Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1734 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1734 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10 ottobre 2022 la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Enna, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 589 bis cod.pen. e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7,cod.pen., le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuzione prevista per il rito, lo aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno di reclusione con sospensione della patente di guida per anni due condannandolo altresì al risarcimento del danno arrecato alle parti civili da liquidarsi in sede civile.
2. Sulla base della ricostruzione offerta dalle sentenze di merito emerge che:
in data 28 aprile 2018 operanti del Commissariato di P.S. di Piazza Arnnerina intervenivano per un incidente stradale nella INDIRIZZO Itria di INDIRIZZO dove constatavano che per terra giaceva il corpo di una donna, identificata in NOME COGNOME, e che nei pressi vi era l’autovettura condotta dall’odierno imputato.
Lo stesso, in lacrime, riferiva che poco prima, effettuando una manovra in retromarcia, aveva avvertito un ostacolo sotto la ruota che gli impediva di completare la manovra, che aveva ingranato la marcia in avanti procedendo per qualche metro fino a che gli era stata segnalata la presenza di qualcosa sotto la ruota e che, effettuata nuovamente la retromarcia, una volta sceso dal veicolo, aveva visto il corpo di una donna. Dal verbale di ricognizione cadaverica era risultata una ferita lacero contusa nella regione parieto-occipitale del cranio della medesima.
Sulla scorta dei rilievi fotografici e planimetrici nonché delle conclusioni cui er pervenuto il consulente del Pubblico Ministero, si ricostruiva che, mentre l’imputato alla guida di una Fiat Multipla stava percorrendo in retromarcia la INDIRIZZO Itria, in un tratto di strada in forte pendenza, aveva investito con la parte posteriore sinistra del veicolo la signora NOME NOME stava attraversando quel tratto di strada a piedi e con l’ausilio di una stampella; nell’urto la stampell aveva prodotto dei segni sull’auto.
Aggiungeva il consulente che nella causazione del sinistro potevano aver influito la bassa statura della donna, la manovra di retromarcia in una strada in salita molto ripida con manto irregolare perché realizzato con basole di pietra ed il rumore del motore sotto sforzo.
t.
Il giudice di primo grado, sulla scorta di tale ricostruzione, riteneva provata l’ipotesi accusatoria, pur riconoscendo l’attenuante speciale di cui all’art. 589 bis, comma 7 cod.pen.
Il giudice d’appello, nel rigettare i motivi di gravame, ha confermato l’impianto motivatorio della sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo deduce i sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) cod.proc.pen. l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 41 cod.pen. ed ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la contraddittorietà, l’illogicità della motivazione con riferimento all’accertamento del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento dannoso e sotto lo specifico profilo della causalità colposa.
Assume che la Corte d’appello ha confermato la sentenza del Gup di Enna benché gli atti d’indagine non avessero consentito di raggiungere alcuna certezza circa la dinamica del sinistro, avendo peraltro la difesa offerto una ricostruzione alternativa del fatto che vedeva l’investimento avvenuto in ragione della condotta imprevedibile della persona offesa che, con problemi di deambulazione, aveva improvvisamente perso l’equilibrio e rovinato a terra.
Inoltre la ricostruzione del sinistro offerta nella sentenza impugnata non é compatibile con il fatto che non veniva rinvenuta alcuna traccia di sangue sotto la vettura ma solo una ciocca di capelli sulla parte anteriore destra.
Ed ancora la sentenza non ha esaminato il tema della causalità della colpa non avendo individuato la condotta alternativa che l’imputato avrebbe dovuto tenere per evitare il fatto e senza chiedersi se l’evento si sarebbe comunque verificato qualora l’imputato avesse rispettato le regole cautelari contestate come violate.
Inoltre la sentenza non ha fornito alcuna risposta alla specifica doglianza difensiva sul fatto che una condotta repentina poteva costituire fatto non prevedibile dall’imputato configurandosi come causa eccezionale atipica, non prevista né prevedibile.
Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla mancata ammissione dell’imputato all’istituto della messa alla prova o la rinnessione degli atti alla Corte costituzionale.
Rileva che la motivazione addotta dalla Corte d’appello a sostegno del rigetto della messa alla prova fa leva sul fatto che l’istanza non era stata presentata in
primo grado mentre in realtà la questione posta era quella della legittimità dell’esclusione della messa alla prova per il reato di cui all’art. 589 bis cod.pen.
La questione di legittimità costituzionale diviene acor più rilevante laddove la riforma Cartabia, nell’aggiornare il catalogo dei reati inseriti nell’art. 550, comma 2, cod.proc.pen. non ha previsto l’art. 589 bis cod.pen.
Si solleva pertanto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 168 bi cod.pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. nel:a parte in cui non consente l’ammissibilità astratta della messa alla prova in caso di omicidio colposo stradale in cui non ricorra alcuna aggravante e si ravvisi l’attenuante ad effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione dell’evento di cui all’art. 589 bis comma 7 cod.pen.
