Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32775 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32775 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso. udito il Difensore:
è presente l’AVV_NOTAIO, del Foro di L’AQUILA in difesa delle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che chiede l’inammissibilità del ricorso come da conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese, alle quali si riporta. chiede
E’ presente l’AVV_NOTAIO, del Foro di L’AQUILA, in difesa di COGNOME, che riportandosi ai motivi ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di L’Aquila il 26 ottobre 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di t 4 L’Aquila il 21 aprile 2022, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto NOME responsabile del reato di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis cod. pen., in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, alle pene, principali ed accessorie, di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, alle parti civili, con assegnazione alle stesse di somma a titolo di provvisionale.
I fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricostruiti dai giudici di merito.
2.1. Il 4 novembre 2017, intorno alle ore 19.35, si è verificato un incidente stradale mortale lungo una strada statale in un tratto extraurbano in Abruzzo.
L’Audi A4 condotta dall’imputato ha tamponato ad altissima velocità la Fiat Punto (sbattendo con la parte anteriore destra sulla parte posteriore sinistra, tecnicamente “tamponamento disassato obliquo” o “urto posteriore obliquo”), che si era appena immessa sulla strada in questione e che viaggiava nella stessa corsia di marcia più avanti e nella medesima direzione, con tale’ violenza da sospingere l’utilitaria a più di 40 metri oltre e da determinare il ribaltamento, più volte, della vettura tedesca per circa 53 metri, per infine arrestarsi a 65 metri dal punto dell’impatto.
La conducente la Fiat Punto, NOME COGNOME, di ventisette anni, è deceduta per le gravissime lesioni riportate a seguito dell’impatto.
Si è esclusa espressamente una qualche forma di corresponsabilità della vittima e, dunque, la possibilità di applicazione del comma 7 dell’articolo 589-bis cod. pen.
2.2. Si è ritenuto da parte dei giudici di merito avere l’imputato, che in base alle testimonianze raccolte già nei minuti precedenti aveva guidato ad alta velocità, sorpassando pericolosamente altre automobili, malgrado la striscia continua, zigzagando e costringendo altri veicoli a manovre di emergenza, violato gli artt. 141, commi 3 e 7, e 186, comma 2-bis, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, e 589-bis, comma 5, num. 1, cod. pen., avendo viaggiato a velocità compresa tra 134 e 140 km/h, ossia superiore al doppio del limite massimo in quel tratto, pari a 50 chilometri orari, e, comunque, doppia rispetto al consentito, avendo in precedenza assunto alcool (valore riscontrato 0,80 grammi / litro).
3.Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.
3.1. Con il primo motivo lamenta il mancato riconoscimento della condotta colposamente concausativa della vittima, consistita nell’essersi la stessa immessa sulla strada principale, proveniente da una strada con il segnale di “stop”, in difetto delle necessarie condizioni di sicurezza e cioè senza valutare la distanza dell’Audi al momento dell’immissione e la velocità alla quale la stessa marciava. Si segnala al riguardo che la presenza dei fari accesi dell’Audi in ora serale in un tratto rettilineo di circa 200 metri sicuramente era elemento che non poteva sfuggire alla conducente della Punto, ove la stessa non fosse stata distratta, e che sicuramente non avevano completato la manovra di immissione nella strada. Infatti, se la vittima non avesse iniziato – si stima imprudentemente – l’immissione, l’incidente non si sarebbe verificato. Si segnala che i giudici di merito avrebbero ragionato in termini di precedenza di fatto.
3.2. Con il secondo motivo censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con l’atto di appello, avendo la Corte territoriale trascurato l’incensurato dell’imputato e l’indice di resipiscenza insistito nell’avere lo stesso offerto nel corso del processo di secondo grado una somma di denaro (5.000,00 euro a ciascuno dei genitori, p. 5 della sentenza impugnata) banco iudicis ai genitori della vittima che, però, la hanno rifiutata.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione nella memoria del 10 marzo 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
E stata tempestivamente chiesta dalla RAGIONE_SOCIALE la trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
Quanto al primo motivo, con il quale, come si è visto, si contesta l’an della responsabilità, entrambi i giudici di merito hanno espressamente escluso qualsiasi profilo colposo di corresponsabilità della vittima, la quale aveva già terminato, secondo la ricostruzione operata sulla base degli accertamenti tecnici, di cui le sentenze danno diffusamente conto, la manovra di immissione e sulla quale è letteralmente “piombata” l’Audi condotta dall’imputato. Si tratta, peraltro, di tema già posto con l’atto di appello è già adeguatamente disatteso,
con motivazione che risulta non illogica e non incongrua, nella sentenza impugnata.
In relazione al secondo motivo di impugnazione, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, si rinviene al riguardo motivazione congrua e logica sia nella sentenza impugnata (alla p. 9) che in quella di primo grado (alla p. 10), essendosi valorizzata da parte dei decidenti sia la mancanza di elementi positivi per la concessione sia la estrema pericolosità della condotta di guida reiteratamente tenuta nei minuti precedenti e, quindi, l’elevatissimo grado di colpa dell’imputato.
Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
L’imputato soccombente è altresì tenuto a tenere immuni dalle spese sostenute le costituite parti civili, che si liquidano, esaminata la notula, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME che liquida in complessivi euro seimilaseicento oltre ad accessori come per legge.
Così deciso il 03/04/2024.