Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33638 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4   Num. 33638  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 738/2025
NOME COGNOME
UP – 10/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Rieti il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 21 novembre 2024 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, del foro di Rieti, per la parte civile NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, del foro di Rieti, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata;
 Con  sentenza  del  21  novembre  2024  la  Corte  di  appello  di  Roma  ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Rieti in data 13 aprile 2023, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena finale di anni 1 di reclusione per il reato di cui allÕart. 589,  comma 1, cod. pen., per aver colposamente causato la morte di NOME COGNOME, con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Il COGNOME è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, nonchŽ alla rifusione delle spese, regolate secondo soccombenza.
1.1. Più in particolare, il giorno 5 luglio 2017 il COGNOME, alla guida della sua autovettura, percorrendo la INDIRIZZO Salaria in Rieti, senza arrestarsi e senza dare la precedenza ai veicoli che provenivano nel senso opposto di marcia, effettu˜ una manovra di svolta a sinistra in un tratto in cui era vietata, per la presenza di una striscia continua.
A causa di tale manovra impatt˜ con la moto condotta da NOME COGNOME, nella corsia percorsa da questÕultimo, il quale, per effetto dellÕurto, perse la vita.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione art.  606,  comma  1,  e),  cod.  proc.  pen.,  poichŽ  la  Corte  di  appello  non  ha valutato quanto affermato dal consulente del Pubblico ministero, ovvero che la violazione  della  regola  di  cui  allÕart.  154  cod.  strada  è  stata  priva  di  rilevanza causale rispetto al verificarsi dellÕevento (pp. 1 Ð 6 ricorso).
2.2.  Con  il  secondo  motivo  deduce  un  ulteriore  vizio  della  motivazione, avendo la Corte territoriale travisato la prova documentale, consistente nelle foto che ritraggono i luoghi in cui è avvenuto il sinistro, e trascurando le dichiarazioni del teste COGNOME (secondo il quale quando la moto condotta dal COGNOME era in fase di sorpasso la vettura condotta dal ricorrente aveva giˆ iniziato la svolta a sinistra).
In ragione del travisamento la Corte, basandosi sulle tracce di frenata della moto  –  poste  allÕinterno  della  sua  corsia  e  con  andamento  parallelo  –  ha erroneamente affermato che quando  il motociclista inizi˜ la manovra  di emergenza,  la  fase  di  sorpasso  era  giˆ  conclusa,  mentre  il  COGNOME  aveva  giˆ iniziato la svolta a sinistra.
DÕaltra parte, si osserva, il momento in cui la vittima avvist˜ la vettura del COGNOME  non  necessariamente  coincise  con  quello  in  cui  questÕultimo,  invece, avrebbe potuto accorgersi del motociclista (pp. 6 Ð 13 ricorso).
2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale sostanziale,  in  relazione  allÕart.  40  cod.  pen.  (pp.  13  –  16  ricorso):  i  giudici  di merito non hanno tenuto in considerazione l’imprevedibilitˆ dell’evento e più in generale l’abnormitˆ del comportamento imprudente altrui (tale da interrompere il nesso di causa); comportamento consistito nel percorrere un tratto urbano alla velocitˆ di circa 130 km/h, significativamente superiore al limite vigente, pari a 50km/h.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
 Il  ricorso  è  inammissibile,  essendo  i  motivi  in  parte  manifestamente infondati ed in parte aspecifici.
 Allo  scrutinio  del  ricorso  è  utile  premettere  che,  secondo  la  concorde ricostruzione dei giudici di merito, la sera del 5 luglio 2017 NOME COGNOME, alla guida della sua autovettura, percorse la INDIRIZZO Salaria in direzione Rieti, in quel tratto divisa in due corsie di marcia, separate da una striscia continua longitudinale.
Al fine di portarsi in unÕarea di servizio inizi˜ una manovra di immissione a sinistra, senza arrestarsi e senza dare la precedenza ai veicoli che provenivano nel senso opposto di marcia.
Sopraggiunse,  quindi,  nellÕopposto  senso  di  marcia,  la  moto  condotta  da NOME COGNOME, ad una velocitˆ di circa 115 km/h (comunque superiore al limite di velocitˆ, che per quel tratto è pari a 50 km/h): pur eseguendo una manovra di emergenza Ð di cui segno visibile fu rinvenuto nella traccia di frenata per circa 20 metri Ð il COGNOME impatt˜ con la vettura condotta dal COGNOME, perdendo la vita.
I giudici di merito hanno individuato, nella violazione dei precetti di cui agli artt. 145 e 154 cod. strada, i profili di colpa ascrivibili alla condotta del COGNOME (per non essersi arrestato prima dell’immissione, per non aver dato la precedenza ai veicoli provenienti dallÕopposto senso di marcia, e per aver effettuato la manovra in un punto in cui era vietata).
