Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 659 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 659 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARLETTA il 14/01/1985
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Ravenna, con la quale COGNOME NOME era stato condannato per omicidio stradale ai danni dell’automobilista COGNOME NOME, aggravato dallo stato di alterazione alcolica (0,85 g/I), p avere guidato nel predetto stato, omettendo di regolare la velocità, sì da non costituire per per sé e/o per gli altri utenti della strada e, comunque, in modo che non gli aveva consentit fermare il proprio mezzo tempestivamente in presenza di un ostacolo prevedibile. Nella specie, l’imputato era andato a sbattere contro il guard-rail che, a sua volta, aveva proiettato mezzo verso il centro della strada, sulla quale, circa 29 metri più distante, veniva a scontrar frontale sinistro con l’autovettura condotta dalla vittima, proveniente dall’opposto senso di ma (in Ravenna, il 24/3/2019). Dalla collisione era derivato alla vittima un politrauma, al qua conseguita la morte.
2. I giudici d’appello hanno ritenuto pacifico che, nell’occorso, il sinistro stradale coinvolto due vetture (il furgone condotto dal COGNOME, l’autovettura condotta dal COGNOME), essendo dibattuti, invece, la dinamica dello stesso, l’individuazione dell’esatto punto d’ur concorso di colpa della vittima. La Corte di merito ha condiviso le conclusioni del primo giu che, in esito ad abbreviato, aveva utilizzato gli elementi emersi dalle indagini per affermare nell’occorso, l’imputato si era spostato verso la propria destra, parzialmente fuoriuscendo d sede stradale e invadendo la sede erbosa, sulla quale aveva lasciato delle tracce, per impattar quindi sul guard-rail con il fianco destro del proprio mezzo. Per effetto del contenimento d barriera, il mezzo era stato risospinto verso la sede stradale, dove aveva finito con l’atting parte anteriore sinistra del mezzo condotto dalla vittima, avendo quei giudici ritenuto irril l’esatta individuazione del punto d’urto, avuto riguardo alla circostanza che tra il rie carreggiata del furgone e l’impatto erano trascorsi solo due secondi il che azzerava og possibilità di reazione della vittima. La ricostruzione era stata effettuata grazie alle gommose rilevate sull’asfalto e alla localizzazione dei danni sui mezzi: da ciò si era dedotto c traiettoria collidente era stata quella dell’autocarro, restando smentita la ricostruzione dallo stesso imputato (a mente della quale il DALENO avrebbe sterzato verso destra per evitare la collisione con l’auto che veniva dal senso opposto), dal momento 2. -he essa prospettava, in sostanza, una manovra d’emergenza senza che si fosse ancora presentata la situazione di pericolo, posto che i due mezzi erano, al momento in cui quello del DAI.ENO aveva cominciato ad andare verso destra, ancora molto lontani, cosicché egli avrebbe potuto con tutta tranquill rallentare e addirittura fermarsi.
La Corte d’appello, investita delle censure veicolate con il gravame, le ha riten infondate, per quanto qui d’interesse in relazione al tema devoluto, affermando che il punto d’u non era stato individuato con esattezza, con la conseguenza che anche la tesi difensiva aveva finito con il fondarsi su tale, incerto dato fattuale, aggiungendo che esso doveva collocar prossimità del centro di una carreggiata di per sé stretta. La dinamica rimaneva confermata
perché nei primi 75 metri circa, durante i quali il furgone era fuoriuscito dalla sede st percorrendo con le ruote il manto erboso, il DALENO si era trovato ancora distante da COGNOME che procedeva in senso opposto, laddove la turbativa era divenuta concreta solo quando il furgone aveva urtato con il guard-rail e da questo era stato sbalzato verso il ce della carreggiata, quando però mancavano solo due minuti all’impatto. Inoltre, poiché il furgo era andato dal bordo destro verso il centro della carreggiata (come emerso dalle trac sull’asfalto e dai danni sui veicoli) la traiettoria collidente era stata quella dell’autoca come assunto a difesa, quella dell’auto condotta dalla vittima. Il motivo della manovra contrario, era da ricollegarsi allo stato di alterazione nel quale l’imputato versava, risc addirittura a distanza di due ore e mezza dopo il sinistro nella misura di 0,85 O. Infin escluso un concorso di colpa della vittima, opposto a difesa alla stregua del rinvenimento d cellulare della stessa all’interno dell’abitacolo: dal mero ritrovamento, Infatti, non poteva automaticamente l’utilizzo dello strumento da parte del conducente, così come la presenza di benzodiazepine nel sangue del SOTTILOTTA era da ricondurre alla somministrazione in fase di primo intervento sanitario.
3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso la difesa, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale quanto alla ricostruzion del nesso di causa e al concorso di colpa della vittima e vizio della motivazione con riferim alla ritenuta responsabilità. Ha richiamato la consulenza di parte per sostenere l’er direzionalità sinistrorsa impressa al mezzo dalla vittima e, alla luce dell’incertezza l’individuazione del punto d’urto, ha sostenuto l’approssimazione dei giudici e la contradditto delle conclusioni rispetto al rilievo fotografico che poneva il punto d’urto all’interno della marcia dell’autocarro. Con la conseguenza che, anche a voler ritenere che la condotta di guida de DALENO fosse stata imprudente poiché condizionata dall’assunzione di alcool, la stessa non lo aveva condotto a spostarsi oltre i limiti della propria corsia, avendo egli subito l’invas parte dell’automobilista antagonista.
