Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7000 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7000 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a LANCIANO il 28/08/1980
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria di replica dell’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME con la quale, contestando le conclusioni del Procuratore Generale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
è
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano con la quale NOME COGNOME era stato condannato, in esito al giudizio abbreviato, per il reato di omicidio stradale ai danni del pedone NOME COGNOME con l’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., ha concesso al COGNOME il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Era stato contestato al COGNOME di avere, alla guida della propria autovettura, per negligenza, imprudenza e violazione degli artt. 140 e 141, co. 1, 2 e 3, cod. strada, non regolando la velocità del proprio veicolo in relazione alle condizioni della strada, in modo da poterne conservare il controllo e, se del caso, arrestare la marcia una volta avvedutosi della presenza del pedone in fase di attraversamento, cagionato la morte della COGNOME, che transitava sulle strisce pedonali A
2.Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del Caldora affidandolo a due motivi.
2.1 Con il primo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La Corte territoriale in maniera contraddittoria e illogica, dopo avere richiamato i principi sanciti da questa Corte di legittimità secondo cui per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento di un pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, da sola sufficiente a produrlo, non ne ha fatto buon governo. La Corte territoriale non ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME che ha riferito di aver visto il pedone attraversare correndo e del teste COGNOME il quale ha spiegato di avere visto l’auto condotta dal COGNOME, sterzare e colpire con lo spigolo anteriore “qualcosa”. La Corte ha immotivatamente omesso di considerare la sentenza del Giudice di pace di Lanciano che ha annullato la sanzione amministrativa irrogata all’imputato sul presupposto che il pedone “ha compiuto un movimento inatteso e repentino” precisando che le strisce pedonali non erano visibili.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla erronea applicazione dell’art. 62 bis cod. pen. Con motivazione contraddittoria la Corte territoriale pur riconoscendo che COGNOME, incensurato, si sarebbe adoperato per i soccorsi; avrebbe, comunque, proceduto a velocità moderata e avrebbe tenuto un comportamento processuale corretto, non ha riconosciuto le invocate circostanze attenuanti generiche.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME ha concluso per iscritto, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
NOME
Con memoria di replica datata 14 novembre 2024, il difensore del Caldora, contestando le conclusioni del Procuratore Generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo non si confronta con l’articolato apparato motivazionale posto alla base delle conformi sentenze di merito e propone una rilettura del materiale probatorio acquisito e pienamente utilizzabile per effetto della scelta del rito abbreviato, passato analiticamente in rassegna e posto a fondamento della decisione, con motivazione affatto illogica o contraddittoria.
I giudici di merito, contrariamente a quanto si afferma in ricorso, hanno fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte in virtù dei quali per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone occorre che la condotta di quest’ultimo si ponga in termini di causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile da sola sufficiente a determinare l’evento (Sez. 4 n. 37662 del 30/09/2021).
Già il Tribunale di Lanciano e poi, di seguito, la Corte territoriale, con argomenti congrui avevano affermato che, per quanto le strisce pedonali fossero in parte sbiadite (“un po’ più definite dal lato opposto a quello di immissione sulla carreggiata da parte della Ghazouani”, pag. 6 sentenza del Tribunale) il passaggio pedonale era segnalato dalla cartellonistica verticale (un segnale, per quanto deteriorato e vetusto, posto a 150 metri dal luogo del sinistro e un altro a ridosso delle strisce pedonali come, aveva rappresentato il consulente tecnico nella ricostruzione del sinistro, v. pag. 7 sentenza del Tribunale).
Inoltre, il Tribunale aveva escluso che l’attraversamento fosse stato “tanto repentino da costituire un ostacolo inevitabile”.
A tale conclusione i giudici di merito erano pervenuti spiegando che la Ghazouani aveva già impegnato la carreggiata immettendosi dalla corsia opposta rispetto a quella di marcia del Caldora e che, anche ammettendo che la stessa avesse attraversato “correndo”, vi sarebbe stata «anche una minima finestra di tempo che esclude la inevitabilità che avrebbe potuto ravvisarsi ove l’attraversamento fosse avvenuto dalla direzione opposta».
Le sentenze di merito hanno posto l’accento sulla presenza delle strisce pedonali, sulle condizioni della strada nonché sul transito sostenuto. E’ stata, inoltre, valorizzata la dichiarazione del teste COGNOME, riportata nella sentenza
del Tribunale. Costui ha riferito che procedendo nella corsia opposta a distanza di circa 50, 60 metri, aveva avuto modo di notare non solo il pedone che attraversava ma anche l’auto condotta dal COGNOME il che, secondo quanto argomentato dai giudici del merito, dimostrerebbe che COGNOME non aveva la visuale ridotta a sinistra, direzione dalla quale proveniva la Ghazouani.
