Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7216 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 7216  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SOLOFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso uditi i Difensori: è presente l’AVV_NOTAIO, del Foro di SALERNO, in difesa delle costituite parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME, il Difensore chiede la conferma della sentenza impugnata come da conclusioni e nota spese che deposita.
E presente altresì l’AVV_NOTAIO COGNOME, del Foro di Salerno, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, del Foro di SALERNO, Difensore di fiducia di NOME COGNOME, come da ex art. 102 c.p.p. che deposita. Il Difensore, dopo avere illustrato i motivi di ricorso, insiste per l’accoglimento e conclude chiedendo l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Salerno il 4 luglio 2023, in parziale riforma della sentenza, appellata dall’imputato, con cui il G.i.p. del Triburale di Salerno il 3 ottobre 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di omicidio stradale e, con le circostanze attenuanti generiche, operata la diminuzione per il rito, lo ha condanNOME alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, alle parti civili, c assegnazione alle stesse di provvisionale, ebbene, riconosciuta l’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589-bis cod. pen. (ritenendo l’evento non esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione dell’imputato), ha ridetermiNOME, riducendola, la sanzione, ed ha applicato le sanzioni accessorie obbligatorie pretermesse in primo grado; con conferma nel resto.
I fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito.
La sera del 14 aprile 2019 NOME COGNOME, guidando in stato di ebrezza in superstrada, con fondo stradale asciutto, traffico normale e visibilità limitata, data l’ora, un veicolo che, in ragione della cilindrata, non avrebbe dovuto condurre, essendo neo-patentato, con a bordo un passeggero in più del numero consentito, superando di 50 chilometri orari il limite massimo di velocità e non riuscendo a controllare il mezzo, ha provocato un grave incidente stradale nel quale un trasportato è deceduto ed altri quattro hanno riportato lesioni.
Tanto hanno accertato concordemente Tribunale e Corte di appello.
Il Giudice di secondo grado, accogliendo parzialmente l’impugnazione, ha ritenuto concausativa la grave imprudenza dei trasportati, nessuno dei quali indossava la cintura di sicurezza.
3.Tanto premesso, ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo motivo).
3.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza di motivazione quanto al rigetto della proposta di concordato in appello che era stata avanzata dalla Difesa con l’adesione del Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Posto che il Giudice può sindacare la conqruità della pena proposta, secondo l’orientamento giurisprudenziale che si richiama indicandolo come maggioritario (Sez. 6, n. 31556 del 13/07/2022, COGNOME, Rv. 283610; Sez. 6, n. 23614
del 18/05/2022, COGNOME, Rv. 283284), la mancanza assoluta di motivazione, come si legge nel verbale dell’udienza del 4 luglio 2023, allegato all’impugnazione, avrebbe leso il diritto di difesa, in particolare impedendo di comprendere le ragioni del diniego e, quindi, di riproporre la stessa in altri termini.
Gli stessi precedenti di legittimità citati – si sottolinea – ammettono l ricorribilità, in uno con la sentenza, del provvedimento di non ammissione del concordato in appello, altrimenti precludendosi il controllo su una decisione fortemente pregiudizievole per l’imputato.
3.2. Con il secondo motivo censura la erroneità e la manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata esclusione delle parti civili costituite, nonno e zio del deceduto.
La Corte di appello, infatti, ha disatteso la richiesta difersiva che era stata avanzata in tal senso facendo esclusivo riferimento al rapporto di parentela, senza, però, valutare l’eventuale sussistenza di un rapporto stabile con la vittima, connotato da &.irata e da significativa comunanza di vita e di affetti.