Sotto altro profilo, la difesa ha rilevato che il COGNOME, che viaggiava su un rettili non poteva non aver notato lo sbandamento del furgone, cosicché lil tempo di percezione del pericolo da parte della vittima doveva essere spostato prima dei due secondi indicati in sentenz egli avendo potuto approntare manovre d’emergenza, diversamente da quanto opinato dai giudici territoriali. Di qui la rilevanza centrale del punto d’urto.
Con il secondo motivo, ha dedotto inosservanza della legge penale con riguardo all’art. 62 n. 6, cod. pen., la lettera del 30 giugno 2021 dell’assicurazione indirizzata alla proprieta furgone condotto dal COGNOME attestando che, al momento in cui era stata emessa l’ordinanza di ammissione del rito abbreviato, la compagnia assicuratrice aveva già risarcito integralmente danno in favore degli eredi del COGNOME con il versamento della somma di euro 980.440,00, circostanza che avrebbe effetti utili ai fini del riconoscimento dell’attenuante, della cui og ricorrenza dovrà tener conto il giudice di legittimità, nonostante la relativa questione non stata evocata davanti ai giudici del merito.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi.
La motivazione è esente da vizi denunciabili in questa sede, poiché ancorata a evidenze fattuali regolarmente acquisite al processo e debitamente illustrate in sentenza, tra le qua accertamenti effettuati sul luogo del sinistro e le stesse dichiarazioni dell’imputato, oltre oggettivo della presenza nel sangue di alcool nella percentuale indicata in imputazione. I giu del gravame hanno esaminato le doglianze veicolate con l’atto d’appello, sviluppate anche a mezzo di una consulenza tecnica, disattendendole con argomenti congrui, non contraddittori e neppure manifestamente illogici.
I giudici del doppio grado hanno valutato le prove nei medesimi termini, attribuend scarso rilievo all’esatta individuazione del punto d’urto, per la semplice considerazione ch turbativa riconducibile alla condotta colposa del DALENO era stata attivata solo al momento in c era scattato l’effetto contenitivo del guard-rail contro il quale, senza nessuna ragione eviden furgone condotto dall’imputato era andato a sbattere, ma anche dalla traiettoria impressa mezzo proprio a causa di quell’urto, sì che il furgone non si era più trovato in asse rispett carreggiata, ma perpendicolare rispetto ad essa.
Cosicché del tutto illogica è stata considerata la tesi difensiva che intendeva ricondurr deriva del furgone verso il margine stradale destro alla necessità di approntare una manovr d’emergenza atta a scongiurare l’urto frontale con il mezzo antagonista che, però, si trova ancora a distanza di circa duecento metri e, quindi, non poteva rappresentare quell’imminente pericolo che avrebbe dovuto giustificare, nell’ottica difensiva, la condotta di guida del DALENO.
In ogni caso, si tratta di aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazi nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito non possono essere valutati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viz percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, avendo la difesa sollecitato ( mediante la trascrizione di stralci delle conclusioni del proprio consulente) una rivalutazion risultato probatorio, inammissibile in questa sede. Tale principio costituisce il diretto precip quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilet elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrent maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adotta giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217-01), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risult processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 r. 25255 del 14/02/201 COGNOME, Rv. 253099).
Sotto altro aspetto, mette conto evidenziare che la difesa ha sottoposto a questa Corte diretta lettura di alcune prove, assumendone sostanzialmente più che la mancata considerazione da parte dei giudici del merito (smentita dalla risposta rinvenibile nelle due sentenze conform travisamento, senza considerare i limiti di deducibilità del vizio motivazionale di che trat ipotesi di doppia pronuncia conforme del merito e la natura del vizio stesso che, denunciando una “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”), rimette alla cognizione del giu di legittimità solo la verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di mer dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pa distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione dell’elemento di prova (sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370-01).
Quanto al secondo motivo, poi, deve rilevarsi che la questione non è stata proposta davanti al giudice d’appello, sicché lo stesso, sotto tale aspetto, é addirittura non deducibil 606 comma 3, cod. proc. pen.). In via risolutiva, peraltro, mette conto evidenziare che la d non ha tenuto conto del fatto che il primo giudice aveva già riconosciuto l’attenuante di cui a 62 n. 6, cod. pen. (vedi pag. 9 della sentenza appellata), sicché, ad onta dell’affermaz contenuta in ricorso, deve ritenersi che il tema sia stato trattato nel corso del giudizio d grado e che, proprio per tale motivo, non sia stato devoluto a quello d’appello, stante la decis favorevole assunta dal primo, con conseguente carenza d’interesse a sostegno del ricorso sul punto.
Alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 12 dicembre 2023.
CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE
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