Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47315 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47315 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a NOVARA il 03/08/1952
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di NOVARA, difensore dell’imputata, che insiste per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Nov che, riconosciute all’imputata le circostanze attenuanti generiche e quella di cu 589, comma 7, cod. pen., dichiarava NOME COGNOME responsabile del reato di cui al 589-bis cod. pen., perché, alla guida dell’autoveicolo Fiat 500 L, con a bordo COGNOME in qualità di passeggera, per colpa generica e per non avere osserv disposto dell’art. 141, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, relativo all’o conservare il controllo del proprio veicolo e di compiere in condizioni di sicur manovre richieste dalla circolazione, percorrendo la tangenziale di Novara in dire Vercelli, giunta all’altezza del km 11+140, collideva da tergo con l’autovettura T Yaris, che procedeva nella stessa direzione e corsia di marcia e che si era ar repentinamente per un guasto. L’incidente cagionava il decesso di NOME COGNOME politrauma.
COGNOME Avverso la sentenza di appello ricorre l’imputata, a mezzo del difensore solleva quattro motivi:
2.1. Con il primo, deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 516 e cod. proc. pen. per avere il Giudice di appello affermato la penale responsa dell’imputata per un profilo di colpa diverso ed ulteriore rispetto specificatamente contestati nel capo di imputazione, rappresentato dal non a mantenuto una corretta distanza dal veicolo che precede; profilo che il primo Giu aveva solo marginalmente e genericamente menzionato, come uno dei tanti comportamenti in cui si declina, in generale, una condotta di guida conforme al ris dell’art. 141, comma 2, cod. strada. Si sottolinea che il mancato rispetto della di sicurezza non è stato oggetto di contestazione da parte degli agenti della locale di Novara intervenuti sul luogo del sinistro e che non è stato comu affrontato nel corso della istruttoria dibattimentale, di tal che, nell’atto di ricorrente non ha svolto alcuna difesa in merito;
2.2. Con il secondo motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione degli ar 40 e 43 cod. pen. e dell’art. 27 Cost., nonché mancanza della motivazione sull’eff salvifica del comportamento alternativo. Pur partendo da premesse corrette Tribunale avrebbe individuato in modo in modo assolutamente incerto quale fosse concreto il diverso contegno che l’imputata avrebbe dovuto adottare, non svolge alcuna valutazione sulla effettiva idoneità dello stesso a scongiurare l’evento m Sul punto, la sentenza di appello avrebbe motivato per relationem, evitando il confronto con i motivi di gravame;
2.3. Con il terzo motivo, lamenta erronea applicazione degli artt. 141, comma 2 149 d. Igs. 285/1992, con particolare riferimento al concetto di prevedi
dell’ostacolo, e dell’art. 27, comma 2, Cost. La giurisprudenza di legittimità, si ha maturato nel tempo un orientamento per cui deve essere esclusa la violazi dell’art. 149 cod. strada laddove il veicolo tamponato costituisca un ostacolo an o imprevedibile, dovendosi l’anomalia e la non prevedibilità essere valutate ri all’ordinario andamento della circolazione stradale. Un’automobile che deceler arresti improvvisamente per una situazione abnorme, avulsa dalle esigenze traffico, rappresenta un fenomeno imponderabile. Proprio in ragione della corr esegesi del concetto di prevedibilità sviluppato dalla Corte Suprema, non può rit superflua, come invece si legge nell’impugnata sentenza, un’indagine sulla c dell’arresto del veicolo condotto dalla COGNOME, di cui peraltro la difesa ripetutamente evidenziato l’inattendibilità;
2.4 Con il quarto motivo, la difesa deduce contraddittorietà della motivazione vizio risultante anche dalla sentenza di primo grado e dal verbale dell’udien 16/11/2020. Le emergenze istruttorie avrebbero completamente smentito la dinamica dell’incidente proposta dalle sentenze di merito. Un ulteriore elemen contraddittorietà risiederebbe nel riconoscimento delle attenuanti generi dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., giacché o si ri l’ostacolo rappresentato dal veicolo della COGNOME fosse effettivamente prevedib evitabile e allora il giudizio si sarebbe dovuto concludere nel senso di una respon esclusiva dell’imputata senza riconoscere le predette attenuanti, oppure si riti l’impedimento fosse del tutto avulso dalle ordinarie evenienze della circola stradale, con conseguente esclusione della colpa in capo alla ricorrente.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’inammissi del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, giova richiamare il principio per il quale la violaz del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fin deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violaz non può essere dedotta per la prima volta in sede di legitt (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, GLYPH COGNOME, Rv. 269886; Sez.6, n.31436 del 12/07/2012, COGNOME, Rv. 25321701; Sez.6, n.10094 del n.31436 del 12/07/2012 COGNOME, Rv. 253217; Sez.6, n.10094 del 22/02/2005, COGNOME ed altro, Rv. 231833
Nella fattispecie, la contestazione del profilo di colpa del mancato rispetto distanza di sicurezza, individuato dai Giudici di merito, non costituisce un el eccezionale o trasformativo rispetto ai contenuti essenziali dell’addebito mosso può considerarsi, pertanto, un elemento di novità lesivo delle prerogative della d considerato altresì che il mantenimento della distanza di sicurezza è strett correlato alla capacità di “conservare il controllo del proprio veicolo ed essere di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialm l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e d qualsiasi ostacolo prevedibile”, così come prevede l’art. 141, comma 2, cod. st Nell’atto di appello (come risulta dalla sentenza di appello, p. 6), peraltro, l aveva evidenziato, oltre alle ottimali condizioni stradali, di traffico e di sussistenti il giorno del sinistro, unitamente alla velocità contenuta, la distanza di sicurezza da lei osservata. Si tratta, quindi, di profilo su cui
Nel caso di specie, non risulta che la doglìanza di cui al primo motivo si devoluta con l’atto di appello, pur avendo già la sentenza di primo espressamente richiamato, tra i profili di colpa ascrivibili all’imputata, il rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che la precedeva (pp. 7 e 8 primo grado). Deve, in ogni caso, richiamarsi il principio, correttamente evocato Corte territoriale, a mente del quale, in tema di reati colposi, sussiste viola principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di radicale mutamento, aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautel ritengono violate, produttivo di un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della (Sez. 4, n. 18366 del 17/01/2024, T., Rv. 286379; Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2 dep. 2023, COGNOME Marcello, Rv. 284101: “Nei procedimenti per reati colposi, sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pur specifica, n realizzare diversità o imnnutazione del fatto ai fini della contestazione suppletiv all’art. 516 cod. proc. pen., né rileva ai fini della ravvisabilità del difetto di tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen.”). Deve, pe escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gl elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l’immu si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogene incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasforma sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei con dell’imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senz avuto nessuna possibilità di effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, NOME, Rv. 284427). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dell’imputata ha avuto modo di interloquire, non prospettandosi in conseguenza alc lesione del diritto di difesa.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Già il Tribunale avev affermato, con motivazione non manifestamente illogica, che se l’imputata ave tenuto una condotta di guida improntata al rispetto dell’art. 141, comma 2, cod. – e cioè mantenendo la corretta distanza di sicurezza dal veicolo che la prece prestando un livello di attenzione adeguato alla guida – il sinistro non si verificato. In forza del principio di integrazione delle sentenze di primo e di grado – che ben possono confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità può fare riferimento allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure propo dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando freq riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’a nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595) -, la Corte di appello s punto richiamata alla sentenza di primo grado, dando anche conto delle dichiaraz del teste COGNOME il quale, trovandosi in sella alla propria motociclett l’automobile dell’imputata, l’aveva notata avvicinarsi molto velocemente alla della COGNOME, senza correggere la propria traiettoria e senza frenare.
Anche il terzo motivo si appalesa manifestamente infondato. Vale richiamare consolidato principio per il quale le cause sopravvenute idonee ad escludere il ra di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamen autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell’agente ovvero dànno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur eziologicannente riconducibile ad essa (ex multis, Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, COGNOME Daniele, Rv. 286013). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha diffus illustrato come, nel caso in esame, non potesse certamente ritenersi che tra la co e l’evento occorso vi fossero fattori eccezionali ovvero imprevedibili. Ha evide come l’improvvisa decelerazione del veicolo della COGNOME, che si era poi fermat un presunto guasto sulla corsia di destra della carreggiata (ove non vi erano co emergenza), rappresenti un evento fisiologico della circolazione stradale eccentrico, non anomalo né imprevedibile, rientrando esso «tra quelli presupposti generali norme di prudenza e da quelle, specifiche, che disciplinano la condott conducenti laddove richiedono condotte improntate a controllo e prudenza per evit eventi lesivi»: conseguendone, secondo la Corte territoriale, l’assenza di eleme da elidere il nesso eziologico tra la condotta di guida dell’imputata e l’evento Si tratta di considerazioni che, come congruamente osservato dalla Corte di appe deprivano di qualsiasi pregio la doglianza, in questa sede riproposta, sull’ accertamento del menzionato guasto. Quanto all’inattendibilità della COGNOME, del genericamente evocata nel ricorso, giova comunque ricordare che, in tema
valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazio sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ric mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020 Rv. 278609): evenienze che, in ragione delle superiori argomentazioni, non s ravvisabili nel caso di specie.
Parimenti inammissibile è il quarto motivo. Giova al riguardo ricordare la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua ezio rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sottratti al sindacato di legittimità se sorretti, come nel caso in esame, da motivazione (cfr. Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271679) osservazioni ulteriori contenute nel motivo ripropongono il tema della prevedib dell’ostacolo e della sua evitabilità, conseguendone il loro assorbimento considerazioni precedenti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della rico al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Ca delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pregidente