Il ricorrente richiama al riguardo, anche mediante inserimento di alcuni passaggi motivazionali, l’insegnamento di Sez. 4, n. 11428 del 09/02/2017, P.C. in proc. Borbey, Rv. 270390, secondo cui «La risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale richiede, dunque, oltre all’esistenza del rapporto di parentela, il concorso di ulteriori circostanze tali da far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale, rilevando che deve tuttavia considerarsi come il legislatore non abbia inteso estendere la tutela ad un numero, a volte indetermiNOME, di persone le quali, pur avendo perduto un affetto non hanno una posizione qualificata perché venga in considerazione la perdita di un sostegno morale concreto. Perciò, per quei soggetti, quali i nonni e gli zii, che non hanno un vero e proprio diritto ad essere assistiti anche moralmente dai nipoti, si rende necessario, oltre il vincolo di stretta parentela’ un presupposto (ad esempio, ma non necessariamente, la convivenza) che riveli la perdita appunto di un valido e concreto sostegno morale (presupposto che la Corte di merito non ha ravvisato)» (così sub n. 4, p. 9, del “considerato in diritto”) e «L’approdo ermeneutico deve dunque essere quello di prescindere da presunzioni generali iuris et de iure che ontologicamente potrebbe impòrre, d’altronde, solo il legislatore entro i principi costituzionali e comunitari di tutela dei diritti dell’u – diversa essendo la modalità operativa dell’interprete, il quale, valutando caso per caso, non potrà che utilizzare quale parametro il concreto configurarsi delle relazioni affettive e parentali in ragione di peculiari condizioni soggettive e situazioni di fatto singolarmente valutabili, escludendo ogni carattere risolutivo
della convivenza, che costituisce comunque un significativo elemento di valutazione in assenza del quale, tuttavia, può comunque dimostrarsi la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dalla perdita del congiunto» (così sub n. 5, p. 11, del “considerato in diritto”).
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione nella memoria del 18 dicembre 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso.
Le Parti all’udienza pubblica di discussione hanno concluso come in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima del 19 ottobre 2036, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
2.Quanto al primt motivo (con oggetto la mancanza di motivazione sul rigetto della proposta di concordato in appello, che era stata avanzata congiuntamente al P.G. territoriale), nel verbale, allegato al ricorso, dell’udienza tenutasi in appello il 4 luglio 2023 si legge, testualmente, che la Corte di merito, rientrata dalla camera di consiglio, “ritiene che il concordato, così come proposto; non possa essere accolto e dispone procedersi oltre”.
Tuttavia, impregiudicata la questione circa l’orientamento interpretativo stimato preferibile (nel senso fatto proprio dalla Difesa, v. Sez. 6, n. 31556 del 13/07/2022, COGNOME, Rv. 283610; SeZ. 6, n. 23614 del 18/05/2022, COGNOME, Rv. 283284; Sez. 2, n. 30624 del 07/06/2023, COGNOME, Rv. 284869; Sez. 3, n. 28018 del 14/02/2023, COGNOME, Rv. 284806; nel senso della non ricorribilità, invece, cfr. Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, M, Rv. 283464; Sez. 1, n. 41553 del 13/06/2023, COGNOME, Rv. 285393; Sez. 5, crd. n. 20085 del 02/02/2021, Gliaschera, Rv. 281512), nel caso di specie si è in presenza di rigetto con motivazione implicita. Infatti, le pp. 6-7 della sentenza impugnata contengono plurimi passaggi in cui si stigmatizza la elevata gravità della colpa dell’imputato, sotto plurimi profili (numero delle regole cautelari violate, conseguenze dell’agire), onde risulta svolto – sia pure implicitamente – il ragionamento dei Giudici di merito circa la ritenuta non conoruità, per difetto, della sanzione proposta.
3.Quanto al secondo motivo (dedotta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione di alcune parti civili, cioè i nonni e Io zio della vittima), ragionamento che si rinviene alla p. 8 della !:;entenza impugnata è congruo ed
immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. Afferma, in sostanza, la Corte di appello – del tutto correttamente e legittimamente – che congiunti, quali i nonni, hanno legittimazione a costituirsi parte civile quantomeno per i danni morali derivanti dalla sofferenza per la perdita del congiunto.
Manifestamente infondato risulta dunque’ come argomentato dal P.G. nella memoria, tale motivo, volto a lamentare l’illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione delle costituite partì civili nelle persone dei nonni e dello zio della vittima, non risultando sussistere alcun vizio motivazionale o illogicità nel riconoscimento della legittimazione all’esercizio dell’azione civile a soggetti che, ai sensi dell’art. 79 cod. proc. pen., vantano una ragione giustificava all’azione in virtù del rapporto parentale con la vittima, laddove le ulteriori questioni proposte dalla difesa (quali la perdita di un sostegno morale, la convivenza) attengono alla dimostrazione del petitum, che dovrà essere oggetto di prova innanzi al Giudice civile.
Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle spese, che si liquidano, esaminata la notula ed in base alle tariffe professionali, come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore delle costituite parti civili, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che liquida in complessivi euro cinquemilasettecento oltre accessori come per legge.
Così deciso il 24/01/2024.