Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44626 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44626 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SOLESINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova in data 26.11.2013 in sede di giudizio abbreviato ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione e 26 giorni dopo aver applicato l’attenuante di cui all’art. 62 comma 6 cod.pen. e ha confermato nel resto l’affermazione di penale responsabilità di Castello Moreno per il reato di omicidio stradale, che ha causato il decesso di NOME COGNOME.
Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito l’imputato alla guida della Peugeot TARGA_VEICOLO, diretto verso il centro del paese, giunto all’altezza del INDIRIZZO per colpa consistita in imprudenza imperizia e violazione dell’art. 141 comma 1,2,3 CDS, per aver precipuamente proceduto in ora serale in zona gravata da fitta nebbia, in una strada priva di illuminazione pubblica, senza conformare la velocità alla situazione dei luoghi, in modo da mantenere il controllo del proprio veicolo così da essere in grado di eseguire tutte le manovre di emergenza atte in particolare ad arrestare il mezzo tempestivamente dinanzi ad ostacoli prevedibili, arrotava il corpo di NOME COGNOME, che giaceva sull’asfalto dopo essere stata disarcionata dalla sua bicicletta a causa di un tamponamento di altro veicolo, non identificato, cagionando così alla COGNOME lesioni contusivo lacerative fratturative che ne determinavano, con ruolo concausale, il decesso. In Solesino il 14.01.2012
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo di difensore, formulando motivo unico di impugnazione, riassumibile come segue giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione circa la individuazione delle regola cautelari violate, la sussistenza del nesso causale travisamento della prova concernente la potenzialità salvifica della manovra di emergenza/frenata; violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e del principio in dubbio pro reo.
Afferma che in tarda sera in zona non illuminata con nebbia rispetto ad una massa scura adagiata sull’asfalto qualche metro di distanza dal proprio ciclo non era prevedibile né esigibile alcuna manovra di emergenza; la velocità sostenuta dall’imputato non è nota né può trarsi dal fatto che non ha posto in essere manovre di frenata.
L’individuazione della responsabilità penale impone di verificare non solo se la condotta abbia concorso a determinare l’evento -che si
risolve nell’accertamento della sussistenza del nesso causale-e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare sia essa generica o specifica, ma anche se l’autore della stessa potesse prevedere, con giudizio ex ante, quello specifico sviluppo causale e potesse attivarsi per evitarlo. L’evitabilità del fatto svolge un ruolo fondante ai fini dell’affermazione di responsabilità.
La responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitato ai risultati che la norma stessa mira prevenire. L’accadimento verificatosi deve cioè essere proprio tra quelli che la norma di condotta tendeva ad evitare e deve costituire la concretizza,zione del rischio. L’individuazione di tale nesso consente di sfuggire al pericolo di una connessione meramente oggettiva tra regola violata ed evento.
4.11 P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4.1.La difesa ha presentato memoria in replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi dedotti sono non solo generici e aspecifici ma manifestamente infondati; pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le censure contenute nel primo motivo di doglianza, propongono questioni che riguardano la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e la interpretazione delle prove assunte, aspetti la cui valutazione non compete alla Corte di legittimità. In tema di sindacato del vizio di mol:ivazione, infatti, i compito del GLYPH giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai Giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi – dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti – e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428 – 01).
Esula quindi dai poteri della Corte, la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per Cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. ti, n. 24 del
24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794 – 01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e altri, Rv. 207944 – 01; cfr. altresì Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074 – 01).
Per altro verso, in virtù di consolidato orientamento della Corte di legittimità, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all’apprezzamento del Giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (si veda in argomento, ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679, così massimata: “La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione”).
3.Tutto ciò premesso, non può non rilevarsi come il ricorrente solo apparentemente svolga una critica alle argomentazioni fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una propria diversa interpretazione della dinamica del sinistro, la quale non può essere delibata in sede di legittimità a fronte di una motivazione che, sebbene sintetica, contiene una puntuale analisi della regiudicanda e perviene a conclusioni logicamente coerenti rispetto alle premesse.
La Corte di merito, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha fatto buon governo dei principi che riguardano il ragionamento che deve permeare i giudizi in materia di responsabilità colposa, adeguatamente valutando la “causalità della colpa” e la “concretizzazione del rischio”. Nel tessuto motivazionale si chiarisce con argomentare logico, che proprio l’osservanza delle norme violate avrebbe evitato l’evento, pag. 7/8 sent. appello. L’imputato procedeva in una situazione concreta di nebbia fitta o fittissima ad una velocità che non gli consentì di mettere in essere né tentare una frenata o una manovra diversiva tanto che si è fermato solo dopo 35 metri per il sobbalzo che lo aveva allertato. Proprio la scarsissima visibilità rendeva esigibile la necessità di fermarsi dinanzi ad una ostacolo non certo imprevedibile, quale ad esempio un urto tra veicoli che lo precedeva . no , che doveva essere evitato. La Corte territoriale utilizza anche l’argomento di cui alla prima sentenza circa la omogeneità delle condizioni di visibilità tra il passaggio immediatamente prima alle 18,20 della COGNOME che si era fermata aveva offerto il soccorso alla COGNOME che appariva alterata ( le analisi infatti avevano rivelato un grado di ebbrezza di 2,5 g/I ) e rimaneva con un conoscente giunto in bicicletta e la COGNOME che non si era fermata pur avendo visto il corpo e poi però era ritornata indietro con il
marito verso le 18,40, quanto l’arrotamento era già avvenuto ed erano sta chiamati i soccorsi,
Pertanto, nel corpo motivazionale della sentenza non si rinvengono i vi genericamente lamentati nel ricorso.
Va in conclusione dichiarata la inammissibilità del ricorso e condannato ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara la inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del Ammende.
Così deciso il 17.10.2023