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Omicidio stradale e parti civili: il risarcimento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7216/2024, ha affrontato un caso di omicidio stradale, chiarendo due importanti principi. In primo luogo, il rigetto di un ‘concordato in appello’ può essere motivato implicitamente dalla gravità della colpa descritta nella sentenza. In secondo luogo, ha confermato la legittimità della costituzione come parte civile di nonni e zii della vittima per il risarcimento del danno morale, specificando che la prova del legame affettivo riguarda la quantificazione del danno e non il diritto ad agire in giudizio.

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Pubblicato il 2 novembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Omicidio stradale: quando nonni e zii possono chiedere il risarcimento?

La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 7216 del 2024, offre chiarimenti fondamentali in materia di omicidio stradale, affrontando due questioni procedurali e sostanziali di grande rilevanza. La pronuncia si concentra sulla validità della motivazione implicita nel rigetto di un concordato in appello e, soprattutto, sulla legittimità della costituzione di parte civile da parte di parenti non strettissimi della vittima, come nonni e zii. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.

I fatti del caso

Un giovane neopatentato, guidando in stato di ebbrezza, con un passeggero in più del consentito e superando il limite di velocità di 50 km/h, perdeva il controllo del veicolo causando un grave incidente. Nello schianto, un passeggero perdeva la vita e altri quattro riportavano lesioni. La Corte d’Appello, pur riconoscendo una concausa nella condotta imprudente dei trasportati (nessuno indossava la cintura di sicurezza), confermava la responsabilità penale del conducente per il reato di omicidio stradale.

I motivi del ricorso in Cassazione

La difesa dell’imputato ha presentato ricorso alla Suprema Corte basandosi su due motivi principali:
1. Mancanza di motivazione sul rigetto del concordato in appello: La difesa lamentava che la Corte d’Appello avesse respinto la proposta di pena concordata con il Pubblico Ministero senza fornire una motivazione esplicita, limitandosi a una formula di stile.
2. Errata ammissione delle parti civili: Si contestava la decisione di ammettere come parti civili il nonno e lo zio della vittima, sostenendo che il solo legame di parentela non fosse sufficiente a giustificare la richiesta di risarcimento, in assenza di prove di un rapporto di convivenza o di un concreto sostegno morale ed affettivo.

Omicidio stradale: l’analisi della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi di ricorso, fornendo importanti precisazioni.

Il rigetto del concordato in appello

Sul primo punto, i giudici hanno stabilito che, sebbene la formula usata dalla Corte d’Appello per respingere il patteggiamento fosse estremamente sintetica, la motivazione del rigetto poteva essere desunta implicitamente dal resto della sentenza. Nel provvedimento, infatti, i giudici di merito avevano ampiamente sottolineato l'”elevata gravità della colpa dell’imputato”, evidenziando le numerose e gravi violazioni delle norme cautelari. Questa valutazione sulla gravità del fatto rendeva di per sé non congrua la pena proposta, giustificando implicitamente la decisione di non accogliere il concordato.

La costituzione di parte civile di nonni e zii

La questione più rilevante riguarda il secondo motivo. La Cassazione ha affermato un principio chiaro: i congiunti, come i nonni e gli zii, hanno piena legittimazione a costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni morali derivanti dalla sofferenza per la perdita del familiare.

Le motivazioni

La Corte ha spiegato che il diritto a costituirsi parte civile (la legittimazione ad agire) sorge direttamente dal rapporto di parentela e dalla sofferenza che, presumibilmente, ne deriva. Le questioni sollevate dalla difesa, come la mancanza di convivenza o la necessità di dimostrare un legame affettivo particolarmente intenso, non incidono sul diritto di agire, ma sulla dimostrazione e quantificazione del danno (il cosiddetto petitum).
In altre parole, nonni e zii hanno il diritto di entrare nel processo penale per chiedere i danni. Sarà poi compito del giudice civile, o del giudice penale in sede di liquidazione, valutare le prove fornite (testimonianze, fotografie, ecc.) per stabilire l’effettiva entità del pregiudizio subito e, di conseguenza, l’ammontare del risarcimento. La mancanza di convivenza non esclude a priori il diritto, ma è solo uno degli elementi che il giudice considererà per determinare la somma da liquidare.

Le conclusioni

La sentenza n. 7216/2024 ribadisce la gravità del reato di omicidio stradale e la rigidità con cui vengono valutate le condotte che violano le norme sulla circolazione. Sotto il profilo processuale, chiarisce che la motivazione di un provvedimento può anche essere implicita, se ricavabile dal contesto generale della decisione. Dal punto di vista del diritto al risarcimento, estende una tutela forte ai familiari della vittima, confermando che il dolore per la perdita di una persona cara è un danno che merita di essere risarcito anche per parenti come nonni e zii, i quali hanno pieno diritto di far valere la loro sofferenza in sede giudiziaria.

Un giudice può rigettare un ‘concordato in appello’ senza una motivazione specifica?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la motivazione del rigetto può essere anche implicita, cioè desumibile dal contesto generale della sentenza, come ad esempio dalla descrizione dell’elevata gravità della colpa dell’imputato, che rende la pena proposta non congrua.

In un caso di omicidio stradale, i nonni e gli zii della vittima possono chiedere il risarcimento dei danni?
Sì. Hanno piena legittimazione a costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno morale derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto. Il loro diritto ad agire in giudizio si fonda sul legame di parentela.

Per ottenere il risarcimento è necessario dimostrare di aver convissuto con la vittima?
No, la convivenza non è un requisito necessario per avere il diritto a costituirsi parte civile. È un elemento che, insieme ad altre prove del legame affettivo, verrà valutato dal giudice per determinare l’entità (la quantità) del risarcimento, ma non esclude il diritto a richiederlo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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