Infine, i giudici hanno riconosciuto lÕipotesi di cui al comma 7 dellÕart. 589cod.  pen.,  poichŽ  nella  produzione  dellÕevento  ha  avuto  un  ruolo  anche  la velocitˆ  tenuta  dal  COGNOME,  sensibilmente  superiore  al  limite  vigente  in  quel tratto.
2.1. Il primo motivo è aspecifico.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale, pur in presenza di una specifica doglianza, ha omesso di motivare quanto alla irrilevanza, sul piano della causalitˆ, della violazione di cui allÕart. 154 cod. strada, per come affermato dallo stesso consulente del Pubblico ministero.
Osserva il Collegio che, a ben vedere, i giudici di merito hanno individuato, nella condotta di guida del COGNOME, diversi profili di colpa tra loro connessi, ulteriori rispetto al solo attraversamento della striscia continua (p. 12 e ss. sentenza impugnata, p. 15 sentenza del Tribunale), ciascuno dei quali idoneo a reggere lÕaddebito, e non oggetto di specifica contestazione (ad es., la necessitˆ di arrestare il proprio veicolo e di dare la precedenza ai veicoli provenienti dallÕopposto senso di marcia).
La Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha da tempo evidenziato  che  i  motivi  di  ricorso  per  cassazione  sono  inammissibili  non  solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altres’ quando difettino della necessaria  correlazione  con  le  ragioni  poste  a  fondamento  del  provvedimento impugnato, che non possono essere ignorate da chi propone lÕimpugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).
La motivazione, quindi, non solo esiste, ma si articola attraverso una serie di argomentazioni, in fatto ed in diritto, non prese in esame dal ricorrente.
2.2. Anche il secondo motivo, con cui si ipotizza un vizio della motivazione, sotto forma di travisamento della prova, è inammissibile.
Tra le possibili forme, il ricorrente lamenta il travisamento delle risultanze probatorie ovvero l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (o contraddittorietˆ processuale).
Allorquando viene dedotto un simile vizio, il giudice di legittimitˆ è tenuto alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del dato probatorio, nei termini di una “fotografia”, neutra e avalutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 17301 del 09/04/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 11601 del 10/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 31668 del 03/07/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 Ð 01).
Questo perchŽ, affermando come esistenti fatti certamente non esistenti, ovvero  come  inesistenti  fatti  certamente  esistenti,  il  travisamento  realizza  un errore  di  natura  percettiva,  non  valutativa,  tale  da  minare  alle  fondamenta  il ragionamento del giudice.
Il  vizio  di  travisamento  della  prova  pu˜  essere  dedotto  con  il  ricorso  per cassazione,  nel  caso  di  cosiddetta  “doppia  conforme”,  sia  nell’ipotesi  in  cui  il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame,
abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 – 01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, NOME., Rv. 272018 – 01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837 – 01).
Inoltre,  la  fonte  di  prova  travisata  deve  essere  connotata  dall’ulteriore requisito della decisivitˆ.
Permane, al contrario, la non deducibilitˆ con il ricorso del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01).
Ci˜ posto, osserva il Collegio che, pur richiamando la nozione di travisamento,  il  ricorso  in  realtˆ  sollecita  una  non  consentita  rilettura  degli elementi di prova.
In altre parole, il ricorrente pur denunciando formalmente un travisamento, prospetta in realtˆ una diversa valutazione dellÕattitudine dimostrativa della prova, poichŽ sostiene che dallÕesame dei segni della frenata lasciata dalla moto non è possibile  argomentare  in  ordine  alla  avvenuta  esecuzione  del  sorpasso  nel momento  in  cui  il  COGNOME  inizi˜  la  svolta,  e  quindi  in  punto  di  reciproca ÒavvistabilitˆÓ (p. 7 ricorso).
In questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito laddove, come detto, ci˜ non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova.
Il travisamento non costituisce, infatti, il mezzo per valutare nel merito la prova, bens’ lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.
NŽ sembra al Collegio che il dedotto travisamento rivesta il connotato della decisivitˆ, solo genericamente dedotto dal ricorrente: questÕultimo, pur essendone onerato, non ha indicato le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilitˆ” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035), limitandosi genericamente ad affermare che il travisamento Òrisulta decisivoÓ, in considerazione delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME (pp. 6 e 12 ricorso).
In realtˆ, le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito si fondano, come si dirˆ anche affrontando il terzo motivo, su una pluralitˆ di elementi probatori, non solo di carattere documentale.
2.3. Il terzo ed ultimo motivo è in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato.
Osserva innanzitutto il Collegio che, contrariamente a quanto si afferma in ricorso, lÕaddebito per colpa si fonda (non sulla conoscenza ma) sulla prevedibilitˆ della situazione rischiosa, da effettuarsi con valutazione compiuta , come riconosce la stessa Corte territoriale (p. 7 sentenza impugnata).
L’accertamento della prevedibilitˆ dell’evento, a sua volta, va compiuto in relazione alla possibilitˆ che un evento dannoso possa verificarsi, e non secondo i diversi e più rigorosi criteri che attengono a distinti profili dellÕaddebito colposo, quali ad esempio l’accertamento della causalitˆ.
