Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30807 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TAGLIENTI NOME NOME a ISOLA DEL LIRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
L GLYPH L. cav•ce..1:,9,ve cleC — d1t — 6-1WPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo e GLYPH ì é L’1/ GLYPH “4-1 ‘ 1, GLYPH CA'(A – t ,
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello ha confermato l pronuncia del Tribunale di Frosinone che ha dichiarato COGNOME NOME colpevole de reato di cui all’art. 589-bis, commi 1, 4 e 8 cod. pen., perché, per colpa gen e per violazione dell’art. 141, commi 1 e 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per il controllo dell’auto Toyota Yaris, che andava ad urtare con la fiancata sini contro il new jersey, per poi ribaltarsi per circa 1.50 metri, fino a fermarsi poggiata sulla fiancata destra. In esito a tale condotta,, i trasportati, COGNOME NOME venivano sbalzati all’esterno dell’autovettura e rimanevano terra: il primo riportava le lesioni descritte nel capo di imputazione, il se decedeva due giorni dopo.
Avverso la sentenza gli appello propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che solleva i seguenti motivi:
2.1. Erronea applicazione della legge penale, mancanza o manifesta illogicit della motivazione, violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in rferimento all 589bis cod. pen., per avere la Corte territoriale considerato le sole prove deponevano a favore della riconducibilità della condotta di guida all’imputato, ragione della confessione stragiudiziale che questi avrebbe reso al cospetto amici e parenti della vittima del sinistro stradale, poi escussi come testimon corso dell’istruttoria dibattimentale, e non, di contro, quelle prov escluderebbero che l’imputato fosse alla guida del veicolo, come la dichiarazion del Carabiniere COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOMECOGNOMEimmediatezza del fatto, secondo il qua l’imputato gli avrebbe riferito che a condurre l’autovettura era altra persona, la vittima COGNOME. Il Giudice di merito avrebbe erroneamente privilegiat la “confessione stragiudiziale dell’imputato”. Ancora, il Giudice di merito avreb erroneamente valorizzato le dichiarazioni del teste COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME mai potuto riferire in ordine a chi guidasse l’autovettura perché in1:ervenuto dop sinistro. Con riguardo alla testimonianza resa dall’altro occupante, COGNOME, la Corte territoriale ha operato un travisamento del fatto dal moment che ha collocato il sinistro quando l’autovettura viaggiava in direzione Isola del – Frosinone (nel viaggio di andata), mentre l’incidente ebbe verificarsi duran ritorno (Frosinone-Isola del Liri), con la conseguenza che la testimonianza d COGNOME COGNOME del tutto ininfluente; così come del 1:utto ininfluente è la dichiar di questi secondo cui l’imputato aveva la “inveterata abitudine, anche ai fini di copertura assicurativa, di mettersi al volante COGNOMEe uscite con gli amici”;
2.2. Erronea applicazione della legge penale, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, violazione dell’art. :1192 cod. proc. pen. in riferi
all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. La Corte territoriale ha considerat confessione stragiudiziale solo laddove questa attribuisce all’imputato la gu dell’autovettura ma la priva di qualsiasi rilievo allorquando fa riferimento alla che avrebbe determiNOME il sinistro, ovvero l’improvviso attraversamento di un volpe. Irrilevante risulta poi la circostanza per la quale, nel corso del dibatti non sia stato fatto alcun riferimento all’attraversamento dell’animale: contraddittorio delle parti, infatti, l’imputato ha totalmente escluso di essere alla guida, riferendo invece che, al momento del sinistro, stava dormendo su sedile posteriore. Appare pertanto ovvio che non potesse riferire della presen della volpe, fornendo ulteriori dettagli sul punto;
2.3. Erronea applicazione della legge penale, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. per ave Corte di appello indicato, con riferimento alle lesioni subite dal COGNOMElitt aumento di pena pari a mesi quattro di reclusione in luogo di mesi due indicati Tribunale. Il ricorrente evidenzia che, con il terzo motivo di appello, la difesa a chiesto la correzione della pena finale in anni uno e mesi sei di reclusione Corte di appello ha invece ritenuto di mantenere ferma la pena finale di anni u e mesi 8, così modificando in peius l’aumento per la continuazione ex art 81 cod. pen.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso dichiarato inammissibile.
