Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44619 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44619 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli il 1° marzo 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Napoli il 29 aprile 2019, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di omicidio stradale, fatto commesso il 15 settembre 2017, e, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen., con le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa.
2.11 fatto, in estrema sintesi, come ricostruito concordemente dai Giudici di merito.
Si è accertato avere l’imputato, circolando di giorno, con buona visibilità, all’interno di centro abitato in una strada a doppio senso, alla guida di un’autocisterna, mentre era intento ad una svolta a destra, investito e provocato lesioni rivelatesi immediatamente mortali al pedone NOME COGNOME, il quale stava attraversando la strada senza servirsi dell’attraversamento pedonale, attraversamento le cui strisce, circa dieci metri avanti, erano poco visibili.
In particolare, si è ritenuto non avere il conducente condotto il mezzo ad una velocità che consentisse di arrestare la marcia in condizioni di sicurezza “entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacol prevedibile”, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, non tentando di porre in essere manovre di emergenza per evitare l’ostacolo rappresentato dal pedone che era in movimento da destra verso sinistra (rispetto al senso di marcia del veicolo) e che era già giunto circa a metà della carreggiata.
Si è riconosciuto espressamente avere la vittima tenuto una condotta imprudente, per avere attraversato la strada in prossimità di un incrocio e senza avvalersi degli attraversamenti, con conseguente applicazione del comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen.
3.Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denunzia violazione di legge.
3.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 141, commi 1 e 2, del d. Igs. n. 285 del 1992, che disciplina la velocità da tenersi da parte dei conducenti.
La Corte di appello, infatti, ad avviso del ricorrente, ha condannato l’imputato ritenendo che lo stesso dovesse e potesse avere un controllo del
veicolo tale da escludere anche la verificazione di eventi in realtà del tutto imprevedibili.
Si sottolinea la modestissima velocità alla quale si muoveva il mezzo, di circa soli 2 chilometri all’ora, la impossibilità di avvistare il pedone e la gra imprudenza posta in essere dalla vittima, che ha attraversato la strada distrattamente, guardando a terra (come riferito da un testimone), in prossimità di un incrocio e senza avvalersi delle, pur presenti, strisce zebrate. Né corrisponderebbe al vero la circostanza, affermata dai Giudici di merito, che le strisce pedonali erano poco visibili.
Si sarebbe trattato, in definitiva, di un evento imprevedibile che è stato ingiustamente ed illegittimamente addebitato a NOME COGNOME.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la omissione di perizia da parte della Corte di appello, che sul punto era stata espressamente sollecitata attraverso l’impugnazione di merito (pp. 12-13), apparendo al ricorrente “scarsamente motivata la impugnata sentenza sul punto specifico, limitandosi ad affermare la sufficienza degli elementi acquisti, al fine di addivenire a decisione” (così alla p. 3 del ricorso).
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. nella requisitoria scritta dei 20 settembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che il reato si prescriverà non prima del 15 settembre 2035, il ricorso è infondato, per le seguenti ragioni.
2.Quanto al primo motivo, i Giudici di merito hanno spiegato, con motivazione che risulta adeguata, non incongrua e non illogica, che il conducente, attraversando un popoloso centro abitato in ora diurna, avrebbe prudentemente dovuto adottare ogni cautela sino addirittura a fermarsi in caso di mancata visibilità (pp. 6-7 della sentenza di appello e pp. 3-4 di quella di primo grado); hanno posto in evidenza inoltre che la vittima era giunta circa a metà della carreggiata e che, quindi, non era “sbucata fuori dal nulla” (p. 7 della decisione impugnata e p. 3 di quella del Tribunale), come invec:e sostanzialmente sostenuto della Difesa dell’imputato.
Della velocità contenutissima tenuta dal mezzo hanno dato atto entrambi i Giudici (p. 6 della sentenza di secondo grado e p. 4 di quella di primo grado), conseguentemente scegliendo un trattamento sanzionatorio particolarmente mite
(p. 7 della decisione impugnata e p. 5 di quella del Tribunale); e anche del concorso di colpa della vittima si è tenuto conto, tanto da avere riconosciuto la sussistenza dell’ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen. (p. 7 della sentenza di appello e p. 5 di quella del Tribunale).
3.Circa la decisione di non disporre perizia la Corte territoriale ha offerto motivazione stringata ma sufficiente e non illogica (alla p. 7), non potendosi trascurare che il materiale istruttorio è ampio, essendo rappresentato da dichiarazioni di testi oculari, relazione della polizia giudiziaria, filmati ripresi telecamere ed esaminati direttamente dai decidenti (se ne dà atto a p. 1 della sentenza di primo grado e a p. 7 di quella di appello) e da dichiarazioni dell’imputato (cfr. p. 7 della sentenza impugnata e pp. 2 e SS. di quella del Tribunale). Né può trascurarsi il principio secondo il quale «La rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2005, dep. 2006, Ricci, Rv. 266820).
Discende da quanto sopra la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/10/2023.