Al riguardo, i giudici di merito hanno affermato che il sopraggiungere della moto era percepibile dall’opposta corsia di marcia, per lÕassenza di ostacoli di qualsivoglia natura, per la conformazione dei luoghi, e per come dichiarato dalla stessa teste COGNOME (pp. 4 e 5 sentenza del Tribunale), che era al seguito della vettura del COGNOME e che, ciononostante, si rese conto di quanto stava accadendo e si spost˜ verso il margine della carreggiata, cos’ come fece lo stesso COGNOME, che accortosi dell’invasione di corsia mise in atto una manovra di emergenza.
Tali conclusioni hanno trovato conferma nel contributo offerto dal consulente del Pubblico ministero, ing. NOME (pp. 6 e 7 sentenza del Tribunale), secondo il quale il COGNOME giˆ a 100 metri poteva avvedersi del sopraggiungere della moto.
DÕaltra parte, il conducente di un veicolo, nello svoltare su altra carreggiata, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocitˆ da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere dalla direzione opposta e porvi rimedio, atteso che l’eventuale impatto tra i mezzi rientra nella normale prevedibilitˆ, la quale va valutata in concreto (Sez. 4, n. 4518 del 11/12/2012, dep. 2013, Mannolo, Rv. 254664 Ð 01, in un caso, simile a quello per cui si procede, in cui la ricorrente, viaggiando su una strada statale a bordo di unÕauto alla velocitˆ di 10 Km/h, aveva investito, per effetto di una svolta a sinistra, la moto proveniente da altra carreggiata ad una velocitˆ di 150 km/h, provocando la morte del conducente; conf., più di recente, Sez. 4, n. 4923 del 20/10/2022, dep. 2023, Casano, Rv. 284093 Ð 01, in un caso in cui è stata ritenuta la responsabilitˆ per omicidio colposo del conducente di un’automobile che, intento nella svolta a sinistra, non si era avveduto del sopraggiungere di un motociclo che viaggiava nella medesima direzione di marcia ad una velocitˆ superiore a quella consentita e che era intento ad effettuare una manovra di sorpasso; Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv. 239258 Ð 01).
La  Corte  di  appello,  sul  punto,  ha  quindi  correttamente  affermato  che  la condotta imprudente tenuta dal motociclista non vale ad elidere la responsabilitˆ
dell’imputato  interrompendo  il  nesso  di  causa:  costui,  infatti,  non  poteva  fare affidamento  sulla  correttezza  dell’altrui  condotta  di  guida  giacchŽ  ben  avrebbe dovuto  e  potuto  prevedere  la  manovra  azzardata  che  il  motociclista  stava eseguendo (come fatto, ad esempio, dalla COGNOME).
Il fatto che il motociclista viaggiasse ad una velocitˆ nettamente superiore a quella consentita nel tratto di strada interessato dall’incidente non costituisce, pertanto, una evenienza imprevedibile ed eccezionale: l’obbligo derivante dagli artt. 145 e 154 cod. strada deve infatti essere inteso proprio nel senso che il conducente deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui (Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, Saporito, Rv. 259277 – 01); egli deve, quindi, accertarsi che non sopraggiungano altri veicoli e tale ispezione deve proseguire per tutte le fasi della manovra di svolta.
D’altra parte, la manovra eseguita dal ricorrente, avendo comportato una (momentanea)  invasione  dell’opposta  corsia  di  marcia,  è  stata  indubbiamente pericolosa, e come tale ha determinato l’insorgenza dell’obbligo di adottare ogni possibile e necessaria cautela al fine di evitare eventi dannosi.
EÕ stato infatti affermato, e va qui ribadito, che il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l’obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione (cfr., proprio in relazione agli obblighi di cautela gravanti art. 154 cod. strada sul conducente del mezzo che effettua una svolta, Sez. 4, n. 21289 del 26/04/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 14740 del 15/02/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017, COGNOME, Rv. 271291 Ð 01; Sez. 4, n. 3029 del 10/01/1986, COGNOME, Rv. 172481 – 01).
In aperta violazione di tali principi il ricorrente, invece, profila una vera e propria inversione degli obblighi di cautela gravanti sul conducente del mezzo che si  immette  nel  flusso  opposto  della  circolazione,  come  se  la  (solo  dedotta) lontananza della moto lo autorizzasse nel proseguire nella manovra, senza mai preoccuparsi degli altri veicoli.
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue  quella  al  pagamento  della  sanzione  pecuniaria,  che  si  stima  equo quantificare in euro tremila.
Il ricorrente va inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte  civile,  liquidate  come  da  dispositivo  tenendo  conto  della  nota  spese presentata con le conclusioni.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  processuali  e  della  somma  di  euro  tremila  in  favore  della  Cassa  delle ammende, nonchŽ alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge.
Roma, 10 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME