Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35895 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35895 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE CALZE NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il Procuratore Generale si riporta alla memoria scritta e conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Nessuno è comparso per la difesa dell’imputato e delle parti civili.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 14/02/2023 dal Tribunale di Palermo, con la quale NOME COGNOME era stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione per il reato previsto dall’art.589-bis cod.pen., prev riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella prevista dall’art.589-bis, comma settimo, cod.pen., con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna.
1.1 Era stato contestato all’imputata, nell’atto di esercizio dell’azion penale, di avere, in data 28/07/2016, alla guida della vettura Ford Escort TARGA_VEICOLO, impegnato – nel territorio del Comune di Palermo – l’incrocio tra la INDIRIZZO, che stava percorrendo ,/ e la INDIRIZZO, eseguendo una scorretta manovra di conversione del senso di marcia verso la propria sinistra, non arrestandosi al segnale di stop e impegnando integralmente l’intersezione, in tal modo collidendo con il ciclomotore modello Piaggio Liberty 200 tg. DA 13800 / condotto da NOME COGNOME, procedente lungo la INDIRIZZO e avente diritto di precedenza, cagionandogli lesioni gravissime e il successivo decesso; il tutto in violazione delle disposizioni contenute negl artt. 141, comma 1, 143, comma 1, 145, comma 1 e 154 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
1.2 La Corte territoriale ha premesso l’integrale richiamo per relationem alla ricostruzione dell’evento nonché alle argomentazioni in punto di diritto spiegate dal Tribunale e ha rigettato l’unico motivo di impugnazione, con il quale si chiedeva l’assoluzione dell’imputata con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
Ha esposto che, sulla base delle emergenze istruttorie, era risultato che l’imputata – giunta all’altezza della predetta intersezione – aveva intrapres una svolta a sinistra omettendo di arrestarsi al segnale di stop e di adottar le manovre necessarie al fine di effettuare la svolta in condizioni di sicurezza, in tal modo scontrandosi con il ciclomotore proveniente dalla via avente diritto di precedenza; ha esposto che doveva ritenersi errata la deduzione difensiva in base alla quale il giudice di primo grado avrebbe fondato le proprie conclusioni unicamente sulla ricostruzione dei fatti operata dal verbalizzante COGNOME, attesi i richiami operati alla consulenza tecnica eseguita nel corso delle indagini nonché alle stesse dichiarazioni rese dall’imputata; ha altresì osservato che la pericolosità della manovra era stata notevolmente aggravata dal fatto che l’appellante si era collocata verso il margine sinistro della semicarreggiata di INDIRIZZO, peggiorando
notevolmente le proprie condizioni di visibilità, evidenziando – in riferimento alle deduzioni difensive – che la strada in questione aveva una larghezza di circa sei metri e che non vi erano vetture parcheggiate ai lati.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME RAGIONE_SOCIALE, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazionet con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alle doglianze formulate in sede di appello.
Ha dedotto che la Corte territoriale, nell’ascrivere all’imputata comportamento colposo inerente al mancato arresto al segnale di stop, non aveva preso in esame la doglianza difensiva e il dato obiettivo per cui la ricorrente aveva impegnato l’incrocio alla sola velocità di 4 km/h, segno che la stessa stesse riprendendo lentamente la marcia dopo l’arresto al relativo segnale; ha dedotto che la Corte non avrebbe tenuto conto della assoluta assenza di visibilità rispetto alla INDIRIZZO a causa delle alte e folte sie con la conseguenza che il sinistro poteva essere evitato solo se il motociclo avesse marciato a velocità ridotta, attesa la presenza di uno spazio cieco.
Ha altresì dedotto che la sentenza impugnata avrebbe fatto proprie le conclusioni della consulenza tecnica espletata su incarico del p.m., senza tenere conto della presenza – all’interno dell’elaborato – di profili contraddizione rispetto alle conclusioni medesime, con specifico riferimento proprio alla presenza delle suddette siepi, concludendone che non poteva ravvisarsi in capo all’imputata alcuna violazione di regole cautelari.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso – peraltro riproduttivo di censure già spiegate di fronte al giudice di appello e da questi rigettate con congrua motivazione – è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Va premesso che, vertendosi in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, a fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento
impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, COGNOME, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, COGNOME, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 266617).
Ciò posto, le argomentazioni contenute nel motivo di ricorso sono tendenti a ottenere una non consentita rivisitazione degli elementi di fatto posti alla base delle sentenze di merito te, in queste, valutati in assenza evidenti elementi di illogicità.
Sotto tale profilo, deve infatti essere premesso – in via logicamente pregiudiziale – che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi d accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione ~dei predetti vizi dal tes impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556, tra le altre).
Ricorda, altresì, che non è consentita in sede -legittimità una rivalutazione nello stretto merito delle risultanze processuali, essendo preclusa in questa sede la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, COGNOME, RV. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, B., Rv. 280601); essendo, infatti, stato più volte ribadito che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a qyella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione lelle
risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice d merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibili delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716).
Ancora più specificamente, deve rilevarsi come le argomentazioni contenute nel motivo di ricorso prospettino, di fatto, un vizio di travisamento della prova in riferimento alle argomentazioni e alle conclusioni formulate dall’ausiliario, ‘a propria volta fatte proprie dai giudici di merito.
In relazione al dedotto vizio di travisamento, va quindi ricordato che il vizio medesimo può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso come quello di specie – di cosiddetta “doppia conforme “, nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi d gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155); ricordando che tale vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esa trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia “, neutra e a-valutativa, d “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
In particolare, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio d motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali no esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività , ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’element fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risult incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda;
indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).
Deve quindi osservarsi che le valutazioni della Corte territoriale appaiono immuni dal denunciato vizio di illogicità – con particolare rilievo al dedotto profilo di travisamento – con specifico riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro, a propria volta effettuata sulla scorta del relazione del consulente tecnico e dei rilievi svolti dagli operanti intervenut sul posto.
In particolare, la difesa della ricorrente ha sostenuto che, sulla base de predetti elementi istruttori, sarebbe invece risultato che l’imputata sarebbe effettivamente arrestata al segnale di stop apposto sulla propria strada di provenienza, provvedendo quindi a impegnare l’incrocio alla ridottissima andatura di 4 km/h.
Si tratta, peraltro, di ricostruzione che non trova corrispondenza in quella operata da parte del consulente e fatta propria dai giudici di merito; dalla quale, invece, risulta che l’imputata aveva impegnato l’incrocio alla superiore velocità di 11 km/h ioperando una manovra di svolta a sinistra in assenza di rallentamento e riferendosi il dato dei 4 km/h solo all’entità dell frenata tentata dalla ricorrente in sede di manovra di emergenza al momento del sopraggiungere del motociclo.
Quanto alle considerazioni inerenti alla effettiva visibilità sussistent sulla via percorsa dall’imputata e derivante dalla presenza di siepi che avrebbero ostruito la visibilità medesima, deve ritenersi che le considerazioni difensive siano sostanzialmente affette da un vizio di aspecificità estrinseca, non confrontandosi le stesse adeguatamente con le motivazioni poste alla base della sentenza impugnata.
1) ,1ll t è stato dato atto che, proprio in considerazione della lit2.,.7, vuliktA sussistenza di limitate condizioni di visibilità, la complessiva manovra posta in essere dalla ricorrente si fosse posta in contrasto con le regole cautela desumibili dalla disposizione contenuta nell’articolo 145, comma 1, C.d.s., k in base al quale «I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti»; nonché da quella prevista dall’art.154, comma 1, C.d.s., in forza della quale « cr. conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di
marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizion distanza, direzione di essi;
segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione».
Nel caso in esame, con motivazione intrinsecamente congrua e immune dal denunciato vizio di illogicità sotto il profilo del travisamento, le senten di merito hanno dato atto di come la ricorrente – proprio in considerazione delle limitate condizioni di visibilità della strada posta in corrispondenz dell’incrocio – avesse tenuto un comportamento rimproverabile alla luce delle suddette disposizioni cautelari; in particolare, immettendosi nel flusso della circolazione senza avere previamente e adeguatamente valutato il sopraggiungere di altri veicoli dal lato sulla propria sinistra; avendo, altres i giudici di merito congruamente evidenziato come la ricorrente si fosse posta – per effetto dell’inizio della manovra dalla parte più a sinistra del carreggiata (avente senso unico) e proprio in ragione della presenza dei suddetti ostacoli rispetto alla visuale – nelle condizioni per effettuare un manovra in pressoché totale assenza di condizioni di visibilità anziché affrontare la svolta da una posizione collocata più sulla destra e idonea a conferirle una visuale migliore in ordine alla strada avente diritto d precedenza.
Sul punto, va richiamato – anche in quanto reso in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame – l’arresto espresso da Sez. 4, n.32879 del 10/11/2020, Greci, Rv. 280071; nella quale questa Corte ha evidenziato che costituisce principio acquisito pacificamente alla giurisprudenza di legittimità che, in tema di disciplina della circolazione stradale, per integrare l’inosservanza dell’obbligo di precedenza è sufficiente, particolarmente nel caso di immissione sulla strada pubblica con provenienza da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, occupare anche una minima parte della carreggiata in cui procede il veicolo favorito, essendo soltanto necessario che sorga il concreto pericolo di interferenza delle traiettorie e non avendo alcuna rilevanza, se non ai fini di un concorso di colpa, la possibilità per detto veicolo di evitare la collisione mediant manovre più o meno agevoli per deviare verso la parte stradale= ancora libera (Sez 4 n. 14213 del 09/07/1990, Poggi, RV. 185568)
In definitiva l’eccessiva velocità della persona offesa – pure costituente un elemento sottolineato nello sviluppo del motivo di ricorso – può rappresentare una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente gravato dall’obbligo di precedenza (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 270176; Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, COGNOME, Rv. 240899); il conducente di un veicolo, nelrimpegnare un crocevia, deve difatti prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803, in fattispecie di omicidio colposo in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità superiore al consentito),
Ne consegue, in applicazione dei predetti principi, che, congruamente e con motivazione non palesemente illogica, i giudici di merito hanno ravvisato una violazione delle predette regole cautelari concretizzatasi nell’impegno dell’incrocio in condizioni di precaria visibilità e in assenza del necessari controllo sul sopraggiungere di veicoli dalla strada avente diritto d · precedenza.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2025
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