Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31138 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31138 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TORINO il 13/07/1962
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
E’ presente l’avvocato NOME del foro di TORINO in difesa di COGNOME NOMECOGNOME il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne – chiede l’accoglimento.
E’ presente ai fini della pratica forense la Dott.ssa NOME COGNOME praticante dell’Ordine degli Avvocati di Torino.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11.12.2024 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale in data 23 novembre 2022 aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 589 bis cod.pen. a lui contestato e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod.pen., la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen. e le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi cinque, e giorni dieci di reclusione, concedendo all’imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e disponendo inoltre la sospensione della patente di guida per la durata di mesi due.
Il presente procedimento ha ad oggetto il sinistro stradale verificatosi in Riva presso Chieri alle ore 00,45 circa del 20.6.2020 tra il motociclo Suzuki 750 tg. TARGA_VEICOLO condotto da COGNOME NOME e l’autovettura Alfa Romeo Giulietta tg. TARGA_VEICOLO condotta da COGNOME NOME e sulla quale viaggiavano quali trasportati COGNOME NOME e COGNOME NOME, incidente avvenuto al Km 23+600 sulla SP 10 denominata “INDIRIZZO Padana Inferiore” nei pressi dell’intersezione con INDIRIZZO per la quale vi é segnale di stop per i veicoli che si immettono sulla SP 10.
In particolare si accertava che l’autovettura, provenendo da INDIRIZZO compiuta la manovra di immissione sulla SP 10 in direzione Chieri, veniva tamponata dal motociclo Suzuki che sopraggiungeva da tergo da analoga direzione condotto da COGNOME NOME, il quale a seguito dell’urto decedeva.
Il fatto avveniva in zona di aperta campagna, su un tratto rettilineo, privo di dossi e di cunette.
La motocicletta, come accertato dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, era provvista di sistema c.d. “running lights” le quali si accendono automaticamente una volta inserita la chiave di accensione con la conseguente pratica impossibilità di viaggiare a fari spenti.
Sulla base delle emergenze processuali ed in particolare delle consulenze tecniche disposte dal PM e dalla difesa dell’imputato, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro sulla base dei danni riportati dai veicoli, il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità del COGNOME, tenuto conto che la motocicletta era visibile ed avvistabile dallo stesso, il quale alla guida della sua auto, fermo allo stop d INDIRIZZO, avrebbe dovuto accorgersi del suo arrivo anche in ragione del lungo tratto rettilineo e pianeggiante e comunque, qualsiasi fosse la velocità di entrata della moto, avrebbe dovuto darle la precedenza con la conseguenza che, qualora non avesse avuto lo spazio e/o il tempo utile di
compiere la manovra di immissione in sicurezza, avrebbe dovuto attendere che il motociclo passasse prima di riprendere la marcia.
Si accertava che il superamento del limite di velocità da parte del motociclista (100-105 km/h a fronte del limite di 90 Km/h) non aveva comunque eliminato il nesso di causalità tra la condotta colposa dell’imputato e l’evento-morte.
La sentenza d’appello, nel rigettare il gravame dell’imputato, ha recepito integralmente l’impianto logico motivatorio della sentenza di primo grado.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la violazione di legge e l’erronea applicazione della legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 145 C.d.S. nel combinato disposto con l’art. 589 bis, comma 1, cod.pen.
Posto che nella specie la regola cautelare violata é l’art. 145 C.d.S., si assume che entrambi i giudici di merito hanno fatto risalire la colpa dell’imputato al mero dato della visibilità del motociclo all’inizio della manovra di immissione nella strada principale da cui hanno ricavato l’erroneo dato della violazione da parte dello stesso delle regole precauzionali dettate dal codice della strada. Ed é proprio nella ritenuta irrilevanza della velocità di crociera del motociclo e della distanza tra lo stesso e l’autovettura che si concreta l’erronea interpretazione della norma citata.
Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alle motivazioni divergenti e tra loro incompatibili enunciate dai giudici di merito.
Si assume che le due sentenze di merito, pur concordano nel ritenere la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, fanno risalire detta responsabilità in un caso al rispetto del segnale di stop, nell’altro al mancato rispetto di detto obbligo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.
La difesa dell’imputato, invero, muove dal rilievo secondo cui la condanna formulata nei confronti del COGNOME deriva dalla ritenuta violazione dell’art. 145 C.d.S. quale regola cautelare violata cui fa riferimento il capo di imputazione nel delineare la condotta contestata ai sensi dell’art. 589 bis cod.pen.
Del pari si assume correttamente che la c.d. doppia conforme di condanna si correla alla violazione da parte dell’imputato dell’obbligo di dare la precedenza per aver impegnato l’intersezione tra la sua strada, secondaria, e quella di alto scorrimento ad essa perpendicolare.
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Posti tali dati incontroversi, la censura si incentra su una lettura della sentenza secondo cui ” a giudizio del Giudici di merito, ogni veicolo che proviene da una strada secondaria dovrebbe immettersi nella strada principale soltanto dopo aver atteso il previo passaggio di ogni veicolo presente sulla strada principale medesima, indipendentemente dalla velocità a dalla distanza di quest’ultimo dall’intersezione..” e che “il solo criterio affermato dalla Corte d’appello risulta essere quello della visibilità del mezzo” da cui avrebbe ricavato la violazione della regola precauzionale mentre avrebbe ritenuto irrilevante la velocità di crociera del veicolo nonché la distanza tra il motociclo e l’automobile.
Ebbene, tale lettura non si confronta con l’apparato logico motivazionale della sentenza impugnatp,in cui il dato della visibilità del mezzo non costituisce criterio v’e.i alt4t iK, ,tdbt,'(;er, dee rhunieule di riferimentTh1t parametro cui ancorare il rispetto della regola cautelare.
Ed invero la sentenza impugnata, nel recepire integralmente la sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità del COGNOME in quanto lo stesso si sarebbe immesso alla guida della sua auto dalla INDIRIZZO sulla INDIRIZZO senza accorgersi dell’arrivo della motocicletta e ciò pur in presenza di un lungo tratto rettilineo e pianeggiante e del fatto che (come dallo stesso riferito in sede di esame) era possibile vedere addirittura le luci di una borgata che si trovava ben più distante della moto e qualunque fosse la velocità del medesimo.
In tali circostanze, assumono i giudici d’appello, egli avrebbe dovuto dare la precedenza al motociclo e se non avesse avuto lo spazio per compiere la manovra di immissione in condizioni di sicurezza avrebbe dovuto arrestarsi.
In altri termini la Corte di merito, dopo attenta disamina delle emergenze processuali, ha confermato quanto era stato già evidenziato dal primo Giudice, ovvero che il Porro ha violato l’art. 145 cod. strada (che impone ai conducenti di prestare massima prudenza nell’approssimarsi ad una intersezione e di dare la precedenza ai veicoli che provengono da destra) consistendo l’ imprudenza nell’intraprendere la svolta in maniera repentina, tanto da cogliere di sorpresa il motociclista che non riuscì neanche a frenare, come suffragato anche dalla brevissima distanza (m. 18,5) tra l’incrocio ed il punto di impatto.
Nè può ritenersi che la velocità sostenuta del motociclista, quale concausa dei sinistro, sia idonea ad elidere la responsabilità del ricorrente. Come ha illustrato correttamente la Corte di merito, il fatto che il motociclista viaggiasse ad una velocità superiore a quella consentita nel tratto di strada interessato dall’incidente non era una evenienza imprevedibile ed eccezionale (in termini, Sez. 4, Sentenza n. 12361 del 07/02/2008, Rv. 239258 – 01; Sez.4, n.20823 del 19/02/2019, Rv. 275803).
Il secondo motivo é del pari manifestamente infondato.
Ed invero la censura nuovamente non si confronta con la sentenza impugnata laddove, in conformità con quanto ritenuto dal giudice di primo grado, h incentrato la violazione della regola cautelare da parte dell’imputato nell’ omesso di fornire la dovuta precedenza al motociclista proveniente da destra sulla strada principale immettendosi in modo repentino sulla via principale.
Alla luce della ricostruzione del sinistro accolta, entrambe le sentenze han fatto risalire l’impatto tra i due mezzi al mancato rispetto dello “stop” da del Porro, mentre la dizione “fermo allo stop in INDIRIZZO” (di cui a pg. 5 de sentenza di primo grado) si inserisce nella descrizione della condotta osservan che il Porro avrebbe invece dovuto tenere nelle circostanze di tempo e di luogo i cui si sono svolti i fatti.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 10.9.2025