Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41177 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41177 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte d’appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa il 9 febbraio 2023 dal Giudice dell ‘udienza preliminare del Tribunale di Livorno per aver riconosciuto la circostanza di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. ed avere in conseguenza rideterminato la pena, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di NOME COGNOME per il reato di cui all’articolo 589bis cod. pen., in relazione all ‘investimento e alla morte di NOME COGNOME, pedone che stava attraversando la carreggiata da sinistra a destra rispetto al senso di marcia dell’auto (una Jaguar TARGA_VEICOLO) sulle o, comunque, in prossimità delle strisce pedonali insistenti sull’intersezione stradale. In particolare, l’imputato, alla guida della propria autovettura, dopo essersi fermato per dare la precedenza ad un pedone che stava attraversando la strada sulle apposite strisce, era ripartito senza avvedersi che una donna, successivamente identificata nella vittima, stava attraversando la strada sulle medesime strisce, in direzione opposta rispetto all ‘ altro pedone, finendo così per impattarla.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputato , a mezzo del difensore che ha sollevato tre motivi con cui deduce:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dell’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589 -bis cod. pen., in relazione alla quale si lamenta che nulla sia stato detto sulla sovrapposizione prospettica tra pedoni e in relazione alla quale si insiste nell’affermare che l’ attraversamento sarebbe avvenuto fuori dalle apposite strisce pedonali, come sarebbe emerso da elementi che il ricorso richiama;
2.2. Mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova scientifica introdotta con la consulenza tecnica di parte finalizzata al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 589 -bis , comma 7, cod. pen. La Corte territoriale non avrebbe fornito le ragioni per cui ha ritenuto non attendibile la prova introdotta dal consulente della difesa, secondo cui la mancata presenza sulle strisce della vittima avrebbe influito sulla sovrapposizione prospettica. Così operando, la Corte di merito avrebbe sostituito alla valutazione tecnica una propria, assertiva, scienza personale;
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al quantum di riduzione della pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 19/09/25 è pervenuta memoria di replica del difensore dell ‘ imputato, AVV_NOTAIO, che insiste nelle ragioni del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché versato in fatto, reiterativo di doglianze cui il Giudice di appello ha fornito risposte corrette in diritto e non manifestamente illogiche, nonché manifestamente infondato.
Quanto ai primi due motivi, la sentenza ha accertato in punto di fatto che la persona investita stava attraversando la carreggiata sulle apposite strisce pedonali, tant’è che l’autovettura dell’imputato, che non era stata spostata dopo il sinistro, era ferma proprio sull’attraversamento pedonale. Sul punto, il ricorrente invoca una rivalutazione non consentita in sede di legittimità. Giova, al riguardo, richiamare il principio a mente del quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271679).
Anche il tema della sovrapposizione prospettica tra la vittima e un altro pedone che stava attraversando la strada, per il quale il veicolo si era fermato, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto, confermato anche recentemente da questa Sezione, secondo il quale non rientrano nell’ambito applicativo dell’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589bis , comma 7, cod. pen. – che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole – quelle circostanze esterne, agevolmente apprezzabili dagli utenti della strada, che rappresentano per il conducente del mezzo un fattore di rischio di cui deve necessariamente tener conto, per conformare la propria condotta di guida a regole di prudenza, diligenza e perizia (Sez. 4, n. 8296 del 23/01/2025, COGNOME NOME, Rv. 287605). Nella fattispecie, è proprio la dinamica dell’incidente che esclude la rilevanza dell’elemento sottolineato dalla consulenza della difesa, poiché la sovrapposizione prospettica di due pedoni rappresentava un elemento del tutto ordinario e prevedibile, non certo un fattore eccezionale. Invero, nel riprendere la corsa dopo essersi fermato per consentire l’attraversamento del primo pedone, il conducente avrebbe dovuto prestare attenzione alla possibilità che su quelle strisce transitassero altri pedoni.
Il terzo motivo, oltre ad essere connotato da un elevato tasso di genericità, attiene a valutazioni discrezionali della Corte, congruamente motivate in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen. e dunque non sindacabili (sulle attenuanti generiche, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; sulla
pena, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). Contrariamente a quanto sostenuto, la Corte territoriale ha argomentato in maniera esaustiva, lineare e tutt’altro che illogica la denegata massima estensione della riduzione per le attenuanti generiche, fondando la decisione sul poco significativo rilievo dell’elemento invocato, costituito dal comportamento collaborativo e resipiscente tenuto nei confronti dei familiari della vittima.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME