Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19360 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di NAPOLI in difesa di COGNOME NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorse e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Avellino, ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME in anni due/ mesi quattro di reclusione relativamente al reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga, e in mesi otto di reclusione in relazione al reato di mancata prestazione di assistenza nei confronti del pedone investito e pertanto nella misura complessiva di anni tre di reclusione.
In particolare / è stata ritenuta la ipotesi aggravata di cui all’art.589 ter cod.pen. in quanto, per stessa ammissione dell’imputato, questi, dopo avere investito il pedone, non si era arrestato nell’immediatezza ma aveva percorso un non modesto tratto stradale, quindi aveva fatto ritorno sul punto del sinistro per poi definitivamente allontanarsi nel timore della reazione delle persone che erano nel frattempo accorse, così omettendo altresì di prestare assistenza alla persona ferita, mantenendo in seguito un comportamento del tutto coerente con le inosservanze che gli erano contestate, in p uan to il COGNOME si era reso irreperibile nel corso della giornata successiva, per poi presentarsi alle forze dell’ordine soltanto due giorni dopo i fatti, allorquando erano emersi elementi indiziari a suo carico. Il comportamento successivo ai fatti e la tardiva confessione, pure accompagnata da giustificazioni parimenti poco plausibili, erano tali per il giudice distrettuale da non giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti nella massima estensione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, il quale ha articolato quattro motivi di ricorso.
3.1 Con una prima articolazione lamenta carenza di motivazione / dal momento che il giudice avrebbe dovuto, anche di ufficio, riconosc:ere la ipotesi attenuata di cui all’art.589 bis icomma 7, cod.pen. in virtù del comportamento della persona offesa che aveva concorso a dare causa all’investimento in quanto, nottetempo e con inosservanza della disciplina sulla circolazione dei pedoni, stava procedendo all’interno della sede stradale nservata alla circolazione dei veicoli, ostacolando l’avvistamento dei conducenti che ivi transitavano.
3.2 Con una seconda articolazione deduce motivazione omessa in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, tenuto conto del corretto comportamento processuale dell’imputato che, non solo aveva ammesso le proprie responsabilità, ma si era prodigato per fare conseguire alla persona offesa il
risarcimento del danno ed inoltre era incensurato e impegnato in attività lavorativa.
3.3 Con una terza articolazione deduce violazione di legge, motivazione assente, contraddittoria e travisamento della prova con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art.589 ter cocl.pen., in quanto non era stato considerato che il COGNOME, nell’immediatezza, non aveva realizzato di avere investito il pedone ma che, subito dopo era tornato sui suoi passi e aveva constatato l’accaduto e che successivamente si era presentato spontaneamente ai fini dell’identificazione.
3.4 Con una quarta articolazione lamenta analogo vizio di violazione di legge con riferimento alla ipotesi di reato di cui all’art.189 comma 7, C.d.S., deducendo la insussistenza dell’elemento psicologico del reato e assumendo difetto di motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le doglianze avanzate dalla difesa di COGNOME NOME sono manifestamente infondate in quanto in fatto, prive di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e reiterative di censure già sviluppate nei motivi di appello e disattese dal giudice di appello con argomenti privi di contraddizioni ovvero di evidenti fratture logico-giuridiche.
‘E stato affermato dalla giurisprudenza, anche risalente, di questa Corte che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione di assistenza configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire la identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicchè è configurabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose (gez.4, n.3783 del 10/010/2014, COGNOME, Rv.261945).
Inoltre le disposizioni di cui all’art.189, comma 6 e 7 Cod. della Strada si pongono come reati di pericolo astratto, in quanto richiedono che la condotta dei consociati, in presenza di sinistro stradale da cui derivano lesioni alla persona offesa, si conformino a doveri di solidarietà e di intervento, che hanno come fulcro l’assistenza del consociato in difficoltà; si `”tratta, in particolare, di una condotta al cui rispetto l’ordinamento è interessato a prescindere da quanto verificato in merito al fatto, a fronte della esigenza di tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore proprio perché esonera di procedere alla valutazione in ordine alla concretezza del pericolo imponendo nell’immediato di conformarsi alla condotta prescritta” (ez.4,
25/11/1999 n.5416, COGNOME e altri, Rv.216465). Ne consegue pertanto che i fatti che escludono la responsabilità del conducente devono essere accertati prima che lo stesso si allontani dal luogo del sinistro, di talchè il reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga (sez.4, n.4380 del 2/12/1994, Rv. 201501; n.14610 del 30/01/2014, COGNOME, Rv.259216, n.18748 del 4/05/2022, COGNOME, Rv.283212), dovendo l’investitore essersi reso conto del sinistro in base ad una obiettiva constatazione. ‘E stato ancora affermato che nella ipotesi di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, C.d.S., ma nella specie previsto quale circostanza aggravante del delii:to di omicidio stradale (art.589 ter cod.pen.), l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi valutato sulla base delle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite, le quali devono essere univocamente indicative della consapevolezza da parte del conducente di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (tez.4, n.5510 del 1/12/2012, Meta, Rv.254667); mentre nel reato di mancata prestazione di assistenza non è sufficiente che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni della integrità fisica (ez.4, n.23177 del 15/03/2016, Triche, Rv.266969). Peraltro, detto reato richiede che il bisogno dell’investito sia effettivo, sicchè non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o allorchè altri abbia già provveduto o non risulti necessario, né utile o efficace l’ulteriore intervento dell’obbligato, ma tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima del proprio allontanamento (gez.4, n.18748 del 4/05/2022, COGNOME NOME, Rv.283212). Il reato di omessa prestazione di assistenza è pertanto ravvisabile in caso di sinistro che possieda connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, ovvero solo la possibilità che dall’incidente sia derivato danno alle persone E che queste necessitino di soccorso (gez.4, n.33772 del 15/06/2017, Dentice di NOME COGNOME, Rv.271046). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2. Il giudice distrettuale ha fatto coerente applicazione di detti principi e sul punto ha evidenziando, con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, che la natura dell’urto, la violenza e la lesività dello ,i [LA GLYPH AT stesso, le conseguenze che aveva provocato (il pedone ~ proiettato contro il muro prospiciente la strada), l’entità dei danni riportati dal veicolo, tra cui l’avulsione dello specchietto laterale destro, la condotta serbata dal
conducente (che ha ammesso di non essersi arrestato nella immediatezza dell’urto), a nulla rilevando il fatto che il conducente si sia arrestato in un secondo momento o che si sia presentato dopo qualche giorno presso l’autorità di PG (gez.4, n.28542 del 15/03/2019, COGNOME NOME, Rv.276339; 28785 del 21/04/2023, COGNOME NOME, Rv.284807) r rendono evidente, come sostenuto dalla Corte di appello /che il ricorrente abbia avuto piena consapevolezza delle conseguenze della propria condotta di guida e che abbia deliberatamente omesso di arrestarsi sul luogo del sinistro per non essere identificato (il fatto di essersi reso irreperibile per altri due giorni ne costituisce la più nitida evidenza) e al contempo abbia omesso consapevolmente di prestare assistenza al pedone che aveva investito, a nulla rilevando la circostanza che il ricorrente, a suo dire, si sia ripresentato nei pressi del luogo del sinistro dopo qualche tempo, in quanto il reato in questione (189 comma 7 C.d.S.) è a consumazione istantanea e l’elemento soggettivo va apprezzato al momento immediatamente successivo a quello in cui è intervenuto il sinistro.
2.1 In termini assolutamente corretti il giudice distrettuale ha infatti tratto ulteriori argomenti di prova in ordine alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato in parola dal comportamento tenuto dall’imputato in epoca successiva il quale, temendo la reazione degli astanti, si era definitivamente allontanato dal luogo del sinistro, facendo perdere le sue tracce per due giorni.
A fronte di tale argomentata e lineare motivazione l’imputato, nei motivi di ricorso, ha svolto considerazioni in fatto che non si confrontano affatto con gli argomenti sopra rappresentati ma si è limitato a reiterare tesi difensive già esaminate e congruamente disattese, con ragionamento logico-giuridico privo di lacune evidenti dalla Corte di appello.
Inammissibile è il primo motivo di ricorso in quanto l’impugnazione in appello non ha investito l’affermazione di responsabilità in punto di omicidio stradale, ma si è limitata a contestare la ricorrenza della ipotesi aggravata di cui all’art.589 ter cod.pen., né in alcuna diversa fase processuale (e sul punto nessun richiamo per l’autosufficienza è stato fatto nel ricorso dinanzi al giudice di legittimità), ha sollecitato l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.589 bis comma 7 cod.pen., né il giudice aveva inteso rilevarla di ufficio, con la conseguenza che sul punto la pronuncia era divenuta definitiva e il ricorrente non poteva sollevare la questione per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità in ragione del disposto di cui all’art.606 cpv. cod.proc.pen. Trattasi in ogni caso di questione che il giudice di appello non
era tenuto a rilevare di ufficio, stante il chiaro disposto di cui all’art.597 comma 5 cod.proc.pen. e quindi necessitava di specifica deduzione dell’interessato nel corso del giudizio, deduzione che non risulta essere intervenuta.
Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, atteso che il giudice distrettuale ha fornito ampia e congrua motivazione delle ragioni per cui la riduzione è stata contenuta in misura di poco inferiore al terzo, in ragione della gravità della condotta, di un comportamento certamente non esemplare nelle fasi successive all’investimento, » una confessione tardiva e parziale, intervenuta quando le forze dell’ordine lo avevano già individuato quale possibile responsabile dell’investimento in ragione delle informazioni rese da un prossimo congiunto della vittima. Va pertanto ritenuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale in quanto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dall’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.283489).
Il ricorso dell’imputata va dichiarato inammissibile, ci4tii éOnsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni per escludere la colpa di questi nel proporre l’impugnazione, al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024.