Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15407 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15407 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARQUINIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza in data 2 dicembre 2021, conferm sentenza del GUP presso il Tribunale di Grosseto di condanna di COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 589 bis, commi 1 e 2 cod. pen. reato commesso il 22 febbraio 2014 ai danni di COGNOME. All’imputato era stata infl di un anno di reclusione, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all cod. pen., essendo stato integralmente risarcito, tramite la società assi danno ai prossimi congiunti della vittima.
All’imputato era stata contestata una colpa generica e la violazione delle codice della strada nonché la violazione dell’art.186 comma 2 bis e 186 c lett.a) del C.d.S, poiché, alla guida della sua autovettura TARGA_VEICOLO, i ebbrezza ( tasso alcolemico riscontrato 0,78 g/L) percorrendo la INDIRIZZO direzione Grosseto, in ora notturna, omettendo di moderare la velocità intorno ai 100 km/H, contro il limite di 70 imposto, tamponava lo scooter condotto dalla vittima, che si apprestava a svoltare a sinistra, cagi predetta vittima lesioni mortali.
La Corte territoriale, nel respingere i motivi di gravame, riteneva e motivazione della sentenza di prime cure in ordine alle modalità del sinistr soffermava rispondendo alle osservazioni mosse dall’appellante. Confermava la statuizione del primo giudice in ordine alla misura della pena inflit durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della p guida.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del dife fiducia, per due motivi.
Con un primo motivo lamenta vizio di mancanza della motivazione in ordin ripartizione delle percentuali di responsabilità concorrenti tra l’imputato offesa. Nei motivi di appello si era dedotto che la Corte territoriale non av e indicato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la misura dell’apporto ca della verificazione dell’evento, della condotta imprudente tenuta dall sottolineando che il primo giudice aveva evidenziato, ma non quantificato, il di colpa della persona offesa. La Corte territoriale non aveva risposto a . gravame eNOMECOGNOME e quindi non aveva indicato il percorso motivazionale attrav quale era pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado; le due s inoltre, non avevano né affermato con certezza se sussisteva il concorso di c persona offesa, né avevano indicato la percentuale di responsabilità ascr imputato e vittima. E ciò nonostante che nei motivi di appello fosse stato e che anche la vittima, che non indossava correttamente il casco ed aveva ese repentino cambio di corsia per svoltare a sinistra, aveva commesso violazi
norme del codice della strada. In ogni caso, i giudici di merito, che comunque considerato quale ” verosimile” la responsabilità concorrente, avevano om indicare la graduazione delle rispettive colpe, contravvenendo così a costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che considera n la graduazione delle colpe concorrenti sia perché la misura del concorso di co sul quantum del risarcimento, sia ai fini della determinazione della pena da ex art. 133 cod. pen.
Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione e vizio di violazione di l ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti gene insufficiente, in relazione ai parametri richiesti dalla norma di cui all’a pen, il riferimento all’elevato grado della colpa e alla presenza di un preced in capo all’imputato.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta in cui ha c l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è infondato.
La Corte territoriale, con motivazione del tutto immune da vizi l argomentatamente attribuito al ricorrente l’integrale responsabilità del sentenza impugnata richiama le conclusioni del consulente, secondo c ragionevole ricostruzione delle traiettorie consentiva di escludere che avesse effettuato una manovra repentina, non risultante da alcun dato tec altri elementi quali la presenza improvvisa di ostacoli, tali da far i improvviso” scarto” del ciclomotore verso sinistra. Anche la velocità manten vittima era stata stimata a circa 40 km orari, del tutto consona allo stato ai limiti di velocità imposti. In tale contesto, prosegue la Corte, il ciclo violentemente colpito dalla BMW condotta dall’imputato che proveniva da di occupando il tratto iniziale della corsia di canalizzazione in prossimità di in violazione delle norme regolanti la circolazione stradale che impongono di sulla parte più vicina al margine destro della carreggiata. La ricostruzione è stata quindi operata in modo esaustivo e lineare dai giudici di merito, concluso nel senso che l’imputato, avvistato il ciclomotore, avesse in manovra di sorpasso, occupando impropriamente la corsia di canalizzazion valutando il progressivo spostamento del ciclomotore verso sinistra, immettersi sulla INDIRIZZO. Inoltre la velocità della BMW, stimata in cir orari, non era consona alla limitata visibilità notturna e alla vicina pr crocevia, e l’imputato, peraltro, era risultato in stato di ebbrezza alcoli la Corte territoriale, basandosi sui dati sopra riportati, ha considerat unico responsabile del sinistro, aggiungendo, in via meramente ipotetica, c se la vittima avesse eseguito una manovra repentina, comunque l’incidente
sarebbe verificato se l’odierno ricorrente avesse correttamente viaggiato su corsia di pertinenza ( escludendo, così, ogni rilevanza causale della a manovra repentina” della persona offesa nella verificazione del sinist premesso, le doglianze in ordine alla omessa valutazione del concorso di col della determinazione del trattamento sanzionatorio sono del tutto infondate, stata, appunto, radicalmente esclusa ogni ipotesi di colpa concorrente.
3.In ogni caso, va rammentato che, nell’ipotesi di colpe concorrenti, al quantificazione in concreto della pena, il giudice adempie al dovere di mo dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver le condotte dei soggetti coinvolti (Sez. 4, n. 38559 del 27/06/201 Rv. 271024 Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013 Rv. 256287 – 01). Nel caso di sia il primo giudice che la Corte territoriale hanno considerato che, anche i una colpa concorrente della vittima, il grado della colpa dell’imputato dov considerato ai fini del trattamento sanzionatorio in ragione : 1) dell’alt della occupazione non consentita della parte della carreggiata; 3) della gui di ebbrezza alcolica. Pertanto, risulta adeguatamente ed esaustivamente mo determinazione del complessivo trattamento sanzionatorío inflitto, non dis · minimo edittale.
E’ altresì infondato il motivo inerente al mancato riconoscimento delle a generiche, che può essere legittimamente motivato dal giudice con l’ di elementi o circostanze di segno positivo. Ciò a maggior ragione dopo la dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di inc dell’imputato(Sez. 4 – Sentenza n. 32872 del 08/06/2022,Rv.28348901;Sez. 1 enza n. 39566 16/02/2017 Rv. 270986 – 01). La Corte territoriale ha sott con motivazione conforme ai parametri giurisprudenziali sopra evidenzi presenza di un precedente penale di certa gravità, e le modalità della c elevata pericolosità per la circolazione stradale.
Si impone quindi il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna de al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna l’imputato al pagamento delle spese processua
Roma, 16 gennaio 2024