Con il terzo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 commal, lett. e) cod.proc.pen. la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione della misura della sospensione della patente di guida deducendo la violazione dell’art. 218 C.d.S.
Assume che la Corte d’appello non ha valutato l’esigenza lavorativa dell’imputato e le sue condizioni economiche e sociali nonché la circostanza che l’evento non è stato esclusiva conseguenza del comportamento dell’imputato.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo é manifestamente infondato.
Il giudizio di colpevolezza nei confronti dell’odierno imputato si fonda sul materiale istruttorio raccolto, adeguatamente esaminato e vagliato in ambedue i gradi di giudizio, pervenendo ad una precisa ricostruzione della dinamica del sinistro, così come emergente dagli accertamenti redatti dalla Polizia stradale intervenuta sul luogo e segnatamente sulla scorta delle conclusioni del consulente del Pubblico ministero.
Rileva la sentenza impugnata, con passaggio motivazionale immune da vizi logici ed aderente alle risultanze istruttorie, come l’incidente non possa che essere riconducibile alla condotta di guida dell’odierno imputato, ossia alla manovra in retromarcia effettuata.
Si tratta di una ricostruzione in fatto coerente con le emergenze istruttorie, non sindacabile in sede di legittimità. GLYPH I GLYPH motivi proposti tendono infatti sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali qui non
consentita. In proposito va sottolineato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.
Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, principio secondo cui “la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione” (in tal senso Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 ; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294).
La Corte di Cassazione deve invero circoscrivere il suo sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente indicati con il ricors e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento ‘svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652; Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013 , Rv. 256287).
Tenendo conto di tali principi, deve dunque rilevarsi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure appena esaminate non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale impugnato, alla quale il ricorrente ha inteso piuttosto sostituire una sua visione alternativa e congetturale del fatto.
Ed inoltre va sottolineato che si verte in ipotesi di “doppia conforme”, ove l’obbligo motivazionale gravante sul giudice di secondo grado è meno stringente, dovendosi fare riferimento ad un complesso motivazionale coerente ed organico, rappresentato da entrambe le sentenze.
Inoltre accertata la causa del sinistro, i giudici di merito hanno dunque ben individuato la regola cautelare violata nell’art. 191, commi 2 e 3 C.d.S. , ed hanno attribuito alla predetta violazione determinante efficienza causale, secondo i noti principi della cd ” causalità della colpa”. Pertanto nessuna violazione di legge e difetto di motivazione è dato riscontrare laddove i giudici di merito, nell’affermare la responsabilità dell’imputato, hanno rilevato da parte sua
la violazione di ordinarie regole di diligenza e prudenza (colpa generica), nonché di specifiche disposizioni del C.d.S. (colpa specifica), e che tale condotta colposa (causalmente efficiente) è stata posta in essere a fronte di un evento prevedibile ed evitabile.
Va del pari rilevato che n tema di reati colposi, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (Sez. 4, n. 37622 del 30/09/2021, Landi, Rv. 281929, relativo a fattispecie in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di omicidio stradale del conducente di un furgone, chiuso nella parte posteriore e privo di dispositivi idonei a monitorare il percorso in retromarcia, per l’investimento di un pedone avvenuto durante tale manovra, che avrebbe dovuto essere eseguita con particolare attenzione, avvalendosi anche dell’ausilio di terzo, non essendo imprevedibile la presenza di un pedone sul percorso stradale da compiere in retromarcia).
Ogni conducente ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Sez. 4, n. 1207 del 30/11/1992, dep. 1993, Cat Berro, Rv. 193014)
Il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che non è prospettabile l’ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova sia prima che dopo la riforma Cartabia.
Quanto alla sollevata questione di legittimità costituzionale, con sentenza n. 146 del 17 luglio 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, comma 1, c.p., nella parte in cui non consente l’astratta ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato in ipotesi di omicidio stradale allorché non ricorra alcuna aggravante e sussistano gli estremi dell’attenuante ad effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro mortale, specificando che l’attenuante è prevista dall’art. 589-bis, comma 7, c.p..
Il legislatore, anche dopo la recente riforma del 2022 (D.L.vo n. 150 del 2022) che ha lasciato invariato, in questa parte, il disposto dell’art. 168-bis c.p., rimasto fermo nell’iniziale scelta di individuare i reati, per i quali è consentita messa alla prova, sulla base della pena edittale detentiva prevista in misura non superiore nel massimo a quattro anni.
Il terzo motivo é manifestamente infondato.
La Corte la Corte di appello ha posto in rilievo la gravità e la pericolosità della condotta serbata dal ricorrente in assenza di allegazioni di rilievo da parte sua.
L’applicazione della sanzione accessoria è dunque assistita da conferenti argomentazioni, del tutto idonee a rendere conto delle ragioni della scelta operata alla luce dei criteri di cui all’art. 218 cod. strada (cfr. Sez. 4, n. 1388 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279139 – 01).
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23.11.2023