In data 05/03/2024, è pervenuta memoria di replica alle anzidette conclusioni del Procuratore generale da parte del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo invoca una diversa ricostruzione del fatto, reiterand doglianze cui la Corte territoriale ha offerto risposte corrette in diritt manifestamente illogiche. In accordo con le valutazioni della sentenza di prim grado, la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione secondo la quale l’auto condotta dall’imputato. Sul punto, ha richiamato le prove testimoniali formate dibattimento, le quali sono univoche nel riferire che l’imputato, nei momenti e giorni immediatamente successivi all’incidente, aveva costantemente riferito ad amici e conoscenti, nonché ai parenti del deceduto, di essersi trovato alla gu
dell’auto (intestata al padre) e di averne perso il controllo cagionando l’incid tanto da palesare a tutti un atteggiamento sinceramente contrito e rammaricato ai limiti della disperazione. La sentenza impugnata richiama, sintetizzandolo, contenuto delle testimonianze sul punto rimandando alla sentenza di primo grado e ai verbali di udienza. La Corte territoriale ha ritenuto che le dichiara contrarie, rese in dibattimento dall’imputato (secondo cui egli era sdraiato sedile posteriore, addormentato), non siano credibili, proprio perché in contra con quanto emerso dalle plurime ed omogenee testimonianze di tutti gli amici e conoscenti dei tre ragazzi occupanti la Yaris al momento dell’incidente. Ha anch ricordato che il teste COGNOMECOGNOME il primo ad intervenire sul luogo dell’incidente prestare soccorso, afferrato il COGNOME dalla cinta dei pantaloni, lo aveva es dalla vettura attraverso il varco causato dalla mancanza del parabrezza, risulta impossibile effettuare detta operazione dallo sportello laterale posteriore (chi dell’auto reclinata su un fianco. Sostiene, inoltre, la Corte territoriale che l’u conforme e corroborata versione riferita dai testimoni non trova smentita, neppur parziale, in quanto dichiarato in punto di individuazione del conducente della Yar dal Carabiniere COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME luogo dell’incidente subito dopo g operatori del 118, il quale, posta al COGNOME la domanda su chi fosse alla gu aveva ricevuto in risposta l’indicazione del COGNOMECOGNOME Osserva la Corte di merito l’assenza di dettagli sulle circostanze della domanda e della risposta non ha consentito di stabilire se, nel frangente, l’imputato avesse compiutamen compreso quanto richiesto, né che versasse in uno stato di piena lucidità, po che lo stesso aveva, con certezza, dato una risposta completamente diversa agl operatori del 118, intervenuti per primi sul luogo dell’incidente, affermando essere stato lui stesso alla guida. Neppure vi è ragione di dubitare, si legge a COGNOMEa sentenza impugnata, delle dichiarazioni del testimone oculare COGNOME NOME, che aveva affermato che l’auto era condotta dal COGNOME, altre considerato che si trattava di auto intestata al padre e che, anche a f copertura assicurativa, era inveterata abitudine dell’imputato mettersi al vola COGNOMEe uscite con gli amici. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo motivo è parimenti privo di pregio. A prescindere dalla contraddittorietà, evidenziata dalla Corte di appello, tra la negazione dell’impu di essere stato alla guida dell’auto e l’allegazione difensiva per la quale l’inc è stato dovuto al repentino attraversamento di una volpe, il motivo appa manifestamente infondato alla luce della motivazione del provvedimento impugNOME. Rileva infatti la Corte di appello che la circostanza è rimasta del t sfornita di prova a supporto, atteso che l’imputato stesso, negando di avere ric del percorso in auto di quella sera, non ha potuto dire COGNOME al riguardo e che a COGNOMEe dichiarazioni confessorie ripetute ad amici e conoscenti non aveva offer
dettagli su questo attraversamento (la distanza dell’auto dall’animale quando e stato avvistato; se la volpe aveva impegNOME la corsia percorsa dalla Yaris, l’attraversamento era stato improvviso e repentino.) In sostanza, osserva la Cor capitolina con motivazione incensurabile, nessun elemento è stato offerto al fi di sostenere il riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all 589-bis, comma 7, cod. pen.
Parimenti inammissibile, perché manifestamente infondata, la doglianza di cui al terzo motivo di ricorso, afferente all’aumento operato per la continuazione. A asserita incoerenza della misura di detto aumento tra il dispositivo della sente di primo grado e la parte motiva della stessa, la Corte territoriale ha repl osservando che «la misura della pena oggetto della condanna risulta quella indicata nel dispositivo letto in udienza che, dalla consultazione degli atti, r essere di anni uno e mesi otto di reclusione, peraltro corrispondente a quan indicato nel dispositivo ed anche COGNOMEa motivazione della sentenza depositata Tanto premesso, appalesandosi dunque un mero errore materiale, la Corte di appello ha provveduto a correggere la misura dell’aumento relativo alle lesion subite dal COGNOME, indicate COGNOMEa misura di mesi quattro di reclusione, in ra della gravità del danno, dell’entità delle lesioni e dei profili di colpa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 19 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente