa, avendo la Corte territoriale, sulla scorta di una corretta lettura degli elementi acquisiti al processo, evidenziato le ragioni per cui ha ritenuto di accordare preferenza alle valutazioni dei periti nominati dal Tribunale, dopo aver esaminato e disatteso, con motivazione che non si presta ad essere ulteriormente sindacata in sede di legittimità, le valutazioni tecniche degli altri consulenti.
Manifestamente infondata poiché trattasi di istanza che non può essere formulata a questa Corte quella di disporre perizia in questa sede. .
Alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000 n. 186, della Corte Costituzione e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.