E’ stato respinto, con motivazione non manifestamente illogica, l’argomento secondo cui l’attraversamento della donna non sarebbe avvenuto sulle strisce, sulla scorta della ricostruzione del sinistro secondo cui il corpo della donna, dopo l’urto, sarebbe stato proiettato a distanza di oltre dieci metri dal punto di impatto.
Sono costanti i principi espressi da questa Corte in ordine agli obblighi imposti all’utente della strada nei confronti dei pedoni e che sono improntati, oltre che alle regole di comune e generale prudenza, al principio di cautela che informa la circolazione stradale. Si tratta in sostanza di tre obblighi comportamentali: a) di ispezione della strada ove si procede o che si sta per impegnare; b) di mantenere il costante controllo del mezzo; c) di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, sì da non determinare intralcio o pericolo per gli utenti della strada. Gli obblighi in parola tendono anche alla prevenzione di eventuali comportamenti irregolari del pedone medesimo, fossero anche imprudenti o in violazione delle norme del codice della strada, quale l’attraversamento al di fuori degli attraversamenti perdonali. Incombe, infatti, sul conducente l’obbligo di prevedere anche le imprudenze degli altri utenti della strada, mantenendo una condotta di guida, tale da garantirgli sempre il controllo del mezzo, sì da potere arrestare la marcia anche davanti ad un ostacolo improvviso. Il conducente, infatti, andrà esente da colpa solo ove si accerti che la condotta del pedone abbia costituito una causa eccezionale, atipica, non prevista né precedibile che sia da sola sufficiente a produrre l’eventoPez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Calarco, Rv. A5íV . 24 M113 255288; Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, COGNOME, Rv. 281929). Il che non è), nel caso in esame, come già ampiamente evidenziato dalle motivazioni offerte dai giudici di merito nelle conformi sentenze. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Lamenta la difesa che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la sentenza del Giudice di Pace di Lanciano che ha annullato la sanzione amministrativa elevata nei confronti del COGNOME sul presupposto, tra l’altro, del comportamento del COGNOME.
Sul punto, questa Corte ha avuto modo di precisare che «In tema di prova documentale, le sentenze pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale che, pertanto, deve valutarle a norma deli artt.
187 e 192, co. 3, cod. proc. pen. ai fini della prova del fatto in esse accertato» (Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019 Rv. 275702 – 01).
Non vi è, dunque, alcun automatismo nel recepimento o nel mancato recepimento a fini decisori dei fatti e dei giudizi contenuti nelle motivazioni di dette sentenze, atteso che il giudice penale conserva integra l’autonomia delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui riservate. Tale conclusione, applicabile a tutte le sentenze acquisite ai sensi dell’art. 238 bis c.p.p. e quindi anche a quelle emesse da giudici civili o amministrativi, risulta pienamente coerente con la disciplina generale di cui agli artt. 2, 3 e 479 c.p.p.
Secondo il principio generale fissato dall’art 2 c.p.p., infatti, spetta al giudice penale il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.
L’unica disposizione che espressamente attribuisce efficacia di giudicato nel processo penale a sentenze extra penali è l’art. 3, comma 4 con riferimento alla «sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza». E non è questo il caso.
E’ poi il caso di evidenziare che il Tribunale di Lanciano ha riconosciuto al COGNOME l’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589 bis cod. pen. non per il comportamento della COGNOME, «che ha attraversato sulle strisce e poteva ragionevolmente aspettarsi quantomeno un rallentamento dei veicoli in avvicinamento tale da consentirle di disimpegnare la carreggiata» ma «in ragione della scarsa illuminazione della strada e visibilità della segnaletica di attraversamento pedonale che integrano omissioni colpose concausali dell’amministrazione custode della strada».
L’annullamento da parte del Giudice di pace, dunque, non inficia la tenuta della ipotesi accusatoria fondata su plurimi riscontri rappresentati dalle dichiarazioni dei testimoni oltre che dalla ricostruzione operata dal consulente tecnico,
Da ultimo, il mancato riconoscimento delle circostanze generiche non è affatto contraddittorio. La Corte territoriale, a pagina 6 della motivazione, ha passato in rassegna gli elementi addotti dalla difesa, ribaditi in questa sede, pervenendo al loro esplicito rigetto benché sui punti evidenziati si fosse diffuso il Tribunale ritenendoli, tuttavia, “adeguatamente ponderabili GLYPH in sede di commisurazione della pena”.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in
o
favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 novembre 2024
Salvato GLYPH