Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48045 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48045 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15.3.2022 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Gip del Tribunale di Pisa con sentenza del 18.6.2019, emessa all’esito di rito abbreviato, aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 589 bis cod.pen. per aver cagionato la morte di NOME, quale trasportato, per colpa generica consistita in imprudenza nonché per colpa specifica consistita nella violazione degli artt. 140, 141, comma 2, e 149, commi 1 e 6, d.lgs n. 285 del 1992 e, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod.pen., computata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale oltre alla sospensione delle patente di guida per la durata di anni due.
2. Il fatto, come ricostruito dalle sentenze di merito, é il seguente:
in data 8.8.2016 alle ore 17 e 15 circa sulla strada di grande comunicazione FI.RAGIONE_SOCIALELI . (ramo Livorno), nel territorio del Comune di Cascina al INDIRIZZO in direzione … .Firenzé, il signor COGNOME NOME, alla. ;guida dell’autoarticolato-, composto dal trattore stradale TARGA_VEICOLO tg. TARGA_VEICOLO e dal semirimorchio Miele tg. N0012791, si metteva in movimento all’interno della piazzola di sosta ubicata sul lato destro della carreggiata in corrispondenza del Km INDIRIZZO ca. della S.G.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE nel senso di marcia Livorno-Firenze con l’intento di riprendere la marcia dopo una sosta.
Come emerge dalla relazione del consulente del Pubblico Ministero, immettendosi nella carreggiata ed iniziando ad impegnare la corsia di marcia in direzione di Firenze andava a collidere con l’autocarro Iveco Tecnocar TARGA_VEICOLO condotto dall’odierno imputato che percorreva la strada nello stesso senso di marcia alla velocità di Km 80 all’ora in condizioni di visibilità tali da consentire di percepire notevole distanza la presenza di altri veicoli e di distinguere la segnaletica, nonostante la manovra attuata dal conducente consistita nello sterzare verso sinistra per deviare la propria traiettoria verso la corsia di sorpasso non accompagnata da una frenatura di emergenza.
Nell’urto l’autoarticolato riportava danni al semirimorchio mentre l’autocarro riportava danni evidenti consistenti nella deformazione della parte anteriore destra del frontale, nella distruzione del gruppo ottico anteriore destro e nello schiacciamento del soffitto della cabina di guida.
Il giudice di primo grado, basandosi sulla ricostruzione del sinistro come operata dal consulente tecnico del Pubblico ministero, ha ritenuto l’ascrivibilità del fatto all’odierno imputato il quale si é reso inosservante delle prescrizioni che gli imponevano un obbligo di attenzione alla guida provvedendo a regolare la velocità del veicolo da lui condotto allo scopo di mantenere condizioni di sicurezza che gli consentissero di controllare il proprio veicolo ed, eventualmente di porre in essere le manovre necessarie a garantirne l’arresto tempestivo a fronte di possibili ostacoli ovvero attraverso il rispetto della distanza di sicurezz dal veicolo che lo precedeva e della cui presenza doveva avere percezione così evitando la collisione in concreto verificatasi.
L’impianto motivatorio della sentenza di primo grado trovava sostanziale conferma nella sentenza d’appello che ha puntualmente confutato le argomentazioni difensive.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Con il primo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’omessa decisione sull’istanza di sospensione del procedimento penale avanzata dalla difesa all’udienza del 15.3.2022.
Si assume che il presente procedimento risulta connesso con quello avente n. 6-154/19 R.G.N.R. pendente nei confronti di COGNOME NOME dinanzi al Tribunale di Pisa per gli stessi fatti e che la difesa del COGNOME aveva con motivi aggiunti rappresentato alla Corte d’appello l’opportunità di sospendere il procedimento nei confronti di COGNOME per attendere l’esito dell’altro processo.
Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell’imputato per difetto del nesso causale.
Si assume che la sentenza impugnata è contraddittoria con riferimento all’accertamento del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento dannoso atteso che la condotta dell’COGNOME é risultata contraria alle regole cautelari di cui agli artt. 140 e 154 comma 1, lett. a) C.d.S. ed antecedente a quella dello NOME.
Con il terzo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell’imputato per difetto di prova della causalità della colpa.
Si assume che per ritenere provata la causalità della colpa occorre non solo che l’evento rappresenti la concretizzazione del rischio che la regola cautelare mira a prevenire ma anche indicare il comportamento alternativo lecito cui si sarebbe dovuto attenere l’imputato.
Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’omessa decisione in merito alla riduzione del periodo di sospensione della patente di guida.
Si assume che la sentenza impugnata non si é pronunciata in ordine alla richiesta di riduzione della durata della sospensione della patente di guida, pur se oggetto di un motivo di gravame.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero va premesso che la giurisdizione penale può qualificarsi quale giurisdizione autosufficiente, posto che l’art. 2 comma 1 c.p.p., al fine d perseguire la massima semplificazione nello svolgimento del processo, stabilisce il dovere del giudice penale di risolvere ogni questione che si ponga come antecedente logico-giuridico ‘della decisione di cui è investito.
La decisione con cui viene risolta la questione logicamente prioritaria può avere natura civile, amministrativa o penale, ma la sua rilevanza è meramente incidentale, non esplicando alcuna efficacia vincolante in nessun altro processo.
Nell’inciso finale del comma 1 è, tuttavia, contenuta una clausola di salvezza (salvo che non sia diversamente stabilito), che introduce delle eccezioni alla suddetta regola.
Prescindendo dalla sospensione del processo penale per devoluzione di una questione di legittimità alla Corte Costituzionale e dalla pregiudiziale c.d. comunitaria, che implica un’investitura della Corte di Giustizia dell’Ue, le deroghe all’art. 2 c.p.p. vanno individuate in talune disposizioni del codice (artt. 3 e 4 c.p.p.), nei riguardi delle quali si è ritenuto opportuno consentire che sull questione pregiudiziale intervenga una vera e propria decisione idonea a passare in giudicato, e non un mero accertamento incidenter tantum suscettibile di essere contraddetto da ulteriori accertamenti di segno opposto.
L’art. 3 cod.proc.pen., nel dettaglio, si occupa delle questioni pregiudizial concernenti lo stato di famiglia o di cittadinanza, e dispone che in presenza di una questione rientrante in una di tali categorie, il giudice penale può sospendere il processo, allorchè ne ricorrano le condizioni.
La seconda ipotesi di sospensione del processo a causa di una questione pregiudiziale è invece regolata dall’art. 479 c.p.p., il quale ha riguardo a qualsiasi altra questione di competenza del giudice civile o amministrativo.
Forse sovrabbondante rilevare come la possibilità di sospensione del giudizio penale non può essere mai disposta nel caso di pregiudiziali penali, essendo obbligato in tale caso il giudice a decidere autonomamente.
2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.
Ed invero, sotto l’egida del vizio di motivazione, le censure sollecitano una diversa ricostruzione del fatto in punto di accertamento del nesso causale non consentita in sede di legittimità.
La sentenza impugnata ha per converso puntualmente ricostruito che la condotta dell’COGNOME, pur temporalmente antecedente a quella dell’odierno imputato, non può ritenersi la causa esclusiva del verificarsi dell’evento atteso che lo COGNOME, considerate le condizioni di visibilità, avrebbe avuto la possibilità di avvistare da una distanza non esigua l’inserimento dell’autoarticolato nella carreggiata e quindi avrebbe potuto eseguire una manovra tale da evitare l’impatto, moderando la velocità o frenando o anche eventualmente effettuando un sorpasso.
L’addebito colposo mosso all’odierno imputato a titolo di colpa specifica viene puntualmente individuato nella violazione degli artt. 140, 141, comma 2 e 149, comma 1, d.lgs n. 285 del 1992 risultando dette violazioni eziologicamente collegate alla verificazione dell’evento.
Il quarto motivo di ricorso é fondato.
Ed invero la Corte territoriale non si é pronunciata sul terzo motivo di appello, pur riportato nella sentenza, avente ad oggetto la riduzione del periodo di sospensione della patente di guida.
Ne deriva che la sentenza deve essere annullata relativamente a detto profilo con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello, rigettandosi nel resto il ricorso.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della san z ione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze. Rigetta il ricorso nel resto.